Incarto n. 30.2003.168/KRM 11839/003
Bellinzona 8 agosto 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 10 maggio 2003 presentato da
__________ __________, domiciliato a __________, Via __________,
contro
la decisione 11 aprile 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
letti ed esaminati gli atti.
considerato in fatto ed in diritto
che il 10 maggio 2003 __________ __________ ha ricorso contro la decisione 11 aprile 2003 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 400.- per essersi inoltrato alla guida dell'autofurgone __________ in un'area con percorso rotatorio obbligato senza concedere la precedenza ad un autoveicolo sopraggiungente da sinistra collidendo conseguentemente con lo stesso;
che per l'art. 4 Lpcontr, correttamente indicato dalla Sezione della circolazione nella sua risoluzione, contro la decisione di prima istanza è dato ricorso alla Pretura penale nel termine di 15 giorni dall'intimazione;
che il ricorrente non ha rispettato questo termine, chiedendo nondimeno che il ricorso sia considerato ricevibile "in quanto il contravventore è stato impossibilitato a inoltrarlo entro i termini di Legge causa assenza all'estero e mancato rientro per motivi di salute";
che correttamente il signor __________ avrebbe dovuto chiedere la restituzione per inosservanza di un termine come previsto dall'art. 8 LPcontr;
che giusta l'art. 21 CPP, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 8 LPcontr, la restituzione per inosservanza di un termine può essere concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare perché impedita senza sua colpa o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti;
che quand'anche si volesse interpretare la parte iniziale del ricorso come un'istanza di restituzione del termine, la stessa non potrebbe trovare accoglimento, perché il ricorrente non ha fornito alcun elemento a sostegno delle sue affermazioni, in particolare egli non ha provato la sua assenza all'estero, la sua malattia, il motivo per il quale non ha potuto inoltrare il ricorso dall'estero e quando l'impedimento è terminato;
che di conseguenza il ricorso è irricevibile siccome tardivo;
che visto l'esito non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia;
per questi motivi, visti gli art. 4, 8 e 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 10 maggio 2003 è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
__________ __________, __________, Sezione della circolazione, __________,
Il presidente: Il cancelliere: