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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.04.2003 30.2002.18

21 avril 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·704 mots·~4 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 30.2002.18/AMM 16579/904

Bellinzona 21 aprile 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 19 luglio 2002 presentato da

__________  __________, __________  _. __________

contro

la decisione n. __________  /__________  del __________  2002 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste                                  le osservazioni del 20 agosto 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 12 luglio 2002, ha inflitto a __________  __________  una multa di fr. 150.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 12 maggio 2002 in territorio di __________:

                                         "Ha circolato con la vettura __________  alla quale sono state apportate delle modifiche (montaggio di cerchioni, copertoni e apparato silenziatore non omologati) senza sottoporla a nuovo esame";

                                         che la risoluzione è stata emanata in applicazione degli art. 13 cpv. 3, 29 e 93 n. 2 LCS; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV;

                                         che __________  __________  è insorta contro tale decisione con un ricorso del 19 luglio 2002, completato il 12 agosto 2002, nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 20 agosto 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 29 cpv. 1 prima frase LCS un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di sicurezza e conforme alle prescrizioni; esso dev'essere sottoposto a un nuovo esame se ha subito modificazioni essenziali (art. 13 cpv. 3 LCS, concretato dall'art. 34 cpv. 2 OETV);

                                         che chiunque conduce un veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con l'arresto o con la multa (art. 93 n. 2 prima frase LCS); la stessa pena è comminata al detentore del veicolo che non annuncia modificazioni per cui è necessaria una notificazione (art. 219 cpv. 2 lett. f OETV);

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere circolato con la propria autovettura "alla quale sono state apportate delle modifiche (montaggio di cerchioni, copertoni e apparato silenziatore non omologati) senza sottoporla a nuovo esame" (decisione impugnata; cfr. anche, nel dettaglio, il rapporto di contravvenzione del 18 maggio 2002, a metà);

                                         che la ricorrente non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratale, ma fa valere in sostanza di aver "regolato nel minor tempo possibile quanto mi era stato richiesto con una spesa non inferiore ad ulteriori fr. 500.–" (complemento ricorsuale del 12 agosto 2002, in basso);

                                         che la successiva regolarizzazione del veicolo è invero suscettibile d'influire sulla commisurazione della pena, ma non basta – con ogni evidenza – a esimere l'insorgente da ogni sanzione per avere contravvenuto alle predette norme della circolazione stradale;

                                         che la multa inflitta è, per altro, proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e alla buona volontà mostrata dall'interessata nel conformarsi alle prescrizioni legali, come pure contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso, sprovvisto di buon diritto, deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;

                                         che le circostanze del caso giustificano, in via eccezionale, di soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;

per questi motivi,                visti gli art. 13 cpv. 3, 29 e 93 n. 2 LCS; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di __________. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

__________  __________, __________  _. __________, Sezione della circolazione, __________.  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

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