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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.01.2004 30.2003.16

23 janvier 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,818 mots·~14 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 30.2003.16/rol 3971/010

Bellinzona 23 gennaio 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il Segretario assessore, Michele Maggi, per statuire sul ricorso 5 febbraio 2003 presentato da

_________ _________, _________ (_________) difeso da: Avv. _________ _________, _________

contro

la decisione 24 gennaio 2003 emessa dalla Sezione della Circolazione Camorino

viste                                  le osservazioni 12 febbraio 2003 presentate dalla Sezione della Circolazione, Camorino;

letti ed esaminati                gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     Con decisione 24 gennaio 2003 (emanata in forza di un rapporto di constatazione di incidente della Polizia cantonale, posto di _________, del _________, cui ha fatto seguito la rituale intimazione di contravvenzione _________ avverso la quale il denunciato ha formulato sue osservazioni _________ negando sostanzialmente ogni addebito) la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, ha inflitto a _________ _________, _________ (_________), una multa ammontante a Fr. 600.- (seicento) oltre alla tassa di giustizia di Fr. 100.- (cento) e spese per complessivi Fr. 90.- (novanta) - la totalità dei predetti importi essendo già stata prestata dal denunciato a titolo di deposito cauzionale e versata al competente Ufficio cantonale di esazione, _________ per avere egli in data 28 luglio 2002 in territorio di _________, località Via _________, circolando alla guida della vettura (D) NE-TE 215, eseguito il sorpasso di due ciclisti invadendo parzialmente la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza e provocando conseguentemente la collisione con un motociclista regolarmente sopraggiungente in senso inverso. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 4, 90 cfr. 1 LCS, come pure degli artt. 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC, nonché dell’art. 73 cpv. 6 lett. a OSS.

B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale _________ _________ è insorto con tempestivo ricorso 5 febbraio 2003, postulandone l’annullamento per non avere egli commesso il fatto e, subordinatamente, in applicazione della nota massima ‘in dubio pro reo’, dolendosi inoltre di una carenza di motivazione nella decisione impugnata. Il ricorrente, infine, avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 11 cpv. 2 LPContr, ha prodotto i documenti 1 - 5 (tra cui la documentazione fotografica, in fotocopia, del luogo del sinistro) agli atti, postulando contestualmente l’assunzione di una nuova prova, segnatamente quella del sopralluogo.

C.Con sue osservazioni 12.02.2003, il competente Dipartimento propone per contro la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.

D.Con comunicazione 31.07.2003, la scrivente Pretura ha richiesto al ricorrente, non dimorante in Ticino, il versamento dell’importo complessivo di Fr. 250.00 a titolo di garanzia per le tasse di giustizia con l’esplicita comminatoria dell’irricevibilità del ricorso in caso di inadempienza, quanto precede in applicazione dell’art. 15 cpv. 1 LPContr. La predetta somma è stata tempestivamente versata, da cui la necessità di chinarsi nel merito della presente procedura ricorsuale.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

2.Il ricorrente ha postulato, come detto, di procedere in questa sede al sopralluogo della zona dell’incidente. Orbene, l’art. 12 cpv. 1 LPContr conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio. Il Giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie la nuova prova offerta, segnatamente il sopralluogo, non appare suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, constatata in particolare la completezza degli atti di causa come pure la esaustiva documentazione fotografica prodotta dal ricorrente medesimo. Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.

3.     Il ricorrente lamenta avantutto una carenza di motivazione nella decisione impugnata, dolendosi in sostanza, ed implicitamente, di una violazione del diritto di essere sentito. La portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l’autorità cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall’art. 29 Cost. Fed.(DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all’art. 4 v Cost).   Ora, la LPContr non contiene nessuna normativa che imponga all’autorità amministrativa di motivare le sue decisioni. Nella fattispecie non risulta pertanto che siano state violate disposizioni di diritto cantonale. D’altra parte, per costante prassi il diritto di essere sentito sgorgante dal precitato disposto costituzionale comprende varie prerogative, fra cui quella di ottenere una decisione motivata. Al riguardo, una motivazione è ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e di deferirlo in piena conoscenza di causa ad un’istanza superiore: in altre parole, l’interessato, rendendosi conto dei motivi alla base della decisione, deve potersi difendere adeguatamente. L’ampiezza della motivazione non può essere stabilita in modo uniforme, ma deve essere determinata tenendo conto dell’insieme delle circostanze del caso e degli interessi della persona toccata (DTF 122 IV 13 consid. 2c; 112 la 107 segg.).

4.Contrariamente a quanto assume il ricorrente, il Dipartimento ha sufficientemente motivato le proprie decisioni. Dopo avere esaminato gli atti, l’autorità ha precisato che il denunciato, alla guida del veicolo (D) NE-TE 215 nell’eseguire una manovra di sorpasso di due ciclisti, ha invaso parzialmente la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza e ha pedissequamente provocato la collisione con un motociclista sopraggiungente in senso inverso, ritenendo contestualmente che le osservazioni presentate dallo stesso non fossero tali da giustificare un abbandono del procedimento, valutandole purtuttavia nella commisurazione della sanzione pecuniaria inflittagli. Seppur breve, questa motivazione appare sufficiente ai sensi dell’art. 29 Cost. Fed. Non risulta d’altronde che l’insorgente sia stato limitato nei suoi diritti ricorsuali o che non abbia potuto comprendere gli addebiti mossigli dall’autorità dipartimentale, tanto più che il competente Dipartimento ha segnalato precisamente, richiamandoli, tutti gli articoli di Legge applicabili alla fattispecie. Su questo punto il gravame si appalesa dunque infondato.

5.La norma fondamentale di sicurezza nella circolazione di cui all’art. 26 cpv. 1 LCS, prevede che ciascuno debba comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. L’utente della strada deve segnatamente osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della Polizia, laddove quelli hanno la priorità sulle norme generali, mentre queste hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCS). In particolare, i veicoli devono circolare a destra (sulle strade larghe nella metà destra) e devono tenersi il più possibile sul margine destro della strada, soprattutto se procedono lentamente e sui tratti senza visuale (art. 34 cpv. 1 LCS), non essendovi tenuti però sulle strade convesse o comunque difficili da percorrere e nelle curve a sinistra, se il percorso è ben visibile e la manovra non ostacola il traffico inverso né i veicoli che seguono (art. 7 cpv. 1 ONC). Più specificamente, sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra delle stesse (art. 34 cpv. 2 LCS), il superamento di queste risultando esplicitamente vietato (art. 73 cpv. 6 lett. a OSS). Il conducente deve inoltre tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro (art. 34 cpv. 4 LCS) e deve poi rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione, non dovendo egli compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 ONC).

6.Orbene, concretamente, il ricorrente contesta nel modo più assoluto di avere superato la linea centrale di sicurezza, facendo rimarcare in particolare come la larghezza del campo stradale in prossimità del luogo del sinistro risultasse essere di ben 7 metri lineari (ciò che avrebbe permesso a quest’ultimo di superare senza difficoltà gli antistanti velocipedi senza dovere a tal scopo superare la predetta linea) e sostenendo che l’incidente sarebbe in ogni caso avvenuto a ca. venti metri di distanza dal luogo dell’avvenuto sorpasso (cfr. verbale di interrogatorio 28.07.2002, _________ _________). Il centauro afferma altresì sostanzialmente il contrario, asserendo segnatamente di essere stato travolto dalla vettura del ricorrente che sarebbe stato in procinto di superare due ciclisti invadendo in tal guisa (parzialmente) la corsia opposta (cfr. verbale di interrogatorio 29.07.2002, _________ _________).

7.Fronte alle predette (contrastanti) versioni, il teste _________ ha invece dichiarato che: ”Circolavo a bordo della mia bicicletta dalla dogana di _________ in direzione di _________. Circa un 200-300 metri dopo la _________ mi giravo per controllare due ciclisti che seguivano me ad una ventina di metri e potevo notare che vi era una vettura che li stava sorpassando, in una curva per lui piegante a sinistra, invadendo parzialmente la corsia di contromano” (cfr. verbale di interrogatorio 2.08.2002).

