Incarto n. _________
Bellinzona 25 febbraio 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sui ricorsi 24 giugno, 3 e 17 settembre 2002 presentati da
_________ _________, _________,
contro
le decisioni _________ _________ 2002 (n° _________ /_________;_________ /_________;_________ /_________;_________ /_________; _________ /_________), _________ agosto 2002 (n° _________ /_________) e 30 agosto 2002 (n° _________ /_________) emesse dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto, in fatto
A. Con decisioni _________, _________ e _________ _________ 2002, il Dipartimento delle Istituzioni ha inflitto a _________ _________ complessivamente sette multe di fr. 120.- ciascuna, oltre ad una tassa e alle spese di giustizia, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il veicolo TI _________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi".
Fatti accertati dalla Polizia cantonale il _________ _________ 2001, il _________ /_________ /_________ e _________ _________ 2002, il _________ _________ e il _________ _________ 2002 in via _________ a _________.
Le risoluzioni sono state rese in applicazione degli art. 3, 27 cpv.1, 90 cifra 1 LCStr e 79 cpv.4 OSStr.
Il multato è al beneficio di un'autorizzazione cantonale di posteggio per disabili della categoria B.
B. Contro le menzionate decisioni dipartimentali _________ _________ si aggrava ora davanti al giudice della Pretura penale chiedendo di annullarle.
Eccepisce innanzitutto la carenza di motivazione delle decisioni impugnate.
Lamenta in seguito la violazione del principio della legalità e rileva che il legislatore federale non fa distinzione fra i disabili. Pertanto, la sua autorizzazione di posteggio per la cagoria B gli conferirebbe il diritto di utilizzare il posteggio riservato agli invalidi contrassegnato dal segnale n° 5.14. Diverso sarebbe stato se il cartello in via _________ fosse stato completato dalla dicitura " invalidi con carrozzella", come ne esistono in altri punti della città.
Inoltre, la distinzione voluta dal legislatore ticinese per i disabili (categorie A e B) creerebbe una disparità di trattamento con i conducenti handicappati confederati o stranieri, che sono al beneficio di un generico permesso per invalidi.
Afferma infine di aver già posteggiato in passato il veicolo nello stesso luogo senza essere posto in contravvenzione.
C. Il Dipartimento delle Istituzioni, preso atto delle argomentazioni ricorsuali e dopo attenta valutazione della fattispecie, si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato, in diritto
1. La competenza del Giudice della Pretura penale a statuire in merito alle impugnative, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto (art.11 LPcontr), si fonda sull'art. 4 cpv.1 LPcontr, entrato in vigore il 1° gennaio 2003.
Il nuovo ordinamento ricorsuale si applica, dalla sua entrata in vigore, anche alle procedure già pendenti dinanzi al Giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale cantonale amministrativo (art. 14 disp. trans. LOG).
La legittimazione a ricorrere di _________ _________ è data ed i gravami, tempestivi e correttamente motivati, sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere congiunti e decisi sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 12 LPcontr).
2. Il ricorrente denuncia la carenza di motivazione delle decisioni impugnate, dolendosi in sostanza di una violazione del suo diritto di essere sentito.
La portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l'autorità cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall'art. 29 Cost (DTF 121 I 56 consid.2a, riferito all'art. 4 vCost).
Ora la LPcontr non contiene nessuna normativa che imponga all'autorità amministrativa di motivare le sue decisioni. Nella fattispecie non risulta pertanto che siano state violate disposizioni di diritto cantonale. D'altra parte, per costante prassi il diritto di essere sentito sgorgante dal precitato disposto costituzionale comprende varie prerogative, fra cui quella di ottenere una decisione motivata. Al riguardo, una motivazione è ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e di deferirlo in piena conoscenza di causa ad un'istanza superiore: in altre parole, l'interessato, rendendosi conto dei motivi alla base della decisione, deve potersi difendere adeguatamente. L'ampiezza della motivazione non può essere stabilita in modo uniforme, ma deve essere determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso e degli interessi della persona toccata (DTF 122 IV 14 consid.2c;112 Ia 107 segg.).
Contrariamente a quanto assume il ricorrente, il Dipartimento ha sufficientemente motivato le proprie decisioni. Dopo aver esaminato gli atti, l'autorità ha precisato che il denunciato ha posteggiato il veicolo TI _________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi e ha ritenuto che le osservazioni presentate dallo stesso non fossero tali da giustificare un abbandono del procedimento contravvenzionale.
Seppur breve, questa motivazione è sufficiente ai sensi dell'art. 29 Cost. Non risulta d'altronde che l'insorgente sia stato limitato nei suoi diritti ricorsuali o che non abbia potuto comprendere gli addebiti mossigli dall'autorità dipartimentale. Va altresì osservato che il denunciato non ha formulato osservazioni ai rapporti di contravvenzione che hanno portato alle decisioni del 16 e 30 agosto 2002.
