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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.07.2003 30.2003.135

18 juillet 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,349 mots·~7 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 30.2003.135/ROC/MAM 11102/005

Bellinzona 18 luglio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 14 aprile 2003 presentato da

__________ __________, __________

contro

la decisione 4 aprile 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste                                  le osservazioni  23.04.2003 presentate dalla Sezione della circolazione, __________;

letti ed esaminati                gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     Con decisione 4 aprile 2003 (emanata in virtù di un rapporto di contravvenzione 17.02.2003 della Polizia Comunale della Città di __________ e relazionato ad un procedimento di multa disciplinare a’sensi degli artt. 1 e segg. LMD avviato in data 13.12.2002 cui ha fatto seguito - non essendo stato pagato entro il termine di riflessione di 30 giorni, l’importo della multa - la rituale intimazione della contravvenzione in data 20 gennaio 2003 e avverso la quale il ricorrente ha formulato proprie osservazioni 30.01.2003, respingendo sostanzialmente ogni addebito di natura contravvenzionale) la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, __________ ha inflitto a __________ __________ una  multa di fr. 80.-, oltre a tassa di giustizia e spese, per essersi egli in data 13 dicembre 2002 alle ore 10.50 in territorio di __________, località __________ __________, fermato con il veicolo __________ sulla superficie laterale contigua a un passaggio pedonale. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 37 cpv. 2, 90 cfr. 1 LCS come pure dell’ art. 18 cpv. 2 lett e ONC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale __________ __________ è insorto con tempestivo ricorso 14 aprile 2003, postulandone l’annullamento e adducendo in particolare a motivazione il fatto di essersi unicamente arrestato per un lasso di tempo di circa due minuti - nelle circostanze di cui sopra e a mero scopo professionale in quanto tassista -  dopo le linee pedonali, non potendo fare altrimenti a causa dell’integrale occupazione della zona carico-scarico sita direttamente fronte all’albergo da cui sarebbero fuoriusciti i di lui clienti, quanto precede allo scopo di permettergli l’entrata nel medesimo per avvisare gli stessi del suo arrivo. Il ricorrente postula infine l’assunzione di nuove prove, segnatamente l’escussione testimoniale di tale sig.ra Norma Setz.

                                 C.     Con sue osservazioni 23.04.2003, il competente Dipartimento propone, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.

considerato                     in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

2.Il ricorrente postula, come visto, l’assunzione di una prova nuova. Ora, l’art. 12 cpv. 1 LPContr conferisce al Giudice la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio. Il Giudice può sempre rinunciare nondimeno ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 4a, 122V 162 consid. 1d). Nella concreta fattispecie la nuova prova offerta non appare suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini di giudizio, gli atti di causa essendo completi. Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.

3.Giusta l’art. 37 cpv. 2 LCS, è vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o pericolo alla circolazione. Se possibile, devono essere usati gli appositi parcheggi. In particolare, è vietato fermarsi volontariamente sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l’arresto, a meno di cinque metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo (art. 18 cpv. 2 lett. e ONC).

4.La ragione del predetto divieto è insita nella protezione dei pedoni, i quali, nell’atto di attraversare la carreggiata, usufruendo, appunto, delle apposite linee pedonali, abbisognano ai fini della loro sicurezza ed incolumità della maggior visuale possibile; visuale, che, in caso di sosta di qualsivoglia tipo di veicolo in zone contigue, potrebbe anche essere (parzialmente) offuscata, derivandone conseguentemente un potenziale rischio accresciuto per l’integrità fisica delle stesse persone, attorno alla cui protezione ruota del resto l’intera Legislazione in materia di circolazione stradale e che, anzi, la giustifica e le dà fondamento costituzionale.

