Incarto n. 10.2010.701 DA 5612/2010
Bellinzona 17 gennaio 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1 (difensore: DI 1, __________)
prevenuto colpevole di lesioni semplici e ingiuria;
fatti avvenuti il __________ a __________;
reato previsto dall'art. 123 cifra 1 CP, art. 177 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 5612/2010 di data 6 dicembre 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'050.- (millecinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 70.- (settanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento) con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 8 (otto). 3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile. 4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e dele spese giudiziarie di fr. 100.-. 5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 16 dicembre 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito non avendo egli commesso i reati imputatigli, ritenuta altresì l’inutilizzabilità del verbale d’interrogatorio della parte civile, il cui contenuto può essere stato inquinato, avvenuta a due mesi di distanza dai fatti e esperito il giorno dopo l’interrogatorio del figlio, tenuto conto delle risultanze dell’audizione testimoniale odierna;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se l’imputato è autore colpevole di
1.1. lesioni semplici
1.2. ingiuria
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.
2. Quale deve essere l’eventuale pena.
3. Se l’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni.
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 42, 49, 123 cifra 1, 177 CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1ACCU 1
dai reati di lesioni semplici e di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 5612/2010 del 6 dicembre 2010.
carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 520.- allo Stato.
Qualora la parte civile dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 500.- sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
- per raccomandata
CIVI 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 300.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 70.00 testi
fr. 520.00 totale