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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.01.2003 30.2002.1

22 janvier 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,357 mots·~7 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 30.2002.1/AMM/fc 3539/990

Bellinzona 22 gennaio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 25 febbraio 2002 presentato da

__________ (patrocinata dall'avv. __________)

contro  

la decisione n. 3539/990 dell'8 febbraio 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino;

viste le osservazioni del 1° marzo 2002 presentate dalla Sezione della circolazione,

letti ed esaminati gli atti.

Ritenuto                             in fatto:

                                 A.     Il 29 settembre 2001, alle ore 21.50, sulla strada cantonale in territorio di Ascona si è verificato un incidente, risoltosi con soli danni materiali, che ha coinvolto i seguenti conducenti:

                                         –  __________, al volante di un'automobile Toyota targata __________, e

                                         –  __________, al volante di un autobus Mercedes __________ targato __________.

                                 B.     La polizia cantonale, in un rapporto del 23 ottobre 2001, ha così ricostruito la dinamica dell'incidente:

                                         La protagonista __________ circolava sulla strada cantonale in direzione di __________. Giunta all'altezza del n. civico __________ di via __________, dove vi era una curva per lei piegante leggermente a destra, si trovava a dover incrociare con un bus delle __________ (guidato dal protagonista __________) proveniente in senso inverso.

                                         La __________, a suo dire, è restata abbagliata a causa del fondo stradale bagnato e sterzava quindi a destra per paura di non riuscire ad incrociare. Così facendo andava a collidere in un primo momento leggermente sulla destra contro la roccia, poi contro la fiancata sinistra del bus.

                                         Il conducente del bus __________ ha invece dichiarato che l'automobilista ha in un primo momento urtato contro la fiancata del bus, poi contro la roccia e poi di nuovo contro il bus.

                                         Da notare che al nostro giungere le vetture erano ancora nella posizione finale assunta in seguito all'incidente, ed il bus si trovava regolarmente nella sua corsia.

                                 C.     Invitata a esprimersi in merito alle predette risultanze istruttorie, in un memoriale del 25 gennaio 2002 __________ __________ ha escluso ogni sua responsabilità penale nell'incidente della circolazione e ha concluso per l'abbandono del procedimento contravvenzionale. Con decisione dell'8 febbraio 2002 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, ha nondimeno inflitto all'interessata una multa di fr. 250.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 40.–.

                                 D.     __________ è insorta contro la predetta decisione con ricorso del 25 febbraio 2002 nel quale postula, previa assunzione di nuove prove, l'annullamento del querelato giudizio. Nelle sue osservazioni del 1° marzo 2002 la Sezione della circolazione propone di rigettare il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata.

Considerando                     in diritto:

                                 1.     La competenza del giudice della Pretura penale, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile e può essere giudicato sulla base degli atti.

                                 2.     La ricorrente chiede preliminarmente che questo giudice disponga un sopralluogo. Ora, l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie il sopralluogo prospettato dalla ricorrente non appare suscettibile d'influire sull'esito del giudizio, gli atti di causa essendo chiari e completi. Nulla osta pertanto all'esame del ricorso nel merito.

                                 3.     La Sezione della circolazione ha giustificato la multa inflitta alla ricorrente con i seguenti motivi:

                                         Alla guida della vettura __________, in una curva piegante per lei a destra urtava a due riprese un autobus sopraggiungente in senso inverso e la roccia sita alla sua destra.

                                         L'infrazione è chiaramente documentata dal rapporto di polizia sull'incidente e, in particolare, dal verbale d'interrogatorio della denunciata stessa, si ritiene superflua l'assunzione di ulteriori prove e fondata la contravvenzione; nell'applicazione dell'importo della multa si sono tuttavia tenute in debito conto le osservazioni del 25 gennaio 2002.

                                         La decisione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr, 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC.

                                 4.     La ricorrente si duole che la Sezione della circolazione non abbia considerato come nel luogo del sinistro il campo stradale fosse ridotto, ciò che avrebbe costretto l'autobus a invadere la corsia opposta. L'insorgente, che a suo dire circolava a una velocità ridotta a causa della pioggia e della scarsa visibilità, sarebbe stata quindi sorpresa dal mezzo pesante e avrebbe reagito in modo logico, sterzando a destra e urtando una roccia situata a filo del campo stradale, per poi essere proiettata contro la parte posteriore della fiancata sinistra dell'autobus. Donde l'assenza di ogni responsabilità penale dell'interessata nell'accaduto.

                                 5.     Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Egli deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione (art. 3 cpv. 1 prima frase ONC), come pure tenersi il più possibile sul margine destro della strada, soprattutto se procede lentamente e sui tratti senza visuale (art. 34 cpv. 1 seconda frase LCStr, 7 cpv. 1 ONC). Chiunque contravviene a tali norme è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCStr).

                                 6.     In concreto dal verbale d'interrogatorio della ricorrente si evince che essa, in procinto di affrontare una leggera curva a destra, ha "visto all'ultimo momento arrivare un bus in senso inverso. Pioveva e la strada era bagnata, e quindi la visuale non era ottima perché le luci riflettevano sulla strada. Ho visto bene il bus però non vedevo esattamente la strada e quindi devo aver sterzato a destra perché pensavo di non riuscire ad incrociare con il bus, ed ho urtato leggermente la roccia sulla destra" (verbale del 29 settembre 2001, pag. 2 in alto). La stessa insorgente riconosce pertanto di aver perso il controllo del proprio veicolo e di aver urtato la roccia non a causa della posizione dell'autobus sulla carreggiata, ma poiché la scarsa visibilità le aveva impedito di scorgere con precisione il limite destro della strada. Dalla dinamica dell'incidente descritta dalla ricorrente risulta inoltre che l'urto con l'autobus non è avvenuto in seguito a possibili difficoltà d'incrocio dei veicoli in quel tratto stradale, ma è dovuto alla collisione dell'automobile con la roccia, che ha proiettato il veicolo dell'interessata contro la fiancata del mezzo pesante (verbale citato, loc. cit.; cfr. anche ricorso, pag. 5 in alto). Ne discende che l'incidente non è riconducibile alle condizioni della carreggiata, né tanto meno a un'eventuale invasione della corsia opposta da parte del conducente dell'autobus, ma solo alla perdita di padronanza del veicolo da parte della ricorrente. Giovi per altro rammentare che in materia contravvenzionale ognuno risponde delle proprie azioni od omissioni. Il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Tale questione, semmai, andrebbe risolta dal giudice civile qualora insorgesse una controversia riguardo alla suddivisione, fra le parti, della responsabilità per il pregiudizio cagionato dall'incidente.

                                 7.     In simili evenienze questo giudice giunge al convincimento che la ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli, il che giustifica la condanna inflittale dal Dipartimento senza che sia necessario esperire il sopralluogo richiesto dall'interessata. Quanto all'entità della multa, essa risulta proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti fissati dalla legge. Il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Per questi motivi,                visti gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr, 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC, 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.– sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

Il giudice:                                                                     La segretaria:

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