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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.12.2010 10.2010.566

1 décembre 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·599 mots·~3 min·4

Résumé

Per avere minacciao, usato violenza e offeso l'onore della moglie, insultandola con la frase "sei proprio una puttana, mi fai schifo"

Texte intégral

Incarto n. 10.2010.566 DA 4558/2010

Bellinzona 1 dicembre 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 elettromontatore (difensore, DI 1, Bellinzona)  

prevenuto colpevole di    1.  coazione

                                        per avere, a __________, in data __________ 2010, usato – per sua stessa ammissione – minaccia e violenza contro la moglie CIVI 1 intralciandone parimenti la libertà d’agire, e meglio, per essersi parato davanti alla porta del bagno per impedirle di uscire di casa, prendendola per il bavero e minacciandola “con un pugno davanti alla faccia”;

                                    2. ingiuria

                                        per avere, a __________, in data __________ 2010, offeso l’onore della moglie CIVI 1, insultandola – per sua stessa ammissione – con la frase “sei proprio una puttana, mi fai schifo”;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 181 CP e art. 177 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 4558/2010 di data 18 ottobre 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 2'500.- (duemilacinquecento), corrispondente a 25 (venticinque) aliquote da fr. 100.- (cento).      L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2.  Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre)                 giorni. 3.  Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per      eventuali pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 ottobre 2010 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 1. dicembre 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 novembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

preso atto                          che con scritto 29 ottobre 2010 la parte civile ha ritirato ogni accusa nei confronti dell’accusato, con il quale ha trovato un accordo completo sulle conseguenze accessorie del divorzio;

rilevato                              che il reato di ingiuria viene a cadere per difetto di querela;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di coazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 33, 181 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di coazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4558/2010 del 18 ottobre 2010.

carica                               tasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 500.- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico ACCU 1

                                        fr.                       400.-          tassa di giustizia

                                        fr.                       150.-          spese giudiziarie                                                 

                                        fr.                      550.-          totale

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