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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.05.2012 10.2010.622

8 mai 2012·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,790 mots·~14 min·2

Résumé

Trascuranza degli obblighi di mantenimento

Texte intégral

Incarto n. 10.2010.622 DA 5011/2010

Bellinzona 8 maggio 2012  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Eleonora Cattori in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1ACCU 1         __________

prevenuto colpevole di         trascuranza degli obblighi di mantenimento

                                        per avere, a __________, nel periodo __________ omesso, benché ne avesse (o potesse avere) i mezzi per farlo, di versare i contributi alimentari da lui dovuti a favore del figlio LESA 1, fissati in fr. 100.00 mensili con la sentenza 18.12.2009 della Pretura della giurisdizione di __________, accumulando così arretrati per complessivi fr. 500.00;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall'art. 217 cpv. 1 CP, richiamato l’art. 46 cpv. 2 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 15 novembre 2010 n. 5011/2010 del AINQ 1  che propone la condanna:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di fr. 120.- (centoventi), corrispondente a 4 (quattro) aliquote da fr. 30.- (trenta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 34 e 36 CP).

                                 2.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

                                 3.     Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 500.- (cinquecento) - 25 (venticinque) aliquote da fr. 20.- (venti) -, decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale di Bellinzona il 15.10.2009, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).

                                 4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 novembre 2010 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 8 maggio 2012, al quale l’accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 3 aprile 2012, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 5 aprile 2012 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto di accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se l’imputato è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.

                                 2.     Quale deve essere l’eventuale pena.

                                 3.     Se l’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni.

                                 4.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere da fr. 20.- ciascuna per complessivi fr. 500.- decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il 15 ottobre 2009.

5.     A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.

preso atto                          che con scritto 10/11 maggio 2012 il Procuratore pubblico ha chiesto la motivazione della sentenza;

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

                                1.     ACCU 1, nato nel __________ e domiciliato a __________, è divorziato da __________ dal __________ ed è padre di due figli: LESA 1 (__________) e __________ (__________).

La sentenza di divorzio __________ prevedeva l’obbligo per l’accusato di corrispondere a __________, per il sostentamento dei due figli, un contributo mensile di fr. 800.- ciascuno (sentenza Pretura __________, pag. 2, in doc. 1). 

2.     Con petizione 10 febbraio 2009, l’accusato ha chiesto al Pretore di __________ la riduzione del contributo di mantenimento per i figli a fr. 100.- ciascuno, adducendo un peggioramento della sua situazione economica in seguito al licenziamento notificatogli dal suo datore di lavoro 2007, atteso che l’attività indipendente nella quale si era lanciato non gli consentiva di coprire il proprio fabbisogno (sentenza Pretura __________, pagg. 2 e 3, in doc. 1).

                                        __________ si è opposta alla postulata riduzione, sostenendo che l’ex marito si sarebbe volontariamente sottratto ai suo obblighi nei confronti dei figli, “spingendosi a rifiutare degli incarichi dal suo ex datore di lavoro”, e chiedendo pertanto che gli venisse imputato un reddito ipotetico pari al salario che percepiva quando era dipendente, ovvero fr. 6'740.-, che egli “sarebbe ancora oggi in grado di conseguire in qualità di informativo, vista la sua formazione o l’esperienza accumulata” (sentenza Pretura __________, pag. 3, in doc. 1). 

                                        Il Pretore, dopo aver esperito i necessari atti istruttori e, segnatamente, costatato che “vista l’età di ACCU 1 (nel __________ anno di età) e l’attuale mercato del lavoro, neppure l’Ufficio regionale di collocamento è stato in grado di azzardare dei pronostici, asserendo genericamente che la possibilità di trovare impiego può dipendere anche “dall’attitudine e dalla capacità del singolo di attivarsi sul mercato del lavoro” e che, con riferimento alla buona volontà dello stesso, “diversamente da quanto asserito dalla convenuta, il suo ex-datore di lavoro ha smentito la circostanza secondo la quale, dopo averlo licenziato, gli avrebbe affidato altri compiti o incarichi”, ha ritenuto che “non si può quindi riconoscere che ACCU 1 abbia rinunciato a del lavoro come pretendeva la ex moglie, ovvero non si può oggettivamente considerare che non si sia correttamente impegnato per conseguire redditi alla sua portata” e che “la situazione in cui si trova attualmente l’attore è determinata dalla sua età e dall’attuale periodo congiunturale sfavorevole” (sentenza Pretura __________, pagg. 5 e 6, in doc. 1). 

Con sentenza 18 dicembre 2009, in integrale accoglimento di quanto postulato, il Pretore ha dunque decretato, in via cautelare, la riduzione dei contributi di mantenimento per i figli a fr. 100.- ciascuno, a decorrere dal 1° marzo 2009, e nel merito, la modifica della convenzione di divorzio 14 novembre 2005 omologata con sentenza 3 novembre 2005 nel seguente modo:

“4.3.   A titolo di contributi alimentari per i figli il padre verserà anticipatamente entro il 5 di ogni mese alla madre i seguenti importi, non comprensivi degli assegni famigliari: - per il figlio LESA 1: fr. 100.- sino alla maggiore età, rispettivamente all’ultimazione degli studi, conformemente all’art. 277 cpv. 2 CC; - per la figlia __________: fr. 100.- sino alla maggiore età, rispettivamente all’ultimazione degli studi, conformemente all’art. 277 cpv. 2 CC”

4.4.    Gli assegni famigliare saranno percepiti in aggiunta dalla madre.” (sentenza Pretura __________, pagg. 6 e 7, in doc. 1). 

3.     L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (qui di seguito: USSI) ha corrisposto a __________, per i figli __________ e LESA 1, complessivamente fr. 14'823.30 per l’anno 2009 (conteggio in doc. 3).

       Tenuto conto della citata sentenza di modifica, con cui il contributo di mantenimento è stato ridotto a fr. 100.- per ciascun figlio a far tempo dal 1° marzo 2009, in data 27 gennaio 2010 l’USSI ha emesso una decisione formale di restituzione degli alimenti anticipati per i figli minorenni, avverso alla quale __________ ha inoltrato una domanda di condono, accolta dall’USSI in data 8 giugno 2010 (doc. 1 e doc. B).

4.     Con missiva 1° marzo 2010 l’USSI ha comunicato a ACCU 1 che “il suo obbligo di rimborso degli alimenti correnti per il figlio LESA 1, nei nostri confronti, è cessato con il 31 gennaio 2010. Infatti LESA 1 ha raggiunto la maggiore età. Per contro il nostro Settore anticipo alimenti continua ad anticipare regolarmente la pensione alimentare dovuta a favore di __________”, aggiornandone la posizione debitoria in fr. 20'453.75 (doc. B).

5.     Con querela 27 maggio 2010 __________ ha chiesto al Ministero Pubblico di “voler prendere posizione nei confronti del Sig. ACCU 1 affinché rispetti la decisione della sentenza, da lui richiesta, nel versamento dovuto per i figli”, precisando di aver ricevuto l’ultimo versamento da parte dell’Ufficio anticipo alimenti per il mese di gennaio 2010, mentre a partire “da tale data non è più stato versato alcun alimento per i figli” (doc. 1).

6.     Con decisione 8 giugno 2010 l’USSI ha accolto la domanda di __________ di anticipo alimenti per la figlia __________, quantificandolo, sulla scorta della citata sentenza pretorile, in fr. 100.- mensili, a far tempo dal 1° febbraio 2010 e fino al 31 gennaio 2011 (doc. 3).

7.     Facendo seguito allo scritto 16 giugno 2010 con cui l’allora Sostituto Procuratore pubblico ha comunicato a __________ che il procedimento penale contro l’accusato, stante l’appena citata decisione dell’USSI, riguardava unicamente gli alimenti a favore del figlio __________, nel frattempo diventuto maggiorenne, e che, di conseguenza, la querela “potrà essere sporta unicamente da suo figlio” (doc. 4), con scritto 25 giugno 2010 LESA 1 ha confermato “la querela, precedentemente richiesta da mia madre __________ __________, per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento da parte di mio padre, ACCU 1, nei miei confronti” (act 5).

8.     Con missiva 1° luglio 2010 l’allora Sostituto Procuratore pubblico ha diffidato ACCU 1 a pagare gli alimenti arretrati di fr. 500.- o comunque a mettersi in contatto con la parte querelante al fine di liquidare la vertenza entro il 23 luglio 2010, atteso che “trascorsa infruttuosa tale data, verrà dato seguito al procedimento in oggetto” (doc. 6), a cui ha fatto seguito lo scritto 21 luglio 2010 dell’accusato, secondo il quale “le circostanze rendono impossibile dar seguito alla diffida e provvedere a quanto richiesto per raccomandata 1.7.2010 in quanto l’accusa di reato avanzata si oppone alla messa in pratica della sentenza della Pretura di __________ del 18.12.09”, chiedendo al Ministero pubblico di “rivalutare la legittimità di tale procedimento onde prevenire un’inutile dispendio di risorse al giovane querelante” (doc. 7).

9.     Sentito in data 21 settembre 2010 dal magistrato inquirente, l’accusato ha dichiarato che “leggendo la sentenza della Pretura del 18.12.2009 ritengo si debba interpretare la frase indicata sopra solo per una persona che sia effettivamente uno studente e non un apprendista come lo è mio figlio. Dico queste parole pur non avendo da tempo contatti con i figli in quanto entrambi non vogliono vedermi. Aggiungo che anche i rapporti con la mia ex moglie sono inesistenti”, impegnandosi a chiedere alla Pretura di __________ un’interpretazione corretta della frase “sino all’ultimazione degli studi secondo l’art. 277 cpv. 2 CC”.

       Con scritto 5 ottobre 2010 il Pretore di __________ ha spiegato a ACCU 1 che “il dispositivo è da intendere nel senso che il contributo di fr. 100.- è dovuto in ogni caso fino alla maggiore età del figlio e, nel caso in cui non abbia ancora conseguito con la maggiore età una formazione adeguata, oltre la maggiore età, come previsto dall’art. 277 cpv. 2 CC” (doc. 11).

10.   Con decreto d’accusa 15 novembre 2010 il Sostituto Procuratore Pubblico ha dichiarato ACCU 1 colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, condannandolo alla pena pecuniaria di fr. 120.- (corrispondenti a 4 aliquote da fr. 30.-) da espiare, prescindendo dalla revoca del beneficio della condizionale concesso ad una precedente pena, ma ammonendolo formalmente (act. 2).   

11.   L'art. 217 cpv. 1 CP punisce, a querela di parte, chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia benché abbia o possa avere i mezzi per farlo.

Per determinare se l'accusato ha rispettato o meno gli obblighi di mantenimento, non basta constatare l'esistenza di un obbligo di mantenimento previsto dal diritto di famiglia, ma è anche necessario determinarne l'estensione. Secondo il cosiddetto metodo indiretto qualora l'importo del contributo alimentare è già stato fissato da una decisione valida ed esecutiva del giudice civile (anche una decisione straniera riconosciuta in Svizzera), il giudice penale chiamato a decidere in applicazione dell'art. 217 CP è vincolato da tale somma (cfr. DTF 106 IV 36; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, n. 12 ad art. 217 CP; Donatsch, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. ed. 2004, pag. 6 e segg.).

L'obbligo di mantenimento è violato, dal profilo oggettivo, quando il debitore non fornisce al creditore integralmente e tempestivamente la prestazione di mantenimento che egli deve in virtù del diritto di famiglia (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 217 CP).

Il reato presuppone che l’autore abbia i mezzi per adempiere il proprio obbligo. Non occorre che egli abbia i mezzi sufficienti per onorare integralmente la prestazione ma è sufficiente che egli possa versare di più di quanto effettivamente pagato (DTF 114 IV 124 consid. 3b).

Per stabilire se l’accusato può far fronte, anche solo parzialmente, all’obbligo alimentare tornano applicabili i principi derivanti dall’art. 93 LEF: si deve quindi accertare, per il periodo in questione e in ogni caso sull’arco di più mesi, l’insieme delle entrate del debitore e il suo reale fabbisogno (DTF 121 IV 272 consid. 3c pag. 277 e 3d pag. 278). Nel caso in cui risulti che l’obbligato non dispone dei mezzi necessari per dare seguito al suo obbligo contributivo, occorre ancora verificare se egli ha la possibilità di conseguirli. L’art. 217 CP esige infatti dal debitore che egli faccia tutto quanto si può da lui ragionevolmente pretendere per procurarsi le risorse necessarie ad onorare il debito (DTF 126 IV 131 consid. 3aa/cc, pag. 134; DTF 128 III 5; CCRP 19.05.2009, consid. xx, inc. 17.2008.81).

Dal profilo soggettivo, l’art. 217 CP presuppone l’intenzionalità dell’autore su tutti gli elementi oggettivi del reato. Egli deve, dunque, essere consapevole della portata del suo obbligo di mantenimento e del fatto che gli è possibile ossequiarlo almeno in parte ma, ciononostante, avere la volontà di non rispettarlo almeno parzialmente. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., n. 30 ad art. 217 CP).

12.   In concreto, assodato che ACCU 1 non ha fornito al figlio LESA 1 la prestazione di mantenimento che doveva dal mese di febbraio al mese di giugno __________, per un totale di fr. 500.-, occorre stabilire se l’accusato avrebbe potuto far fronte, anche solo parzialmente, all’obbligo alimentare secondo i principi derivanti dall’art. 93 LEF.

Ora, in base alle sole risultanze degli atti – l’accusato non essendo comparso al dibattimento (art. 277 CPC-TI) – risulta che egli si trova da tempo in una situazione economica difficile, che ha fatto concludere al Pretore di __________ per un’’“impossibilità di ACCU 1 di versare i contributi in favore dei figli, sia al momento della presentazione della petizione e della domanda cautelare, sia attualmente”; il giudice ha pertanto accolto la petizione, limitandosi a riconoscere a favore dei figli ciò che era stato proposto con l’allegato di petizione.

       In altre parole, pur restando nei limiti del potere di apprezzamento del giudice penale, si può ragionevolmente affermare che se l’accusato, anziché proporre di limitare a fr. 100.- il contributo alimentare a favore dei figli, ne avesse chiesto la soppressione, il Pretore, sulla scorta, segnatamente, della documentazione agli atti (attestante un reddito consistente nella prestazione assistenziale LAS di fr. 1'330.- mensili), l’avrebbe senz’altro concessa. 

       Per quanto attiene al periodo oggetto del decreto d’accusa, vale a dire da febbraio __________ a giugno __________, risulta che l’USSI abbia versato all’accusato una prestazione assistenziale ordinaria mensile di fr. 1'290.- per i mesi di aprile e maggio __________ (doc. C, pag. 1) e di fr. 1'340.per il mese di giugno __________ (doc. C, pag 3), nonché, in data 14 aprile __________ una prestazione speciale di fr. 235.50 corrispondente ai premi di cassa malati arretrati (5 mensilità di fr. 47.10 relative verosimilmente alle mensilità di gennaio-maggio __________, quella di giugno essendo compresa nella prestazione ordinaria) e il 20 aprile __________, una prestazione speciale di fr. 2'160.per canoni di locazioni arretrati (verosimilmente relativi ai mesi di febbraio e marzo __________, quelli di aprile e maggio __________ essendo coperti dalla prestazione ordinaria).

13.   Ciò posto, si può ragionevolmente concludere che nel periodo in questione (ma anche successivamente, cfr. tassazioni 2009 e 2010 agli atti, dalle quali si evince l’assenza di entrate, al di fuori delle prestazioni assistenziali) l’accusato – che dall’assistenza pubblica riceveva quanto appena sufficiente per vivere –non avesse i mezzi per adempiere al proprio obbligo alimentare, al quale, ancorché fissato dal Pretore in base a quanto da lui stesso proposto, non era in grado, sin dall’inizio di dare seguito. Con riferimento alle considerazione del Pretore circa la buona volontà del qui accusato (sentenza Pretura __________, pagg. 5 e 6, in doc. 1), non si può, infine, rimproverargli di non aver fatto tutto quanto si poteva da lui ragionevolmente pretendere per procurarsi le risorse necessarie ad onorare il debito.

       Egli va pertanto prosciolto dall’accusa di trascuranza degli obblighi di mantenimento, e ciò a prescindere dalla questione – che può rimanere aperta – a sapere se e in che misura egli fosse, o avrebbe dovuto essere consapevole, dell’estensione dell’obbligo di mantenimento al di là della maggiore età del querelante.

visti                                   gli art. 46 cpv. 2, 217 cpv. 1 CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1,

                                        dal reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CP per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 5011/2010 del 15 novembre 2010.

carica                               la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.- allo Stato.

Intimazione a:

   ACCU 1    

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       250.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      350.00       totale

Avvertenza:                      la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione  scritta d’appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.

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