Incarto n. 10.2010.175 DA 1191/2010
Bellinzona 8 giugno 2011
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con avv. Margaret Kuelen in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1, difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida
per avere, a __________, il 3.1.2010, ammettendo di aver guidato la propria automobile targata TI __________ ma rifiutandosi di sottoporsi agli esami ordinati dalla Polizia per determinare il tasso alcolico nel sangue, intenzionalmente omesso di sottoporsi alla prova del sangue e all’analisi dell’alito che era stato ordinato dall’Autorità preposta a tali controlli;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 91a cpv 1 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa n. 1191/2010 di data 8 marzo 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 5'700.- (cinquemilasettecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 190.- (centonovanta) - (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 2'500.- (duemilacinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 12 (quattordici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 marzo 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede in via principale che ACCU 1 venga prosciolto da pena e multa e che le tasse e spese poste a carico dello stato, contestato le ripetibili. In via subordinata una riduzione massiccia sia della PP proposta, sia della multa, visto la situazione patrimoniale dell’interessato che non consente di fissare delle pene così elevate.
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1 colpevole del reato di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida per i fatti descritti nel decreto d’accusa 8 marzo 2010?
2. In caso affermativo, quale deve essere la pena?
3. A chi vanno caricate spese e tasse di giustizia?
4. Devono essere riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 91a cpv. 1 LCStr, 34 segg. CPS; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCS per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1191/2010 del 8 marzo 2010.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 190.00 (centonovanta), per un totale di fr. 5'700.00 (cinquemilasettecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. alla multa di fr. 1'200.00 (milleduecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 2’000.00 con
motivazione scritta e di fr. 1’600.00 senza motivazione scritta.
4. Non si assegnano ripetibili.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
Intimazione a: - seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1’200.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 1’600.00 totale