Incarto n. 30.2003.182/KRM 14549/010
Bellinzona 28 maggio 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sull'opposizione 23 maggio 2003 presentato da
__________ __________ __________, domiciliata a __________, Viale __________ __________, difesa da: Avv. __________ __________, __________,
contro
la decisione 9 maggio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
letti ed esaminati gli atti.
considerato in fatto ed in diritto
A. Il 23 maggio 2003 __________ __________ __________, ha inoltrato opposizione, per il tramite dell'avv. __________ __________, contro la decisione 9 maggio 2003 con cui la Sezione della circolazione le ha inflitto una multa di fr. 100.- per aver circolato impiegando durante la guida un telefono senza dispositivo "mani libere".
B. Per l'art. 4 LPContr contro la decisione di prima istanza può essere inoltrato alla Pretura penale ricorso motivato entro il termine di 15 giorni.
Tale facoltà è indicata peraltro in calce alla risoluzione in discussione.
C. Contro le decisioni dell'autorità amministrativa non è per contro data la facoltà di interporre opposizione, come invece fatto dal legale della signora __________ __________.
D. L'opposizione deve pertanto essere dichiarata irricevibile.
E. Non si preleva tassa di giustizia; le spese di fr. 30.- sono a carico dell'opponente.
per questi motivi, visti gli art. 4, 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.
2. Non si preleva tassa di giustizia; le spese di fr. 30.- sono a carico dell'opponente.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, __________, __________, __________, Avv. __________, __________,
Il presidente: La segretaria: