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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.11.2012 10.2010.569

6 novembre 2012·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·652 mots·~3 min·4

Résumé

Ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

Texte intégral

Incarto n. 10.2010.569 DA 4555/2010

Bellinzona 6 novembre 2012  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Giudice della Pretura penale

Patrizia Gianelli

sedente con Cristina Vanza in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1ACCU 1          (difensore: DI 1, __________)  

prevenuta colpevole di         ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

                                        per aver ripetutamente condotto l’autovettura __________ targata TI __________, sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente Au­torità amministrativa in data 08.06.2010 per il periodo dal 09.07.2010 all' 08.10.2010;

                                        fatti avvenuti a __________ il __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti;

                                        reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr.;

perseguita                         con decreto d’accusa del 18 ottobre 2010 n. 4555/2010 del   che propone la condanna:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 120.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 7'200.-.

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                 2.     Alla multa di fr. 1'000.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                 3.     Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla  pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 50.00 ciascuna per complessivi fr. 500.00, decretata nei suoi confronti dalla Préfecture du district de l’Ouest lausannois il 09.04.2010 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 36 CPS).

                                 4.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

                                 5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 ottobre 2010;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 é autrice colpevole di:

                                        ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

                                        per aver ripetutamente condotto l’autovettura __________ targata TI __________, sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente Au­torità amministrativa in data 08.06.2010 per il periodo dal 09.07.2010 all' 08.10.2010;

                                        fatti avvenuti a __________ il __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti;

                                        reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr.;

                                2.     Quale deve essere l’eventuale pena.

2.1   L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale della pena e se sì a quali condizioni ;

2.2   Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 50.00 ciascuna per complessivi fr. 500.00, decretata nei suoi confronti dalla Préfecture du district de l’Ouest lausannois il 09.04.2010

3.     A chi vanno caricate le tasse e spese

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                  gli art. 42 e seg., 47 e seg, 106 CP, 95 cifra 2 LCStr; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1ACCU 1

                                        dal reato di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (art. 95 cifra 2 LCStr), per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4555/2010 del 18 ottobre 2010.

carica                               la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.00 allo Stato.

avverte                             che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:                    - seduta stante

ACCU 1         

-   per raccomandata

                                             Bellinzona

                                        - alla crescita in giudicato

                                          Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                           Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

                                           Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice:                                                                               la segretaria:

Distinta spese                    a carico ACCU 1

                                         fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       250.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      550.00       totale

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