Incarto n. 30.2003.124/pg 341/102
Bellinzona 8 maggio 2003
Stralcio In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 31 marzo 2003 presentato da
__________ __________, __________,
contro
la decisione 28 marzo 2003 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________,
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto, in fatto ed in diritto
A. Il 31 marzo 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 28 marzo 2003 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha inflitto ad __________ __________ una multa di fr. 50.- oltre che fr. 20.- di tassa di giustizia e fr. 10.- di spese per non aver notificato, entro il termine previsto dalla legge, la cessazione del rapporto di impiego di un dipendente straniero .
B. In data 7 aprile questa autorità ha scritto al destinatario della contravvenzione di trasmettere, entro il 24 aprile 2003, la procura mediante la quale conferiva alla signora __________ mandato di rappresentarlo; dal momento che il termine indicato è scaduto infruttuosamente il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
C. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli art. 1 e seg. LPContr,
decreta: 1. Il ricorso 31 marzo 2003 inoltrato da __________ __________, __________, è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico di Alessandro Intimi.
3. Intimazione a:
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________, __________ __________, __________,
Il presidente: Il cancelliere: