Incarto n. 10.2011.51 DA 4089/2009
Bellinzona 19 settembre 2011
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con avv. Margaret Kuelen in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1 difesa da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 4089/2009 del 21 settembre 2009;
AINQ 1 ritiene l’imputata autore colpevole di
tratta di esseri umani
per avere, __________, nel corso del mese di ____________________, agendo in correità __________________________________________________, come offerente, intermediario o destinatario, fatto commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, e meglio prendendo in consegna fr. 10'000.-, capitale messo a disposizione dai soci __________, per reclutare in Lettonia 5/6 ragazze ed accompa-gnarle, anticipando le spese del viaggio, in Ticino presso il Motel __________, dove dovevano dedicarsi all’esercizio della prostituzione, come poi effettivamente verificatosi;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 182 cpv. 1 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e cpv. 4 CP;
e propone la condanna a:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 7’200.00 (settemiladuecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 80.00 (ottanta) - (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 5'000.00 (cinquemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 50 (cinquanta) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 ottobre 2009;
rilevato che per questi fatti l’accusata è stato giudicata in contumacia in data 8 luglio 2011 da questo Giudice;
considerata l’istanza di nuovo giudizio formulata dall’accusato il 14 luglio 2011;
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento della sua assistita;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È l’accusata autrice colpevole di tratta di essere umani?
2. In caso affermativo, in quale veste ha partecipato?
3. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
4. L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
5. Chi sopporta gli oneri processuali?
visti gli art. 34 segg., 182 cpv. 1 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 368 segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
rispondendo ai quesiti posti;
pronuncia 1. ACCU 1 è autore colpevole di tratta di esseri umani, art. 182 cpv. 1 CP
per avere, a __________, nel corso del mese di __________, agendo in correità con __________, __________, come offerente, intermediario o destinatario, fatto commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, e meglio prendendo in consegna fr. 10'000.-, capitale messo a disposizione dai soci dell’allora __________, per reclutare in Lettonia 5/6 ragazze ed accompa-gnarle, anticipando le spese del viaggio, in Ticino presso il Motel __________, dove dovevano dedicarsi all’esercizio della prostituzione, come poi effettivamente verificatosi;
2. Di conseguenza ACCU 1 è condannata:
2.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta), per un totale di fr. 1'500.00 (millecinquecento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. alla multa di fr. 1'000.00 (mille);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.00 (ottocento) con motivazione scritta e di fr. 400.00 (quattrocento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Ufficio della migrazione, Bellinzona.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1’000.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 1’400.00 totale