Incarto n. 30.2002.70/AMM
Bellinzona 12 marzo 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 5 novembre 2002 presentato da
_________ _________, _________
contro
la decisione n. _________ /_________ dell'_________ _________ 2002 emessa dalla Sezione forestale, _________,
viste le osservazioni dell'11 dicembre 2002 presentate dalla Sezione forestale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato che la sezione forestale, con decisione dell'_________ _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 1000.–, addebitandogli inoltre tasse e spese di complessivi fr. 100.–, per "aver posato una casetta da giardino e per aver eretto una recinzione in bosco al mappale n. _________ nel Comune di _________ " in violazione degli art. 16 cpv. 1 LFo e 14 cpv. 1 LCFo;
che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 5 novembre 2002 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa, adducendo – fra l'altro – di avere ripristinato la situazione in ossequio alle indicazioni telefoniche ricevute dalla Sezione forestale il _________ _________ 2002;
che, in effetti, la sezione forestale dà atto all'insorgente di aver "dichiarato, durante un colloquio telefonico, di voler annullare la contravvenzione qualora le costruzioni abusive fossero state smantellate" (osservazioni dell'11 dicembre 2002, pag. 3 in alto);
che, sempre stando all'autorità di prima istanza, "è anche vero che la casetta in legno e la recinzione sono state smantellate" (osservazioni citate, loc. cit.);
che in simili circostanze si giustifica, tutto ben ponderato, di esentare il ricorrente da ogni pena, come pure di soprassedere al prelievo degli oneri di primo e di secondo grado;
per questi motivi, visti gli art. 16 cpv. 1 LFo, 14 cpv. 1 e 38 LCFo, 1 segg. LPContr;
pronuncia: I. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è così riformata:
1. _________ _________ è mandato esente da pena, per avere provveduto a ripristinare la situazione secondo le indicazioni della Sezione forestale.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
II. Non si prelevano tasse o spese per l'odierno giudizio, né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
– _________ _________, _________, – Sezione forestale, _________.
Il giudice: La segretaria: