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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 09.07.2003 30.2003.123

9 juillet 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·793 mots·~4 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 30.2003.123/AMM 92/2003

Bellinzona 9 luglio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 2 aprile 2003 presentato da

________  ________, ________

contro

la decisione n. ________ del ________ 2003 emessa dalla Divisione dell'ambiente, ________,

viste                                  le osservazioni del 17 aprile 2003 presentate dalla Divisione dell'ambiente;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Divisione dell'ambiente, con decisione del 7 marzo 2003, ha inflitto a ________ ________ una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.–, per avere, il 22, 23 e 29 novembre 2002 in territorio di ________:

                                         –  cacciato, a due riprese in data 22 e 23 novembre 2002, ad una distanza inferiore ai 50 metri dalla strada cantonale, appostandosi e sparando in direzione di due cerbiatti, uccidendoli;

                                         –  cacciato, in data 29 novembre 2002, rimanendo appostato all'interno della propria auto, con arma carica, pertanto ad una distanza inferiore ai 50 metri dalla strada cantonale;

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 41 e 44 cpv. 2 LCC; 54 lett. b, c RALCC;

                                         che ________ ________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 2 aprile 2003 in cui postula una riduzione della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 17 aprile 2003 la Divisione dell'ambiente propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice e la legittimazione attiva dell'insorgente sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è – sotto questo profilo – ricevibile;

                                         che ci si potrebbe interrogare sulla tempestività dell'impugnativa, giacché il ricorso del 2 aprile 2003 – spedito per raccomandata il giorno successivo – è stato presentato 26 giorni dopo l'emanazione della querelata decisione;

                                         che la questione non merita tuttavia disamina, il gravame dovendo essere respinto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;

                                         che per l'art. 54 RALCC è vietato appostarsi e cacciare a meno di 50 m dalle strade cantonali (lett. b ultima frase), come pure sparare da veicoli a trazione fermi o in moto e portare armi cariche sugli stessi (lett. c); è considerato esercizio della caccia ogni atto di preparazione, attuazione o conclusione di interventi volti alla ricerca o all'attesa di mammiferi e uccelli viventi allo stato selvatico allo scopo di catturarli o abbatterli (art. 3 LCC);

                                         che chiunque contravviene alle predette disposizioni, intenzionalmente o per negligenza, è punito con una multa fino a fr. 20 000.– (art. 41 prima frase LCC);

                                         che la Divisione dell'ambiente ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere:

                                         –  cacciato, a due riprese in data 22 e 23 novembre 2002, ad una distanza inferiore ai 50 metri dalla strada cantonale, appostandosi e sparando in direzione di due cerbiatti, uccidendoli;

                                         –  cacciato, in data 29 novembre 2002, rimanendo appostato all'interno della propria auto, con arma carica, pertanto ad una distanza inferiore ai 50 metri dalla strada cantonale;

                                         che il ricorrente non nega di aver commesso le infrazioni ravvisate dall'autorità di primo grado, ma si duole di non aver "mai pensato di ricevere una multa così salata per un banale fatto che a mio avviso non comporta l'intervento di un legale per intraprendere una causa. Resta a voi la decisione di diminuire questo importo e le cose verranno appianate";

                                         che le argomentazioni ricorsuali non consentono tuttavia di sminuire la gravità oggettiva delle infrazioni da egli perpetrate alle norme sulla caccia, tanto meno ove si consideri come le violazioni sono state commesse in tre distinte occasioni (il 22, il 23 e il 29 novembre 2002) e come l'interessato abbia ammesso di sapere "perfettamente che era vietato rimanere appostati in auto con arma carica" (verbale d'interrogatorio del 29 novembre 2002, pag. 2 in alto);

                                         che invano si cercherebbe per il resto nel ricorso ogni censura atta a sovvertire la decisione impugnata, né dal fascicolo processuale emergono elementi che permettano di confutare i fatti ivi descritti;

                                         che la multa inflitta risulta in definitiva proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che nella misura in cui è ricevibile, il ricorso – infondato – deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;

                                         che la natura particolare dell'impugnativa giustifica nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;

per questi motivi,                visti gli art. 3, 41 e 44 cpv. 2 LCC; 54 lett. b, c RALCC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

– ________ ________, ________, – Divisione dell'ambiente, ________.

Il giudice:                                                                     La segretaria:

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