Incarto n. 20.2003.428 DA 1036/2003
Bellinzona 24 giugno 2003
Decreto di rateazione della multa In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Isabella Marchetti nell’ambito del procedimento penale promosso con decreto no. DA __________/__________ di data __________ 2003 nei confronti di
__________ __________, __________.1963, di __________ e __________ n. __________, nato a __________, cittadino tunisino, domiciliato a __________, Via __________, coniugato, impiegato
per il reato di lesioni semplici, ingiuria
reati previsti dagli art. 123 Cifra 1 CP, Art. 177 CP
ed ora per statuire sull’istanza 17 giugno 2003 con la quale __________ __________ chiede di poter ottenere una rateazione del pagamento di fr. 700.-- pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflittagli con il decreto menzionato;
considerato che: - giusta l’art. 347 cpv. 1 lett. b) CPP, il giudice della Pretura penale è competente a concedere al condannato la facoltà di pagare la multa a rate e a fissarne l’importo e le scadenze;
- dagli atti risulta in effetti che __________ non è in grado di operare il versamento della multa in un unico importo;
richiamato l’art. 347 CPP,
decreta: 1. In accoglimento dell’istanza è concesso il pagamento della somma di fr. 700.-- pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflitta con DA __________/__________del __________ 2003, in 10 rate mensili, la prima volta entro il 31 luglio 2003.
2. Intimazione:
Ministero Pubblico, __________, __________, __________, Via __________, __________,
Il presidente: la segretaria: