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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.03.2003 30.2002.70

12 mars 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·370 mots·~2 min·5

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 30.2002.70/AMM  

Bellinzona 12 marzo 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 5 novembre 2002 presentato da

_________ _________, _________

contro

la decisione n. _________ /_________ dell'_________  _________ 2002 emessa dalla Sezione forestale, _________,

viste                                  le osservazioni dell'11 dicembre 2002 presentate dalla Sezione forestale;

                                         letti ed esaminati gli atti;

considerato                      che la sezione forestale, con decisione dell'_________  _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 1000.–, addebitandogli inoltre tasse e spese di complessivi fr. 100.–, per "aver posato una casetta da giardino e per aver eretto una recinzione in bosco al mappale n. _________ nel Comune di _________ " in violazione degli art. 16 cpv. 1 LFo e 14 cpv. 1 LCFo;

                                         che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 5 novembre 2002 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa, adducendo – fra l'altro – di avere ripristinato la situazione in ossequio alle indicazioni telefoniche ricevute dalla Sezione forestale il _________ _________ 2002;

                                         che, in effetti, la sezione forestale dà atto all'insorgente di aver "dichiarato, durante un colloquio telefonico, di voler annullare la contravvenzione qualora le costruzioni abusive fossero state smantellate" (osservazioni dell'11 dicembre 2002, pag. 3 in alto);

                                         che, sempre stando all'autorità di prima istanza, "è anche vero che la casetta in legno e la recinzione sono state smantellate" (osservazioni citate, loc. cit.);

                                         che in simili circostanze si giustifica, tutto ben ponderato, di esentare il ricorrente da ogni pena, come pure di soprassedere al prelievo degli oneri di primo e di secondo grado;

per questi motivi,                visti gli art. 16 cpv. 1 LFo, 14 cpv. 1 e 38 LCFo, 1 segg. LPContr;

pronuncia:                 I.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è così riformata:

                                         1. _________ _________ è mandato esente da pena, per avere provveduto a ripristinare la situazione secondo le indicazioni della Sezione forestale.

                                         2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

                                  II.     Non si prelevano tasse o spese per l'odierno giudizio, né si assegnano ripetibili.  

                                 III.     Intimazione a:

– _________ _________, _________, – Sezione forestale, _________.  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

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