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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 11.09.2003 30.2003.187

11 septembre 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·999 mots·~5 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 30.2003.187/ROC/MAM 15602/005

Bellinzona 11 settembre 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 24 maggio 2003 presentato da

__________  __________, __________

contro

la decisione 16.05.2003 emessa dalla Sezione della circolazione __________

viste                                  le osservazioni 16 giugno 2003 presentate dalla Sezione della Circolazione, __________;

                                         letti ed esaminati gli atti.

ritenuto                             in fatto

                                 A.     Con decisione 16 maggio 2003 (emanata in forza di una tempestiva querela ex art. 375 ter cpv. 2 inoltrata in data 25.03.2003 dalla spett. __________ SA, e, per essa, dal suo rappresentante __________ SA, __________, avverso la quale il denunciato ha formulato proprie osservazioni 29.03.2003 e 23.04.2003 respingendo sostanzialmente ogni addebito di natura contavvenzionale) la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, __________, ha inflitto a __________ __________ una multa di Fr. 50.- (cinquanta) oltre a tassa di giustizia e spese, per avere egli, in data 25 marzo 2003, in territorio di __________, località via __________, illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato (part. no. __________ RFD, __________, di proprietà della __________ SA e costituito da due stabili con annesso terreno non edificato), debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente Giudice di Pace del Circolo di __________, con sua decisione, regolarmente passata in giudicato, del 4 novembre 1999. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 375 bis e 375 ter CPC.

B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale, il ricorrente ha interposto tempestivo ricorso  24 maggio 2003, postulandone l’annullamento, ammettendo altresì di avere effettivamente parcheggiato la propria autovettura, nelle surriferite circostanze di tempo, nei parcheggi di cui al fondo part. no. __________ RFD, __________, questi ultimi risultando però essere riservati, così come previsto dalla apposita segnaletica ivi posta, ai clienti dei negozi colà ubicati, e, di conseguenza, pure al ricorrente medesimo il quale avrebbe reso visita  in quell’occasione ad un negozio (denominato __________ __________, Solarium __________), proprio situato negli stabili di cui al predetto mappale.

                                 C.     Con sue osservazioni 16.06.2003, il competente Dipartimento - basandosi pure sulle osservazioni 13.06.2003 redatte dal querelante, e con le quali questi si é sostanzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni e postulazioni - ha per contro proposto la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

2.In concreto, né il ricorrente lo contesta, il proprietario del fondo mapp. no. __________ RFD, __________, __________ SA, è stato, come visto, a suo tempo autorizzato dalla competente autorità, in virtù dell’art. 375 bis CPC ed allo scopo di inibire l’uso illecito altrui del proprio bene immobile, ad affiggere in loco uno specifico avviso che enunciasse il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli, comminando ai contravventori una multa da Fr. 20.- a Fr. 500.-.

3.Orbene, in questo contesto il ricorrente sostiene di non avere infranto alcuna disposizione legale, avendo egli parcheggiato, nelle surriferite circostanze di tempo e luogo, il veicolo __________ in un posteggio indicato dalla segnaletica colà ubicata quale parcheggio riservato ai clienti dei negozi, senza alcuna ulteriore specificazione. Il querelante, d’altro canto, nelle sue osservazioni 13.06.2003, precisa come tale segnaletica specificasse esattamente i nomi dei negozi destinati a beneficiare della predetta riservazione, il negozio denominato ‘__________ essendone manifestamente escluso, i parcheggi riservati a quest’ultimo risultando essere poi chiaramente (ed unicamente) contrassegnati da apposite (e ben visibili) specifiche targhe separate.

4.Stante quanto precede, è comunque il ricorrente a confermare implicitamente la versione del querelante, laddove egli ammette di avere parcheggiato il veicolo in una zona appositamente riservata ai clienti di determinati negozi, senza per questo contestare esplicitamente la circostanza (non solo verosimile ma, stando così le cose, fedefacente) che tali negozi apparissero (esaustivamente) citati ed elencati nella apposita e relativa segnaletica, il negozio cui il ricorrente faceva riferimento essendone senza dubbio escluso, ciò di cui __________ __________ non si è mai, a non averne dubbio, avveduto.

5.Ora, lo scrivente Giudice non ha dubbi circa la buona fede (presunta) del ricorrente, ma, indipendentemente da quanto precede, va comunque ricordato che giusta l’art. 375 ter cpv. 1 CPC, per la contravvenzione in esame, sia l’intenzionalità che la negligenza sono ugualmente punibili. Appurata così (e sino a dimostrazione, non avvenuta, del contrario) la mancanza di intenzionalità nella predetta infrazione commessa dal ricorrente, la sua imprevidenza colpevole va comunque senz’altro punita, dacché, alla presenza, come da lui medesimo ammessa, di una variegata e visibile segnaletica sul fondo part. no. __________ RFD, __________, questi avrebbe dovuto pedissequamente prestare maggiore attenzione alla visione e comprensione della stessa, ciò che invece egli ha negligentemente omesso di fare.

6.In questo senso, e abbondanzialmente, il ricorrente neppure ha ritenuto opportuno, al fine di sottomurare le proprie asserzioni, fare capo all’istituto di cui all’art. 11 cpv. 2 LPContr, in virtù del quale, questi avrebbe potuto proporre ulteriori eventuali mezzi di prova a suo sgravio (quali, ad esempio, fotografie del fondo in questione e relativa segnaletica colà posta).

7.La multa inflitta appare, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge (art. 375 bis cpv. 2 CPC), conto tenuto in particolare della brevità della sosta, durata, come visto, non più di 20 minuti. Il ricorso va pertanto respinto, seguito, in applicazione del principio della soccombenza, di tassa di giustizia e spese (art. 375 ter cpv. 5 CPC).

per questi motivi                 richiamati gli artt. 375 bis, 375 ter CPC, come pure gli artt. 1 e segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso 24 maggio 2003 è respinto.

                                  §    Di conseguenza, la decisione no. __________ /__________ del __________ 2003 della  Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, __________, è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.00 sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Sezione della circolazione, __________, __________ __________, __________,

Il giudice:                                                                               Il segretario assessore:

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