Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 19.08.2003 30.2003.131

19 août 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,734 mots·~14 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 30.2003.131/ROC/MAM 10575/2003

Bellinzona 19 agosto 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 11 aprile 2003 presentato da

__________ __________, __________ difeso da: Avv. __________ __________, __________,

contro

la decisione 28 marzo 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________

viste                                  le osservazioni 22 aprile 2003 presentate dalla Sezione della circolazione, __________;

letti ed esaminati                gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     Con decisione 28 marzo 2003 (emanata in forza di un rapporto del 29 ottobre 2002 della Polizia Cantonale, Posto di __________, cui ha fatto seguito la rituale intimazione di contravvenzione 28 novembre 2002, avverso la quale il ricorrente  ha formulato sue osservazioni 16 dicembre 2002, negando sostanzialmente ogni addebito) la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, __________, ha inflitto a __________ __________, Seseglio, una multa pari a fr. 300.-, oltre a tassa di giustizia e spese, per avere egli in data 31 agosto 2002, alle ore 01.15 antimeridiane, in territorio di __________, località Via __________, circolato alla guida della vettura __________, urtando un autoveicolo parcheggiato sulla destra, metà sul marciapiede e metà sulla strada, abbandonando pedissequamente il luogo del sinistro senza osservare i doveri impostigli dalla Legge. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4, 51 cpv. 1 e 3, 90 cfr. 1 e 92 cpv. 1 LCS, come pure dell'art. 3 cpv. 1 ONC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale, __________ __________ è insorto con tempestivo ricorso 11 aprile 2003, postulandone l'annullamento per non avere egli commesso, nelle surriferite circostanze di tempo e luogo, i fatti imputatigli. Avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 11 cpv. 2 LPContr, il ricorrente ha inoltre prodotto, unitamente all'allegato ricorsuale nuovi mezzi di prova, segnatamente il documento E (cartina stradale della Città di __________), proponendo inoltre la propria audizione personale in questa sede, come pure l'escussione testimoniale della sig.ra __________ __________.

                                 C.     Con sue osservazioni 22 aprile 2003, il competente Dipartimento ha postulato, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

2.Il ricorrente postula, come visto, l'assunzione di nuove prove. Ora, l’art. 12 cpv. 1 LPContr conferisce al Giudice la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio. Il Giudice può sempre rinunciare nondimeno ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122V 162 consid. 1d). Nella concreta fattispecie le nuove prove offerte non appaiono suscettibili di recare chiarimenti di rilievo ai fini di giudizio, gli atti di causa essendo completi. Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.

3.In concreto si prospettano allo scrivente Giudice due versioni dei fatti estremamente contrastanti l'una con l'altra. Da una parte, il ricorrente asserisce di non avere mai circolato con la propria vettura __________ in Via __________ nelle surriferite circostanze di tempo, d’altra parte, l'allora conducente del veicolo danneggiato allega che il sinistro in esame sarebbe stato provocato proprio dalla vettura di proprietà del ricorrente che si sarebbe poi eclissato senza avvisare il danneggiato né la polizia così come previsto dall’art. 51 cpv. 3 LCS. Stante quanto precede, in assenza di una prova apodittica in un senso o nell'altro, il presente giudizio dovrà giocoforza basarsi su di un procedimento (e ragionamento) indiziario. Va quindi esaminato, prima di chinarsi sulle disposizioni specifiche di circolazione stradale, se le tavole dell’incarto arrivano a dissipare i dubbi sul fatto di imputare al ricorrente quanto indicato nella decisione impugnata.

4.Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento. Il principio "in dubio pro reo" è deducibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost e, precedentemente, dall'art. 4 vCost. Esso si applica sia nella valutazione delle prove sia in quello della ripartizione del relativo onere. Riferito alla valutazione delle prove il principio comporta che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti; essi sono infatti sempre possibili e una certezza assoluta non può essere pretesa. Il principio è invece violato quando il giudice condanni l'imputato, laddove avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 124 IV 86 cons. 2a, 120 Ia 31 cons. 2c, sentenza inedita 1P.91 12 maggio 2000 in re A., cons. 3).

