Incarto n. 20.2004.30 DA 3994/2003
Bellinzona 15 gennaio 2004
Decreto di rateazione della multa In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Isabella Tami nell’ambito del procedimento penale promosso con decreto no. DA __________/__________ di data __________ 2003 nei confronti di
__________ __________,
per il reato di diffamazione
reato previsto dall'art. 173 CP
ed ora per statuire sull’istanza 11 dicembre 2003 con la quale __________ chiede di poter ottenere una rateazione del pagamento di fr. 600.-- pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflittagli con il decreto menzionato;
considerato che: - giusta l’art. 347 cpv. 1 lett. b) CPP, il giudice della Pretura penale è competente a concedere al condannato la facoltà di pagare la multa a rate e a fissarne l’importo e le scadenze;
- dagli atti risulta in effetti che non è in grado di operare il versamento della multa in un unico importo;
richiamato l’art. 347 CPP,
decreta: 1. In accoglimento dell’istanza è concesso il pagamento della somma di fr. 600.-- pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflitta con DA __________/__________del __________ 2003, in 12 rate mensili, la prima volta entro il 31 gennaio 2004.
2. Intimazione a:
Il presidente: la segretaria: