Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 26.07.2013 10.2010.577

26 juillet 2013·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,650 mots·~8 min·2

Résumé

Falsità in documenti; sviamento della giustizia

Texte intégral

Incarto n. 10.2010.577 DA 4198/2010

Bellinzona 26 luglio 2013  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Giudice della Pretura penale

Patrizia Gianelli

sedente con la segretaria Jyothish per giudicare

ACCU 1ACCU 1           

prevenuto colpevole di  1.    falsità in documenti

                                        per avere, a __________, __________ ed in altre località, nel periodo __________, al fine di procacciare a sé o ad altro un indebito profitto, fatto uso, a scopo di inganno, di documenti falsi, e meglio per avere, al fine di sostanziare la denuncia di cui sub. 2, fatto uso dei seguenti falsi documenti:

o      la fiche di versamento 17.01.2002 attestante l’avvenuto versamento dell’importo di EUR 900'000.00,

o      la fiche di versamento 18.06.2002 attestante, contrariamente al vero, l’avvenuto versamento dell’importo di EUR 500'000.00,

o      la fiche di versamento 16.07.2002 attestante, contrariamente al vero, l’avvenuto versamento dell’importo di EUR 200'000.00,

o      la fiche di versamento 19.09.2002 attestante l’avvenuto versamento dell’importo di EUR 300'000.00,

documenti tutti manifestamente falsi in quanto :

l’indicazione “__________” che figura sulle stesse non è corretta, ritenuto come la signora __________ si chiama __________;

sulle stesse figura un timbro (in tedesco) riportante la data della valuta mentre normalmente la stessa viene stampata direttamente dal sistema informatico;

il carattere di stampa non corrisponde a quello usualmente utilizzato in CIVI 1;

contengono errori linguistici quali “conto corente”

riportano la sigla “__________” che non ha alcun significato in banca;

producendoli al Ministero Pubblico del Cantone Ticino nell’ambito del procedimento di cui alla denuncia da lui sporta in data 24 dicembre 2004;

                                2.    sviamento della giustizia

                                        per avere, a __________, in data __________, fatto all’autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sapeva non commesso, e meglio per avere denunciato al Ministero Pubblico del Cantone Ticino ignoti funzionari di CIVI 1 per asseriti atti punibili, che egli sapeva non commessi, compiuti a far tempo dall’estate __________ presso CIVI 1 __________, ed in particolare affermando, producendo altresì i documenti falsi di cui sub. 1, che i versamenti a contanti da lui effettuati non sarebbero stati accreditati sul suo conto, nonché asserendo che sui suoi conti presso il medesimo istituto di credito sarebbero state effettuate da parte di ignoti funzionari di CIVI 1 operazioni anomale (acquisto/vendita di azioni, mancata esecuzione di operazioni asseritamente da lui ordinate, esecuzione di ordini a prezzi ed in tempi diversi da quanto egli avrebbe disposto) senza la sua autorizzazione e a seguito delle quali egli avrebbe subito un ingente danno patrimoniale, ritenuto che, dagli accertamenti esperiti, è invece emerso che è stato lui medesimo ad ordinare dette operazioni;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dall’art. 251 cifra 1 CP, art. 304 cifra 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 27 settembre 2010 n. 4198/2010 del AINQ 1  che propone la condanna:

                                    1.  Alla pena pecuniaria di fr. 4'500.- (quattromilacinquecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 50.- (cinquanta) – (art. 34 e seg. CP).. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni 8art, 42 e seg. CP).

                                    2.  Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) – (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3.  Si rinvia la parte civile CIVI 1 SA al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

                                    4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie fr. 100.- (cento).

                                    5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 ottobre 2010 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 26 luglio 2013, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 30 aprile 2013, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

sentito                               la patrocinatrice della parte civile, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa

posti                             a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

                                        1.1.    falsità in documenti

                                                  per avere, a __________, __________ ed in altre località, nel periodo __________ al fine di procacciare a sé o ad altro un indebito profitto, fatto uso, a scopo di inganno, di documenti falsi, e meglio per avere, al fine di sostanziare la denuncia di cui sub. 2, fatto uso dei seguenti falsi documenti:

o      la fiche di versamento 17.01.2002 attestante l’avvenuto versamento dell’importo di EUR 900'000.00,

o      la fiche di versamento 18.06.2002 attestante, contrariamente al vero, l’avvenuto versamento dell’importo di EUR 500'000.00,

o      la fiche di versamento 16.07.2002 attestante, contrariamente al vero, l’avvenuto versamento dell’importo di EUR 200'000.00,

o      la fiche di versamento 19.09.2002 attestante l’avvenuto versamento dell’importo di EUR 300'000.00,

documenti tutti manifestamente falsi in quanto :

l’indicazione “__________” che figura sulle stesse non è corretta, ritenuto come la signora __________ si chiama __________;

sulle stesse figura un timbro (in tedesco) riportante la data della valuta mentre normalmente la stessa viene stampata direttamente dal sistema informatico;

il carattere di stampa non corrisponde a quello usualmente utilizzato in CIVI 1;

contengono errori linguistici quali “conto corente”

riportano la sigla “__________” che non ha alcun significato in banca;

producendoli al Ministero Pubblico del Cantone Ticino nell’ambito del procedimento di cui alla denuncia da lui sporta in data 24 dicembre 2004;

                                       1.2.      sviamento della giustizia

                                                  per avere, a __________, in data __________, fatto all’autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sapeva non commesso, e meglio per avere denunciato al Ministero Pubblico del Cantone Ticino ignoti funzionari di CIVI 1 per asseriti atti punibili, che egli sapeva non commessi, compiuti a far tempo dall’estate __________ presso CIVI 1 __________, ed in particolare affermando, producendo altresì i documenti falsi di cui sub. 1, che i versamenti a contanti da lui effettuati non sarebbero stati accreditati sul suo conto, nonché asserendo che sui suoi conti presso il medesimo istituto di credito sarebbero state effettuate da parte di ignoti funzionari di CIVI 1 operazioni anomale (acquisto/vendita di azioni, mancata esecuzione di operazioni asseritamente da lui ordinate, esecuzione di ordini a prezzi ed in tempi diversi da quanto egli avrebbe disposto) senza la sua autorizzazione e a seguito delle quali egli avrebbe subito un ingente danno patrimoniale, ritenuto che, dagli accertamenti esperiti, è invece emerso che è stato lui medesimo ad ordinare dette operazioni.

2.         Quale deve essere l’eventuale pena.

2.1   L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale della pena e se sì a quali condizioni;

3.         A chi vanno caricate le tasse e spese.

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                  gli art. 42 e segg., 47 e segg., 97, 106, 251 cifra1, 304 cifra 1 CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg., 277 CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

proscioglie                      ACCU 1

                                        dall’imputazione di sviamento della giustizia per i fatti descritti al punto 2 del decreto di accusa n. 4198/2010 del 27 settembre 2010.

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di

                                1.1.   falsità in documenti, per avere, a __________, __________ ed in altre località, nel periodo __________, al fine di procacciare a sé o ad altro un indebito profitto, fatto uso, a scopo di inganno, di documenti falsi, e meglio per avere, al fine di sostanziare la denuncia di cui sub. 2, fatto uso dei seguenti falsi documenti:

o      la fiche di versamento 17.01.2002 attestante l’avvenuto versamento dell’importo di EUR 900'000.00,

o      la fiche di versamento 18.06.2002 attestante, contrariamente al vero, l’avvenuto versamento dell’importo di EUR 500'000.00,

o      la fiche di versamento 16.07.2002 attestante, contrariamente al vero, l’avvenuto versamento dell’importo di EUR 200'000.00,

o      la fiche di versamento 19.09.2002 attestante l’avvenuto versamento dell’importo di EUR 300'000.00,

documenti tutti manifestamente falsi in quanto :

l’indicazione “__________” che figura sulle stesse non è corretta, ritenuto come la signora __________ si chiama __________;

sulle stesse figura un timbro (in tedesco) riportante la data della valuta mentre normalmente la stessa viene stampata direttamente dal sistema informatico;

il carattere di stampa non corrisponde a quello usualmente utilizzato in CIVI 1;

contengono errori linguistici quali “conto corente”

riportano la sigla “__________” che non ha alcun significato in banca;

producendoli al Ministero Pubblico del Cantone Ticino nell’ambito del procedimento di cui alla denuncia da lui sporta in data 24 dicembre 2004. Fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo. Reato previsto dall’art. 251 cifra 1 CP.

condanna                         ACCU 1ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 3’000.- (tremila);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 600.- (seicento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3   La parte civile è rinviata al foro civile per le proprie pretese.

                                        4.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'150.- con motivazione scritta e di fr. 550.- senza motivazione scritta.

                                               Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 600.- sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avverte                             che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

      ACCU 1   AINQ 1        

e,

                                        alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

                                        Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

                                        Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona

La giudice:                                                                               Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1ACCU 1

                                        fr.                     600.-            multa

                                        fr.                     400.-            tassa di giustizia

                                        fr.                     150.-            spese giudiziarie                             

                                        fr.                     1150.-          totale

10.2010.577 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 26.07.2013 10.2010.577 — Swissrulings