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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.05.2003 30.2002.30

1 mai 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·668 mots·~3 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 30.2002.30/AMM 22405/908

Bellinzona 1 maggio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 2 ottobre 2002 presentato da

_______   _______  _______, _______

contro

la decisione n. _______  /_______  del _______  2002 emessa dalla Sezione della circolazione, _______,

viste                                  le osservazioni del 9 ottobre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 20 settembre 2002, ha inflitto a _______  _______  _______  una multa di fr. 40.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 24 aprile 2002 in territorio di _______: "Ha posteggiato il veicolo _______  su un marciapiede";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 41 cpv. 1bis ONC;

                                         che _______  _______  _______  è insorto contro tale decisione con un ricorso del 2 ottobre 2002 nel quale postula l'annullamento della multa;

                                         che in uno scritto del 9 ottobre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 43 cpv. 2 prima frase LCS il marciapiede è riservato ai pedoni; in mancanza di segnaletica contraria, è possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli, purché resti libero uno spazio di almeno 1,5 m per i pedoni e le operazioni siano svolte nel più breve tempo possibile (art. 41 cpv. 1bis ONC);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'inosservanza dell'art. 41 cpv. 1bis ONC, rispettando lo spazio riservato ai pedoni, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS _______._______) commina – fino a 2 ore di parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr. 40.–;

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente per avere posteggiato il proprio veicolo su un marciapiede, lasciando altresì un passaggio superiore a 1,5 m per i pedoni (decisione impugnata, con rinvio alle contro-osservazioni presentate il 21 agosto 2002 dall'agente denunciante);

                                         che il ricorrente sostiene invece di aver semplicemente "sostato e mai parcheggiato l'auto … il tempo necessario per ritirare e consegnare dei documenti", operazione ch'egli avrebbe disbrigato in "pochissimi secondi" (ricorso, pag. 2 in alto e a metà; cfr. anche le osservazioni del 13 luglio 2002 presentate dal ricorrente al rapporto di contravvenzione emesso l'11 luglio 2002 dalla polizia comunale);

                                         che dal fascicolo processuale non emerge nessun elemento atto a quantificare il lasso di tempo in cui l'automobile dell'insorgente è rimasta ferma sul marciapiede, ad appurare il motivo della fermata o a confutare altrimenti la versione dei fatti addotta dall'interessato;

                                         che l'agente denunciante, nelle sue contro-osservazioni del 21 agosto 2002, riconosce per altro di non essersi neppure fermato ad apporre un avviso di contravvenzione sul veicolo per non ostacolare il traffico, ciò che impedisce in definitiva di accertare se l'insorgente abbia effettivamente violato le prescrizioni enunciate all'art. 41 cpv. 1bis ONC;

                                         che in simili evenienze si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di rinunciare al prelievo di oneri processuali, come postulato dal ricorrente nel suo memoriale del 2 ottobre 2002;

per questi motivi,                visti gli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

_______  _______  _______, _______, Sezione della circolazione, _______.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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