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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.06.2003 30.2002.77

2 juin 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·712 mots·~4 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 30.2002.77/AMM 26097/908

Bellinzona 2 giugno 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 15 novembre 2002 presentato da

_________  _________, _________ (CO)

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del _________ _________ 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 300.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 70.–, per i seguenti fatti accertati il 26 settembre 2002 in territorio di _________:

                                         "alla guida della vettura (I) _________, eseguiva una manovra di svolta a sinistra in luogo vietato, siccome in loco esiste una superficie vietata alla circolazione e collideva con un motoveicolo sopraggiungente in sorpasso da tergo in modo irregolare";

                                         che la risoluzione è stata emanata in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 78 OSS;

                                         che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 15 novembre 2002 nel quale postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

                                         che in uno scritto del 27 novembre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

                                         che la richiesta di nuove prove formulata dal ricorrente può rimanere indecisa, il gravame dovendo essere accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; le superfici vietate al traffico non devono essere percorse dai veicoli (art. 78 OSS);

                                         che giusta l'art. 34 cpv. 3 LCS – non menzionato nella decisione impugnata – il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere circolato su una superficie vietata e avere colliso con un motoveicolo "sopraggiungente in sorpasso da tergo in modo irregolare";

                                         che il ricorrente nega ogni addebito, adducendo quanto segue (ricorso, pag. 2 nel mezzo):

                                         "come si può evincere dalla produzione fotografica dei luoghi allegata al presente ricorso (doc. 5), la segnaletica orizzontale consente la svolta a sinistra per immettersi nella strada laterale che volevo imboccare.

                                         In quel tratto, infatti, la segnaletica orizzontale delimitante la superficie vietata alla circolazione si interrompe, e la presenza di un tratto di segnaletica tratteggiato autorizza la svolta e permette di oltrepassare la carreggiata proprio in corrispondenza dell'imbocco della via laterale";

                                         che, riguardo alla collisione con il motoveicolo, l'insorgente ravvisa una responsabilità esclusiva del conducente del centauro, per avere "effettuato una irregolare manovra di sorpasso, invadendo altresì la corsia di marcia opposta" (ricorso, pag. 3 nel mezzo);

                                         che, in concreto, dal fascicolo processuale non risultano elementi probatori che consentano di confutare la versione dei fatti fornita dall'interessato riguardo alla circolazione su una superficie vietata, né di addebitargli un'eventuale colpa nella collisione con il motoveicolo;

                                         che la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, ha del resto rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;

                                         che in simili evenienze, non potendosi dimostrare la commissione dei reati ascritti all'insorgente, si giustifica di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS; 78 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

_________ _________, _________ (CO), Sezione della circolazione, Camorino.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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