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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 25.08.2011 10.2010.359

25 août 2011·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·741 mots·~4 min·2

Résumé

Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza, così come accertato dalla prova etanografica (1.51 per mille prima prova; 1.18 per mille seconda prova); opporsi alla prova del sangue

Texte intégral

Incarto n. 10.2010.359 DA 2652/2010

Bellinzona 25 agosto 2011  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Giudice della Pretura penale

Avv. Sonia Giamboni Tommasini

sedente con avv. Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di    1.  guida in stato di inattitudine

                                        per aver condotto l'autovettura Renault targata __________ essendo in stato di ubriachezza, così come accertato dalla prova etanografica (1.51 per mille prima prova; 1.18 per mille seconda prova);

                                        fatti avvenuti a __________

                                        reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;

                                    2.  elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

                                        per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

                                        fatti avvenuti a __________

                                        reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr.;

perseguito                         con decreto d’accusa del 7 luglio 2010 n. 2652/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.  Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 150.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 6’750.-.

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                    2.  Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                    3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

                                    4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 giugno 2010 dall'accusato;

sentito                              l’accusato, il quale il quale chiede una riduzione dell’ammontare delle aliquote giornaliere, tenendo in considerazione il suo reddito effettivo che si può quantificare in fr. 2'200.-mensili; ammette di essere proprietario di un’abitazione che ha appena comperato a __________ che vuole riattare; in merito ai fatti rileva unicamente di aver scritto su un rapporto di polizia la circostanza che gli era stato detto che non sarebbe incorso in nessuna conseguenza per il fatto di opporsi al prelievo del sangue, di cui non c’è però traccia agli atti; chiede quindi pure una riduzione della multa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se l’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.    Se l’accusato è autore colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

3.    Quale deve essere l’eventuale pena.

4.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni.

5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 e 91a cpv. 1 LCStr.; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 LCStr., elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr. per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2652/2010 del 7 luglio 2010.

condanna                        ACCU 1

                                 1.     alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 80.00 (ottanta), per un totale di fr. 3’600.00 (tremilaseicento);

                                        1.1.      L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                 2.     alla multa di fr. 700.00 (settecento);

                                        2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.00 con motivazione scritta e di fr. 550.00 senza motivazione scritta.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverte                             che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:                    - seduta stante

                                        - per raccomandata

                                        - alla crescita in giudicato

                                          Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                           Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

                                          Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                           Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       700.00       multa

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia senza motivazione

                                        fr.                       250.00       spese giudiziarie                  

                                        fr.                     1250.00       totale

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