5.In concreto, il ricorrente ammette senz’altro di essersi fermato dopo le linee pedonali, dimenticando però il fatto che, come detto, la fattispecie oggettiva dell’infrazione da lui commessa appare senz’altro manifestamente ed integralmente adempiuta, dacché , come riferito poc’anzi, non solo risulta reprimibile dalla Legislazione in materia, l’arresto di un veicolo sui passaggi pedonali, ma pure quello sulla superficie contigua, in altre parole, limitrofa e/o adiacente. Il ricorrente ha, sì, arrestato la propria vettura dopo le predette linee pedonali, ma a distanza di sicurezza palesemente insufficiente. Non vi è dubbio che quest’ultima evenienza si sia concretamente verificata, il rapporto di un competente funzionario di polizia ben potendo del resto considerarsi fedefacente sino a dimostrazione (non avvenuta) del contrario.

6.Ora, le predette giustificazioni addotte dal ricorrente non possono trovare accoglimento. In primo luogo, circa il lasso di tempo intercorso tra l’arresto della vettura sulla superficie laterale contigua al passaggio pedonale in questione e la ripartenza dello stesso, e valutato dal ricorrente in circa due minuti, va detto che tale tempistica non può essere considerata ai fini di giudizio, poiché non costituente un requisito necessario all’oggettivo adempimento dell’infrazione, ma da valutare semmai ed esclusivamente nell’ottica della commisurazione della pena, di cui si dirà ancora meglio in seguito. In secondo luogo, le motivazioni professionali addotte dal ricorrente, seppur suscettibili di umana comprensione, non rientrano nei motivi giustificativi (Rechtfertigungsgründe) previsti dalla Legislazione - il ricorrente non potendo pertanto essere mandato esente da pena - e vanno, anche in tal caso, valutati in un’ottica commisurativa (adeguata e poco severa) della pena, tanto più che questi avrebbe potuto trovare una differente zona di sosta e questo, a maggior ragione, se solo si pon mente al fatto che, come si evince dal rapporto di contro-osservazioni 19.12.2002 redatto dalle forze inquirenti, a circa 20 metri (!) di distanza dall’albergo vi sarebbe stata la possibilità per il ricorrente di usufruire di un’ulteriore zona di carico-scarico, dove, a quel momento, esistevano degli stalli liberi.

7.Giusta l’art. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente Legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale, è punito con l’arresto o con la multa. Per la commisurazione di quest’ultima, il Giudice, in virtù del richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCS, applica i medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento dell’art. 63 CPS. Stante quanto precede, lo scrivente Giudice, tenendo conto di tutte le circostanze, segnatamente della (parziale) ammissione di colpevolezza del ricorrente circa la fattispecie oggettiva della predetta infrazione, come pure della ragione professionale (e non ludica o quant’altro) a motivo di tale infrazione, nonché delle peculiarità del tratto di strada in questione (notoriamente rettilineo e tale da ridurre potenzialmente e di conseguenza i rischi legati all’incolumità di eventuali pedoni e/o passanti) e del breve lasso di tempo intercorso, appare d’uopo ridurre l’entità pecuniaria della sanzione proposta nella decisione dipartimentale, l’importo della multa inizialmente commisurato in nominali fr.80.- dovendosi pedissequamente commisurare in Fr. 60.-. Tale importo risulta senz’altro confacentemente proporzionato alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto nei limiti concessi dalla Legge. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto come ai considerandi, con conseguente esenzione, in applicazione del principio generale della soccombenza, dal pagamento di tasse e spese giudiziarie di questa sede (art. 15 LPContr).

Per questi motivi,                richiamati gli artt. 37 cpv. 2, 90 cfr. 1 LCS, art. 18 cpv. 2 lett. e ONC, artt. 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 14 aprile 2003 è parzialmente accolto.

                                  §     Di conseguenza, la multa  inflitta con decisione 4 aprile 2003 dalla Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, __________, a __________ __________, __________ è ridotta a Fr. 60.- (sessanta).

                                 2.     Non si percepiscono né tasse né spese di giudizio.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

Sezione della circolazione, __________, __________ __________, __________,

Il giudice:                                                                   Il segretario assessore:

30.2003.135 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.07.2003 30.2003.135 — Swissrulings