Su questo punto il gravame risulta infondato.
3. L'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni di polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni ( art. 27 cpv.1 LCStr).
Per riservare determinati posti di parcheggio agli invalidi bisogna applicare al segnale Parcheggio (4.17), presso i posti in questione, il cartello complementare Invalidi (5.14). In tali posteggi é autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o chi accompagna una persona invalida; al riguardo si fa notare che il conducente deve applicare l'autorizzazione per invalidi, rilasciata dall'autorità competente, in maniera ben visibile sul veicolo (art. 65 cpv.5 primo e secondo periodo OSStr).
I posti riservati a una determinata categoria di persone sono delimitati da linee gialle ( art. 70 cpv. 1 terza frase OSStr).
Indipendentemente dalle considerazioni espresse chiunque contravviene alle norme di circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale, è punito con l'arresto o con la multa (art.90 cifra 1 LCStr).
Nel Cantone Ticino, esistono due tipi di permesso speciale di parcheggio per i disabili (art. 30 cpv. 2 RLACStr).
Per i disabili si intendono, ai sensi dell' art. 30 cpv. 4 RLACStr, le persone gravemente impedite nella loro libertà di movimento in seguito a un danno alla salute, segnatamente ciechi o i menomati fisici che necessitano per i loro spostamenti di apparecchiature speciali (sedia a rotelle,ecc.).
Il permesso speciale di tipo A (di colore bianco), disciplinato dall'art. 31 RLACStr, consente al titolare di:
a) utilizzare i parcheggi particolarmente riservati ai disabili (art. 65 cpv.5 OSStr);
b) utilizzare un posteggio a tempo limitato o in zona blu, 4 ore oltre il tempo concesso;
c) parcheggiare il veicolo in un posteggio a pagamento 4 ore oltre l'orario fissato, senza versamento di un'ulteriore tassa;
d) parcheggiare in luoghi normalmente vietati, senza costituire tuttavia pericolo o intralcio per la circolazione e se non vi siano posti di parcheggio nelle immediate vicinanze; il parcheggio è in particolare vietato nei luoghi contrassegnati da un divieto di fermata.
Il permessso speciale di tipo B (di colore verde), retto dall'art. 32 RLACStr, ricalca le possibilità dell'art. 31 RLACStr, escludendo tuttavia la possibilità di utilizzare i parcheggi particolarmente riservati ai disabili ai sensi dell'art. 65 cpv. 5 OSStr. Tali possibilità di parcheggio sono riportate sul permesso.
4. _________ _________ è affetto da una _________ causata dal _________ e da una forma progressiva di _________ _________ (sindrome di _________ -_________ -_________).
Per questi motivi, il 12 aprile 2001 la Sezione della circolazione ha rilasciato al ricorrente un permesso per disabili di tipo B (doc.4), valido fino al 30 aprile 2004. In precedenza, egli era al beneficio di un analogo permesso per il posteggio alle medesime condizioni di quello attuale (doc. 3: autorizzazione del 16 settembre 1988).
Ferme queste premesse, l'insorgente non contesta di aver posteggiato il 28 novembre 2001 e il 14,15, 23 e 24 gennaio ,17 aprile e 2 maggio 2002 il proprio veicolo in via _________ a _________ in uno stallo riservato agli invalidi contrassegnato dal simbolo della carrozzina e dalla dicitura " mass. h 2.30" (doc.6). Egli sostiene che ne aveva diritto, perché al beneficio di un'autorizzazione cantonale di posteggio per disabili di tipo B.
Gli argomenti addotti dal multato non possono essere condivisi.
Il permesso di tipo B gli consente di utilizzare un posteggio a tempo limitato o in zona blu 4 ore oltre il tempo concesso, di parcheggiare il veicolo in un posteggio a pagamento 4 ore oltre l'orario fissato senza versamento di un'ulteriore tassa oppure di parcheggiare in luoghi normalmente vietati senza costituire tuttavia pericolo o intralcio per la circolazione e se non vi siano posti di parcheggio nelle immediate vicinanze; percontro non lo autorizza a posteggiare negli stalli riservati agli invalidi contrassegnati dal segnale n° 5.14 dell'allegato 2 OSStr raffigurante il simbolo di una carrozzella, facoltà concessa unicamente ai titolari del permesso di tipo A.
Non è certo l'assenza dell'indicatore complementare " invalidi con carrozzella", che esiste presso alcuni posteggi della città, che permette di ritenere il contrario (doc.8-10). Tanto meno il fatto che il permesso di tipo B sia caratterizzato dal simbolo di una carrozzella.
5. Il principio della parità di trattamento impone all'autorità e al legislatore di trattare in modo uguale fattispecie giuridicamente uguali e in modo diverso fattispecie giuridicamente diverse (DTF 121 I 102 consid. 4).
La parità di trattamento nell'illegalità può essere invocata con successo soltanto in casi del tutto particolari, segnatamente quando è dimostrata l'esistenza di una prassi contraria alla legge, che l'autorità non intende abbandonare (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ved., N.71 B segg.).
Il ricorrente ritiene che la distinzione voluta dalla legislazione ticinese per l'autorizzazione di posteggio per i disabili in categoria A e B crei una disparità di trattamento con i conducenti handicappati confederati o stranieri, i quali sono al beneficio di un generico permesso per invalidi che permetterebbe loro di parcheggiare nel luogo in cui egli è stato multato.
Ora, il fatto che il posteggio in questione sia utilizzato da conducenti disabili provenienti dalla Svizzera interna e dall'estero non è dimostrato dalle diverse fotografie versate agli atti dal denunciato (doc. 11-15), in quanto dalle stesse non è possibile desumere che si tratti proprio del parcheggio per disabili sito in via _________ a _________.
Tuttavia, a prescindere dalla precedente considerazione, gli argomenti del multato circa l'esistenza di una disparità di trattamento non appaiono a prima vista destituiti di fondamento.
In effetti, non è dato sapere se i conducenti confederati o stranieri abbiano un grado di invalidità maggiore rispetto a quello dell'insorgente, che non permette a quest'ultimo di usufruire dei posteggi ai sensi dell'art. 65 cpv.5 OSStr e contrassegnati dal segnale 5.14. Di conseguenza nel caso in esame si deve giungere alla conclusione che v'è una lesione del principio della parità di trattamento.
6. Nell'evenienza concreta occorre inoltre verificare se c'é la base legale per poter fare la distinzione fra le due categorie di permessi per disabili. Al riguardo si rileva come tale suddivisione è contenuta nel Regolamento di applicazione della LACStr: di conseguenza si tratta di una normativa emanata dal Consiglio di Stato e non dal legislatore, il quale sia nella LACStr che nella legislazione federale in materia non ha previsto una normativa particolare né una delega specifica per regolare l'argomento in oggetto.
Pertanto occorre giungere alla conclusione che la distinzione riguardante le due categorie di permessi per disabili ai sensi degli art. 31 e 32 del RLALCStr è priva della necessaria base legale formale.
7. Indipendentemente dalle considerazioni espresse si rileva come la multa in questione non può trovar fondamento nell'art. 90 cifra 1 LCStr; infatti tale disposizione punisce con l'arresto o con la multa " chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale" .È evidente che nessuna norma della LCStr né delle altre prescrizioni federali operano una distinzione come quella contenuta nella legislazione cantonale ticinese per quel che concerne il permesso di parcheggio per i disabili; di conseguenza il ricorrente, che è invalido, non può essere sanzionato con una multa secondo l'art. 90 LCStr e l'art. 65 cpv. 5 rispettivamente 79 cpv. 4 OSStr per una violazione ai sensi degli art. 30 segg. RLACStr.
Inoltre abbondanzialmente si osserva che l'art. 22 LALCStr sancisce al primo capoverso che " le contravvenzioni della presente legge sono punite con l'arresto o con la multa fino a 5'000.-" : pertanto non esiste nemmeno in questo caso la base legale per multare un contravventore del relativo regolamento di applicazione.
8. Non ci esprime in questa sede sulle considerazioni contenute nel rapporto di contro-osservazioni della Polizia cantonale espresse, in data 26 aprile 2002, dall' App _________, secondo cui il ricorrente ha usufruito del parcheggio in questione più del tempo consentito tutte le volte che gli sono state notificate le infrazioni. Al riguardo si segnala che tale comportamento del ricorrente non è stato sanzionato esplicitamente nel rapporto di contravvenzione e di conseguenza non può essere oggetto della presente decisione.
9. Alla luce di tutte le considerazioni espresse, considerato che il Dipartimento si è peraltro astenuto dal formulare osservazioni ai gravami lasciando a questo Giudice la più ampia facoltà di giudizio, i ricorsi vanno pertanto accolti.
Visto l'esito delle impugnative, si rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia per questa sede (art. 15 LPcontr).
Non si assegnano ripetibili, perché la LPcontr non lo prevede.
Per questi motivi, visti gli art. 29 Cost; Art. 3, 27 cpv. 1, 90 Cifra 1 LCStr; art. 65 cpv. 5, 79 cpv. 4 OSStr; 30,31 e 32 RLALCStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. I ricorsi di _________ _________, _________, sono accolti .
Di conseguenza sono annullate le decisioni _________ _________ 2002 (n° _________; _________;_________; _________;_________), _________ _________ 2002 (n° _________) e _________ _________ 2002 (n°_________) del Dipartimento delle Istituzioni.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino, Avv. _________ _________, _________,
Il presidente: Il cancelliere: