Incarto n. 10.2010.248 DA 1920/2010
Bellinzona 12 settembre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1ACCU 1 (difensore: DI 1, __________)
prevenuto colpevole di vie di fatto
per avere, a __________, in data __________, commesso vie di fatto nei confronti di CIVI 1, senza tuttavia cagionarle un danno al corpo e alla salute, e meglio per averla strattonata prendendola per le spalle;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 126 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 19 aprile 2010 n. 1920/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di CHF 100.- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di CHF 50.- (cinquanta).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per eventuali pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP-TI).
4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 26 aprile 2010;
sentito il patrocinatore, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa a carico di ACCU 1, unitamente alla condanna di quest’ultimo alla rifusione dei costi di patrocinio (CHF 2'776.- come da nota prodotta in data odierna) e del torto morale (CHF 500.-) sopportati dalla parte civile;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato e, a titolo abbondanziale, si oppone alle pretese risarcitorie;
sentiti nuovamente il patrocinatore e il difensore in sede di replica e duplica;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.
3. Se, e in quale misura, devono essere accolte le richieste della parte civile.
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 47, 106, 126 cpv. 1 CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1ACCU 1
autore colpevole di vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1920/2010 del 19 aprile 2010.
condanna ACCU 1ACCU 1
1. Alla multa di CHF 100.- (cento).
1.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 790.- (settecentonovanta) con motivazione scritta e di CHF 390.- (trecentonovanta) senza motivazione scritta;
3. Al pagamento alla parte civile dell’importo di CHF 1'200.- a titolo di ripetibili;
rinvia la parte civile al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura;
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1 Bellinzona CIVI 1
- per raccomandata
AINQ 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della popolazione, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1
CHF 100.- multa
CHF 250.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 100.- spese giudiziarie
CHF 40.- testi
CHF 490.- totale