                                 5.     Orbene, innanzitutto il ricorrente esprime seri dubbi circa le constatazioni effettuate dalla conducente dell'autovettura danneggiata come pure del di lei amico, stante l'oscurità presente al momento dei fatti che avrebbe giocoforza impedito, o, quantomeno, reso ardua, la determinazione precisa e scevra da errori del numero di targa della vettura incriminata. Il ricorrente dimentica però avantutto che, come emerge dal predetto rapporto di constatazione della Polizia cantonale, il tratto stradale di via __________ presentava, seppur a tratti, un'illuminazione artificiale, l'oscurità risultando così unicamente, e se del caso, parziale. In secondo luogo è bene rammentare il tenore dell'art. 75 cpv. 5 OETV, secondo cui la luce per illuminare la targa delle vetture (prevista dalla Legislazione in materia per tutte le vetture, ivi compreso il modello __________ __________ del ricorrente) deve diffondersi il più regolarmente possibile su tutta la targa in modo che possa essere facilmente leggibile, di notte e con tempo chiaro, da almeno 20 (venti) metri di distanza. A tali condizioni, rimaste del resto incontestate (il ricorrente non avendo mai allegato nel corso dell’intera istruttoria un'eventuale difettosità del proprio veicolo in tal senso), appare a non averne dubbio, non solo possibile ma altresì altamente verosimile, che la conducente della vettura danneggiata, come pure il teste __________, avessero entrambi visto correttamente il numero della targa incriminata, senza cioè essere disturbati da una (denegata) ridotta visibilità.

                                 6.     A sufficientemente sottomurare la versione allegata da __________ __________, vi è poi quella del teste __________, sulla cui credibilità, contrariamente a quanto (reiteratamente) sostenuto dal ricorrente non vi è motivo di nutrire invero dubbio alcuno, né per ciò che ne è della sua (giovane) età, né in punto alle eventuali concolpe concomitanti eventualmente imputabili a quest'ultimo (l'autofurgone __________ __________ risultando parcheggiato in zona vietata), non essendo neppure ammessa in ambito penale e contravvenzionale la compensazione delle colpe, né quo alla sua formazione ed esperienza professionale di elettromeccanico, considerato in particolare il (ridotto) lasso di tempo concessogli per potere individuare e memorizzare la targa, neppure presupponendo del resto la sua formazione la precisa ed esatta conoscenza di ogni singola vettura. In questo ultimo contesto, si rilevi poi come il teste abbia comunque definito la vettura in esame quale Berlina di colore scuro, ciò che corrisponde alla tipologia dell'automobile di proprietà del ricorrente. Da ultimo, si rilevi poi, abbondanzialmente, che il teste __________, dal momento dell'accaduto e sino al giorno del suo interrogatorio di Polizia, avrebbe senz'alto avuto sufficiente tempo a disposizione per individuare pure la marca ed il modello della vettura, risalendovi dalla conoscenza della targa, ciò che egli, manifestamente, non ha fatto, da cui la (chiara) assenza di qualsivoglia tipo di (più o meno legale) preparazione all'interrogatorio fronte alle competenti Autorità, quanto precede a indizio della sua onestà intellettuale e dunque della importante ed accresciuta dignità probatoria (la cosìdetta Beweiswürdigkeit) della sua deposizione fronte alle forze inquirenti.

                                         Il fatto poi che __________ avesse visto quale passeggera anteriore della vettura in questione, una giovane donna, probabilmente bionda (cfr. suo verbale di interrogatorio 09.09.2002 pag. 1), risultando questa, al contrario, mora, non può essere considerato errore determinante ai fini di giudizio, dal momento che, comunque, la passeggera trovavasi all'interno dell'auto e, contrariamente alla targa della vettura, non obbligatoriamente irradiata da fascio luminoso alcuno e, dunque, di per sé (oggettivamente) difficilmente individuabile ai più.

                                 7.     È pur vero, inoltre, che dagli atti istruttori si è potuto accertare con

                                         inequivocabile chiarezza che il ricorrente, unitamente alla sua

                                         amica/passeggera, stava recandosi, nelle surriferite circostanze di tempo,

                                         a __________ presso alcuni amici, e proveniente dal Centro Città, segnatamente

                                         dall'autosilo di Via __________ __________. Quale fosse, in questo contesto, l'esatto

                                         tragitto stabilito dal ricorrente, non è però dato di sapere. Certo è che

                                         visionando il documento di causa prodotto sub. doc. E, la sequenza

                                         relazionata al percorrimento di Via __________, risulta essere (parzialmente)

                                         arzigogolata, ma questo ancora non giustifica la tesi sollevata dal ricorrente

                                         secondo cui la stranezza del tragitto effettuato rappresenterebbe un indizio

                                         atto a scagionarlo, svariati e molteplici potendo comunque essere i motivi

                                         (seppur non identificati) di simile agire, in particolare quello (senz'altro

                                         ipotizzabile) relazionato a motivi di traffico, che, notoriamente affliggono la

                                         Città di __________ in concomitanza con le importanti manifestazioni musicali

                                         estive.

8.Quo alla dinamica dell’incidente, il ricorrente ammette peraltro che lo specchietto retrovisore destro della propria vettura è risultato essere  leggermente scalfito, ma questo fatto sarebbe da ricondurre ad accadimenti risalenti a qualche giorno prima dei fatti imputatigli. Questa constatazione temporale è rimasta però meramente allegata e non è stata in alcun modo resa verosimile. Neppure le allegazioni circa l’eventuale dinamica del sinistro e la relativa pedissequa impossibilità di un danno così esiguo allo specchietto del ricorrente, non modificano punto l’intima convinzione maturata dallo scrivente Giudice circa il coinvolgimento personale di questi nei fatti in esame, poiché in alcun modo rese verosimili né plausibili.

9.Il ricorrente insinua inoltre, in merito al ritardo accumulato dalla signora

        __________ nel segnalare l'infrazione, che lo stesso sia da addebitare a non

        meglio precisate sue strategie assicurative, tali asserzioni risultando però del

        tutto insufficientemente sottomurate e, dunque non pertinenti ai fini di giudizio

                                         (la portata di tali asserzioni non potendo però, anche da un punto di vista

                                         meramente deontologico, passare inosservata).

                                      10.     Non solo, v’é di più. Nel verbale d'interrogatorio del 7 settembre 2002 fronte

                                         alle forze inquirenti, il ricorrente, a precisa domanda della Polizia ("mentre

                                         andava verso __________, diciamo intorno alle ore 01.15, ha urtato un veicolo

                                         parcheggiato regolarmente su Via __________. Cos'ha da dire a riguardo?"),

                                         rispondeva unicamente in tal guisa: "se mi fossi accorto di avere urtato un

                                         veicolo, mi sarei fermato, perché non ho bevuto, non ho problemi a guidare e

                                         non ho niente da nascondere". Questi aggiungeva inoltre nella risposta di cui

                                         alla domanda seguente, manifestamente ed esplicitamente relazionata al

                                         medesimo contesto e alle medesime circostanze di luogo e tempo, di non aver

                                         visto alcuna persona sul marciapiede (di Via __________) in procinto di

                                         indirizzargli segnalazioni verbali e/o manuali. Quanto precede in crassa

                                         contraddizione con quanto allegato dal patrocinatore del ricorrente in sede di

                                         osservazioni 16 dicembre 2002, come pure nel presente gravame, laddove il

                                         ricorrente ha asserito di non avere percorso via __________. Tali manifeste

                                         divergenze e contraddizioni caratterizzano senz’altro la personalità del

                                         ricorrente, la cui credibilità appare alquanto vacillante e rappresentano

                                         ulteriore indizio atto al raggiungimento dell’intimo convincimento dello

                                         scrivente Giudice in punto al coinvolgimento personale del ricorrente nei fatti

                                         che qui ci occupano.

11.Accertata dunque la dinamica dei fatti e stabilito conseguentemente che la versione fornita dai sigg.ri __________ e __________, risulta preminente rispetto a quella del ricorrente, non resta ora che chinarsi sulle vere e proprie tematiche giuridiche, segnatamente sulla questione a sapere se i predetti reati imputati al ricorrente e previsti dagli artt. 90 cfr. 1 LCS e 92 cpv. 1 LCS siano effettivamente stati da questi commessi.

12.Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCS). Egli deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada (art. 34 cpv. 4 LCS). In caso d'infortunio, nel quale hanno parte veicoli a motore, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione (art. 51 cpv. 1 LCS). Se vi sono soltanto danni materiali, il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato, indicando il nome e l'indirizzo. Se ciò è impossibile, deve avvertire senza indugio la Polizia (art. 51 cpv. 3 LCS).

13.Contrariamente a quanto sostenuto dalla Sezione della Circolazione, l’art. 90 cfr. 1 LCS non può invero trovare concreta applicazione, ritenuto che se è vero che il conducente deve sempre mantenersi ad una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, è altrettanto vero che al momento dell’accaduto la via __________ (strada comunale secondaria a senso unico!) presentava una ridda di autovetture parcheggiate in posizione vietata (per metà sul marciapiede e per metà sulla strada), da cui la (oggettivamente) difficoltosa manovra del ricorrente, al quale non può essere imputato il reato di cui all’art. 90 cfr. 1 LCS, non avendo egli, al momento di oltrepassare la vettura poi rimasta danneggiata, agito intenzionalmente né tantomeno avendo egli urtato detta vettura per una imprevidenza colpevole (art. 100 cfr. 1 LCS), dal momento che, alla luce della situazione venutasi a creare in quel luogo, a quell’ora e a quelle condizioni, ben poco rimaneva da fare al ricorrente se non cimentarsi nella manovra a costo di assumersi qualche (limitato) rischio di collisione.

14.Quanto precede non giustifica però l’atteggiamento tenuto dal ricorrente a seguito della sua manovra, non propriamente risoltasi nel migliore dei modi. Resosi conto dell’accaduto, segnatamente della collisione con il veicolo __________, egli avrebbe dovuto conformarsi ai propri obblighi in caso di incidente così come previsto dall’art. 51 cpv. 1 LCS, ciò che oggettivamente non ha fatto. Se anche si tenesse per buona la versione del ricorrente secondo la quale questi avrebbe certamente agito di conseguenza se solo si fosse accorto dell’intervenuto urto, v’è da rilevare altresì che giusta l’art. 100 cfr. 1 LCS, anche la negligenza è punibile e, in questo senso, a mente dello scrivente Giudice, commette senza dubbio negligentemente un’ infrazione quel conducente che non riesca a padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza in ogni e qualsivogia tipo di situazione, ritenuto in particolare, e per ciò che qui ci occupa, l’obbligo (dettato dalla prudenza) del guidatore di prestare attenzione (visiva e uditiva) a tutto quanto si prospetti fronte al proprio settore di visibilità antistante il veicolo (ma anche, per il tramite degli specchietti retrovisori laterali e centrale, a quello retrostante); obbligo, in concreto, che il ricorrente non ha rispettato dacché con ogni verosimiglianza, e nulla fa minimamente supporre il contrario, questi, non si è sì avveduto dell’urto, ma con modalità del tutto negligenti poiché a così difficili condizioni di circolazione, egli avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alla guida e a tutto quanto lo stava circondando come pure alle vistose segnalazioni manuali (chiaramente descritte dallo stesso teste __________) della conducente dell’auto danneggiata. Una leggerezza, dunque, certo non dettata da mala fede, ma che non può passare inosservata e che va dunque equamente e proporzionatamente sanzionata.

                                15.     Giusta l'art. 92 cpv. 1 LCS, chiunque, in caso d'infortunio, non osserva i doveri impostigli dalla Legge, è punito con l’arresto o con la multa. Per la commisurazione di quest'ultima, il Giudice, in virtù del surriferito richiamo di cui all'art. 102 cpv. 1 LCS, applica i medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento dell'art. 63 CPS. Stante quanto precede, lo scrivente Giudice tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ritiene peraltro equo infliggere a __________ __________ una sanzione pecuniaria da determinarsi in Fr. 150.- (duecento), confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va così parzialmente accolto come ai considerandi, con pedissequa esenzione, in applicazione del principio generale della soccombenza, dal prelievo di tasse di giustizia e spese di questa sede.

Per questi motivi                 richiamati gli artt. 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 92 cpv. 1 LCS, artt. 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 11 aprile 2003 è parzialmente accolto.

                                  §     Di conseguenza la multa inflitta con decisione 28 marzo 2003 dalla Sezione della Circolazione, __________ a __________ __________, __________ è ridotta a Fr. 150.- (centocinquanta).

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese di giustizia di questa sede.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

Sezione della circolazione, __________, __________ __________, __________, Avv. __________ __________, __________,

Il giudice:                                                                   Il segretario assessore:

30.2003.131 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 19.08.2003 30.2003.131 — Swissrulings