Incarto n. 30.2002.21/AMM 19086/901
Bellinzona 21 aprile 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 6 settembre 2002 presentato da
__________ __________, __________
contro
la decisione n. __________ /__________ del __________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 9 ottobre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 16 agosto 2002, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 600.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 40.–, per i seguenti fatti accertati il 16 maggio 2002 in territorio di __________:
"Alla guida della vettura __________ effettuava una manovra di sorpasso a destra sull'autostrada __________ creando pericolo alla circolazione";
che la risoluzione è stata emanata in applicazione degli art. 35 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS;
che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 6 settembre 2002 nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che in uno scritto del 9 ottobre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando all'autorità di secondo grado "la più ampia facoltà di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 35 cpv. 1 LCS i veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere – il 16 agosto 2002, verso le ore 8.00 – effettuato una manovra di sorpasso a destra in autostrada e cagionato in tal modo una situazione di pericolo alla circolazione (decisione impugnata, con rinvio a un rapporto del 20 giugno 2002 allestito dall'agente denunciante);
che il ricorrente fa valere la sua estraneità ai fatti rimproveratigli, adducendo come alla data e ora indicate dall'agente denunciante egli si trovava "a scuola ed in classe pronto ad effettuare il test di matematica" (ricorso, a metà);
che a sostegno della sua tesi l'insorgente produce una dichiarazione del 6 settembre 2002 di un compagno di scuola, stando al quale "in data 16.8.2002 alle ore 8.10 mi trovavo in compagnia del sopracitato per il consueto caffè mattutino in quanto proprio quel giorno alle ore 8.15 avevamo un test di matematica" (doc. A allegato al ricorso);
che in un successivo rapporto dell'8 ottobre 2002 lo stesso agente denunciante conferma come, in base alle indagini esperite presso la scuola frequentata dall'insorgente, "la lezione è iniziata regolarmente e tutti gli allievi si trovavano regolarmente in classe" (rapporto citato, pag. 1 in fondo);
che la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, della testimonianza scritta del 6 settembre 2002 e del rapporto dell'agente denunciante dell'8 ottobre 2002, ha rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;
che in simili evenienze questo giudice, dopo aver valutato le risultanze istruttorie, non può pervenire al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli, ragion per cui egli dev'essere prosciolto dall'addebito;
che il ricorso, fondato, deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata;
che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese alla Sezione della circolazione, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali e, per di più, non si è opposta all'accoglimento del gravame;
che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma la quale imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente;
che del resto l'insorgente, sprovvisto di patrocinatore, non ha sopportato costi di rilievo e non ha neppure concluso per l'assegnazione di ripetibili;
per questi motivi, visti gli art. 35 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________ __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La segretaria: