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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.05.2003 30.2002.31

2 mai 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·893 mots·~4 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 30.2002.31/AMM 21444/905

Bellinzona 2 maggio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 27 settembre 2002 presentato da

_______   _______, _______

contro

la decisione n. _______  /_______  del _______  _______  2002 emessa dalla Sezione della circolazione, _______,

viste                                  le osservazioni del 9 ottobre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 13 settembre 2002, ha inflitto a _______  _______  una multa di fr. 500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati l'8 aprile 2002 in territorio di _______:

                                         "alla guida della vettura _______, dopo essersi fermato ad un 'dare precedenza', s'inoltrava in un'intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra che in seguito invadeva la corsia di contromano urtando un incrociante veicolo";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS, 14 cpv. 1 ONC, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS;

                                         che _______  _______  è insorto contro tale decisione con un ricorso del 27 settembre 2002 in cui postula una riduzione della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 9 ottobre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "Dare precedenza" obbliga il conducente a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina (art. 36 cpv. 2 prima frase OSS);

                                         che giusta l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso in un'intersezione dopo un segnale di "dare precedenza" ed essersi scontrato con un'altra vettura proveniente da sinistra;

                                         che il ricorrente non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratagli dall'autorità di primo grado, ma chiede di rivalutare l'entità della multa – ritenuta eccessiva – in considerazione delle circostanze seguenti:

                                         "arrivato al dare precedenza per svoltare a sinistra con la vettura _______  _______  _______  'faccio notare che la vettura ha un frontale molto lungo' dovetti avanzare assai per avere la visuale sulla carreggiata anche perché presenza [sic] di un grande pannello della stazione _______; in più era verso sera aveva già iniziato a piovere e non c'era una buona visuale.

                                         La vettura che sopraggiungeva non aveva i fari accesi ed io ero fermo sul dare precedenza il conducente che sopraggiungeva alla mia sinistra presumo pensasse che io avanzassi, diede un colpo di sterzo e frenò bruscamente, chiaramente col fondo bagnato scivolò sulla corsia di contromano urtando un incrociante veicolo.

                                         In più faccio notare che questo non aveva acceso ancora i fari ed è anche per questo che non lo vidi subito.

                                         Anche se ho causato questo incidente sono sicuro di essere un conducente attento e prudente rispettando le norme di circolazione";

                                         che nella misura in cui adombra eventuali colpe di terzi il ricorso si palesa d'acchito inconsistente, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;

                                         che, per il resto, le giustificazioni addotte dall'insorgente non sono tali da sminuire la gravità oggettiva dell'infrazione da egli perpetrata alle norme della circolazione stradale, suscettibile di compromettere la sicurezza del traffico, di recare considerevoli danni materiali e di mettere finanche a repentaglio l'integrità fisica delle persone coinvolte;

                                         che la multa inflitta risulta in definitiva proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa, ai precedenti, alla situazione personale dell'insorgente e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;

                                         che la natura particolare dell'impugnativa giustifica nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'odierno giudizio.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di _______. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

_______  _______, _______, Sezione della circolazione, _______.  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

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