8.A mente dello scrivente Giudice, la precitata testimonianza appare estremamente chiara ed oggettiva e non può dare adito a fantascientifiche interpretazioni o supposizioni, ritenuto in particolare, quo alla dignità probatoria di tale escussione testimoniale (la cosiddetta Beweiswürdigkeit), come non vi sia motivo di nutrire dubbio veruno in punto alla credibilità ed attendibilità del teste, il quale oltretutto, a differenza del ricorrente, non ha alcun interesse (e ciò sino a dimostrazione, non avvenuta, del contrario) a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali (art. 307 CPS). Per il che, ben si può affermare che il ricorrente (e l’istruttoria lo ha appunto accertato), in procinto di superare due velocipedi, ha oltrepassato la linea centrale di sicurezza, contravvenendo così, già di per sé, ai disposti di cui agli artt. 34 cpv. 2 LCS, 7 cpv. 1 ONC e 73 cpv. 6 lett. a OSS.

9.Appurato dunque che il ricorrente, in fase di sorpasso, ha superato la linea di sicurezza (tale manovra risultando già di per sé punibile, stante la sua pericolosità astratta: cfr. BUSSY/RUSCONI, Commentario LCS, 3.a ed. Losanna 1996, n. 3.4 ad art. 90 cfr. 1 LCS), nodo gordiano risulta essere dunque la questione a sapere se l’accertato superamento della linea di sicurezza abbia o meno provocato (nesso causale) la collisione con il centauro sopraggiungente nella direzione (e corsia) opposta rispetto a quella del ricorrente, il presente procedimento, in assenza di una prova apodittica, rivestendo tutti i crismi di una procedura indiziaria.

10.      Orbene, il teste _________, sulla cui credibilità già si è detto in precedenza, ha affermato che: “Circolavo a bordo della mia bicicletta dalla _________ di _________ in direzione di _________. Circa un 200-300 metri dopo la dogana mi giravo per controllare due ciclisti che seguivano me ad una ventina di metri e potevo notare che vi era una vettura che li stava sorpassando, in una curva per lui piegante a sinistra, invadendo parzialmente la corsia di contromano. Nello stesso momento guardavo poi in avanti e notavo il sopraggiungere di un motoveicolo, a velocità moderata, stimo circa 50 km/h. Poco dopo sentivo il botto, mi voltavo, e notavo il motociclista che cadeva a terra. Posso precisare che il centauro circolava regolarmente nella sua corsia” (cfr. verbale di interrogatorio 2.08.2002). Quanto precede a conferma, fra l’altro, del fatto che, perlomeno sino al momento dell’incrocio/passaggio sulle rispettive corsie opposte tra il teste ed il centauro (situato a ca. 20 metri di distanza dai due ciclisti oggetti del sorpasso da parte del ricorrente), quest’ultimo transitava regolarmente e rispettando sostanzialmente tutte le regole in materia di circolazione stradale, contrariamente a _________ _________ (la cui credibilità, alla luce delle dichiarazioni del teste, appare quantomeno vacillante e questo non solo in punto, come visto, alla questione relativa al superamento della linea di sicurezza, ma anche in punto alla velocità del centauro, valutata eccessiva dal ricorrente e sconfessata però dal teste _________) che invadeva, in piena fase di sorpasso, la corsia di contromano.

11.      Vero è che né il teste _________ né nessun altro ha assistito alla scena dell’impatto vero e proprio, che, giocoforza e stando alle fedefacenti dichiarazioni del teste, è comunque intervenuto alle spalle di quest’ultimo e, di conseguenza, in uno ristretto spazio comunque non superiore ad una ventina di metri (tale era la distanza tra il primo ciclista ed i suoi immediati inseguitori sorpassati dal ricorrente, cfr. verbale interrogatorio 02.08.2002, teste _________), ma altrettanto vero è il fatto che, sia come sia, Eckard Ritt, in fase di sorpasso e comunque a breve distanza dal sopraggiungente centauro ed oltretutto in una zona stradale particolarmente insidiosa (cfr. la documentazione fotografica agli atti), ha illegalmente (e pericolosamente) superato la linea di sicurezza; per il che, considerato i tempi di avvicinamento del centauro in senso contrario (cfr. teste _________, verbale di interrogatorio 02.08.2002: 50 km/h, che già di per sé permettono conseguentemente di ricoprire uno spazio di venti metri in meno di un secondo e mezzo!) come pure quelli del ricorrente in senso inverso (cfr. verbale di interrogatorio 28.07.2002, pag. 1: 50 km/h, con le stesse conseguenze di cui sopra), questi, a mente dello scrivente Giudice, non avrebbe in alcun caso avuto la possibilità di rientrare tempestivamente sulla propria corsia prima dell’impatto, ben potendosi proprio per questo motivo situare la sua posizione al momento dell’impatto ancora aldilà dell’oltrepassata linea di sicurezza centrale.

12.      In questo contesto il ricorrente ha poi sostenuto che :”In ogni caso l’incidente è avvenuto dopo una ventina di metri dal sorpasso” (cfr. verbale di interrogatorio 28.07.2002, pag. 2). Ma questa versione non collima per nulla con quella (obbiettiva) fornita dal teste _________ e risulta essere assolutamente contrastante con la tempistica degli avvenimenti: in altre parole, se, a fase di sorpasso in essere, la distanza tra i superandi ciclisti ed il teste risultava essere pari a venti metri  lineari (cfr. verbale di interrogatorio 2.08.2002, teste _________) e se l’impatto è manifestamente sopraggiunto alle spalle del teste medesimo, e tenuto conto dei brevissimi tempi di avvicinamento sia della vettura che della motocicletta (e delle relative sensibili distanze percorse dalle stesse nel frattempo), risulta allora impensabile che l’impatto, come sostenuto dal ricorrente, avesse potuto verificarsi a buoni venti metri dal luogo del sorpasso già conclusosi. Anche su questo punto le allegazioni del ricorrente si manifestano infondate alla luce delle emergenze di causa.

13.      Da ultimo, giova poi ricordare che se anche poi  il centauro _________ avesse in qualche modo trasgredito all’ultimo minuto (recte: secondo(!), stante l’esigua distanza rimanente tra il luogo dell’impatto e quello dell’inizio di un eventuale comportamento scorretto da parte del centauro, che, lo si ricordi, circolava regolarmente, e questo almeno sino all’altezza dell’avvenuto incrocio sulla corsia direzionale opposta con il teste _________) il codice stradale, andrebbe comunque ricordato espressamente che in campo penale la colpa accertata dall’automobilista basta a farlo ritenere colpevole non essendo determinate il fatto che possa sussistere una eventuale (e, del resto, non accertata) concolpa concomitante imputabile al centauro, quanto precede in virtù della nota massima del divieto di compensazione delle colpe (DTF 105 IV 216).

14.      Stante quanto precede, e malgrado la chiara presa di posizione del ricorrente che nega ogni addebito, lo scrivente Giudice accerta di contro, al di là di qualsiasi ragionevole dubbio, che _________ _________, eseguendo il sorpasso di due ciclisti ed invadendo così, come visto, la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza, ha conseguentemente provocato la collisione con un motociclista regolarmente sopraggiungente in senso inverso. Tale accertamento poggia sugli inequivocabili indizi di cui sopra, senz’altro sufficientemente precisi e tali da consentire una deduzione logica e rigorosa circa le effettive responsabilità del ricorrente.

15.      Giusta l’art. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente Legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio Federale, è punito con l’arresto o con la multa. Stante quanto precede, la multa inflitta appare, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 richiamati gli artt. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 4, 90 cfr. 1 LCS, come pure gli artt. 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC, nonché l’art. 73 cpv. 6 lett. a OSS, e, per la procedura, artt. 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 5 febbraio 2003 di _________ _________, _________ (_________), è respinto.

                                    §    Di conseguenza, la risoluzione no. _________ /_________ /_________ del _________ _________ 2003 della Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, è integralmente confermata.

2.La tassa di giustizia in Fr. 150.- e le spese per complessivi Fr. 100.-, già coperte dall’anticipo versato e relative al presente giudizio, sono a carico del ricorrente.

3.Contro la presente decisione può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all’art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione:

 - Sezione della circolazione, Camorino  - Avv. _________ _________, _________

Il giudice:                                                                               Il Segretario assessore :

30.2003.16 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.01.2004 30.2003.16 — Swissrulings