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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.07.2003 30.2003.116

8 juillet 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·692 mots·~3 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 30.2003.116/AMM 9564/006

Bellinzona 8 luglio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 27 marzo 2003 presentato da

__________  __________, __________

contro

la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste                                  le osservazioni del 3 aprile 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 21 marzo 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 40.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 22 novembre 2002 in territorio di Intragna: "Ha posteggiato il veicolo __________ superando la durata di parcheggio autorizzata";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 48 cpv. 8 OSS;

                                         che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 27 marzo 2003 nel quale chiede "di consolidare le multe a fr. 40.–";

                                         che nelle sue osservazioni del 3 aprile 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 48 cpv. 8 prima frase OSS, se il parcheggio di autoveicoli è limitato nel tempo, il conducente deve di regola riportare nuovamente il veicolo in circolazione al più tardi alla scadenza del tempo permesso per il parcheggio;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per il superamento breve della durata di parcheggio autorizzata, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (__________) commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.–;

                                         che la Sezione della circolazione ha multato il ricorrente per avere superato la durata di parcheggio autorizzata, a Intragna il 22 novembre 2002;

                                         che l'insorgente non contesta l'infrazione come tale, né la multa di fr. 40.–, ma si duole in sostanza di come gli siano stati addebitati oneri processuali di fr. 30.– per il solo fatto ch'egli abbia cercato di far valere le proprie ragioni;

                                         che l'interessato era stato nondimeno informato – sia con l'avviso di contravvenzione sia con lettera 17 dicembre 2002 della Polizia comunale – che il mancato versamento della multa entro 30 giorni dall'emissione avrebbe comportato l'avvio della procedura ordinaria, con l'eventuale addebito di ulteriori spese;

                                         che le argomentazioni ricorsuali non consentono quindi di esimere l'insorgente dal pagamento degli oneri decisi dalla Sezione della circolazione, tanto meno ove si consideri che la tassa di giustizia di fr. 20.– corrisponde al minimo sancito dall'art. 2 cpv. 3 LPContr e le spese di fr. 10.– appaiono senz'altro giustificate dai costi sopportati dall'autorità di primo grado;

                                         che invano si cercherebbe per il resto nel ricorso ogni censura atta a sovvertire la decisione impugnata, né dal fascicolo processuale emergono elementi che permettano di confutare i fatti ivi descritti;

                                         che il ricorso, infondato, deve quindi essere respinto e la decisione impugnata confermata;

                                         che all'insorgente dovrebbero essere addebitate, per principio, anche le tasse e le spese dell'attuale giudizio;

                                         che le circostanze particolari del caso giustificano nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al prelievo di tali oneri;

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 48 cpv. 8 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'odierno giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

– __________ __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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