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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 25.08.2011 10.2010.392

25 août 2011·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·701 mots·~4 min·3

Résumé

Condurre una autovettura essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.36 - max. 1.59 grammi per mille) malgrado già stato condannato per analogo reato

Texte intégral

Incarto n. 10.2010.392 DA 3033/2010

Bellinzona 25 agosto 2011  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Giudice della Pretura penale

Avv. Sonia Giamboni Tommasini

sedente con avv. Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine

                                        per aver condotto l'autovettura Opel targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.36 - max. 1.59 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2004 (alcolemia: min. 1.25 grammi per mille) e nel 2007 (alcolemia: min. 1.60 grammi per mille) per analogo reato;

                                        fatti avvenuti a __________;

                                        reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;

perseguito                         con decreto d’accusa del 5 luglio 2010 n. 3033/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 9'000.-.

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                 2.     Alla multa di fr. 2’000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                 3.     Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il __________2007 (art. 46 cpv. 1 CPS).

                                 4.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

                                 5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 luglio 2010 dall'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale chiede la sospensione condizionale della pena pecuniaria principale e che si prescinda dalla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva precedente di 75 giorni;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se l’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.

2.     Quale deve essere l’eventuale pena.

3.     L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni.

4.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il __________ 2007.

5.     A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr.; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3033/2010 del 5 luglio 2010.

condanna                    ACCU 1

                                 1.     alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 80.00 (ottanta), per un totale di fr. 7'200.00 (settemiladuecento);

                                        1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

                                 2.     alla multa di fr. 1’500.00 (millecinquecento);

                                        2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'150.00 con motivazione scritta e di fr. 750.00 senza motivazione scritta.

revoca                              il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il __________ 2007 (art. 46 cpv. 1 CPS).

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e elimina trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverte                             che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:                    - seduta stante

                                        - per raccomandata

                                        - alla crescita in giudicato

                                          Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                           Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

                                          Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                           Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                       fr.                     1500.00       multa

                                        fr.                       400.00       tassa di giustizia senza motivazione

                                        fr.                       350.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     2250.00       totale

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