Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.05.2011 10.2010.173

30 mai 2011·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,031 mots·~5 min·2

Résumé

Incitare e soggiornare illegalmente

Texte intégral

Incarto n. 10.2010.173 DA 1131/2010

Bellinzona 30 maggio 2011  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Margaret Kuelen in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1   ACCU 2  

ACCU 1

prevenuto colpevole di         infrazione alla LF sugli stranieri (incitazione al soggiorno illegale)

                                        per avere, a __________ e __________, nel periodo dal 13 giugno 2007 (data a partire dalla quale è trascorso il termine di 3 mesi della permanenza quale turista sul territorio Elvetico di ACCU 2) al 22 febbraio 2010, facilitato il soggiorno illegale della cittadina brasiliana ACCU 2, dalla quale ha avuto un figlio, nato il 25 agosto 2007, provvedendo al loro integrale sostentamento, avendo avuto sin dall’inizio l’intenzione di far soggiornare presso il di lui domicilio la straniera in parola, senza tuttavia notificare alle competenti autorità, prima del 13 giugno 2007, l’intenzione di contrarre matrimonio con ACCU 2 e riconoscere il figlio __________;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall'art. 116 cpv. 1 lett. a LStr; richiamato l’art 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 8 marzo 2010 n. 1131/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di fr. 3'600.- (tremilaseicento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 120.- (centoventi) (art. 34 e seg. CP).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                 2.     Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

                                 4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

ACCU 2

prevenuta colpevole di         infrazione alla LF sugli stranieri (soggiorno illegale)

                                        per avere soggiornato illegalmente a __________ e __________, nel periodo dal 13 giugno 2007 (data a partire dalla quale è trascorso il termine di 3 mesi della permanenza quale turista sul territorio Elvetico) al 22 febbraio 2010, presso il domicilio di ACCU 1, il quale ha provveduto al suo integrale sostentamento, avendo avuto sin dall’inizio l’intenzione di soggiornare presso il di lui domicilio, senza tuttavia notificare alle competenti autorità, prima del 13 giugno 2007, l’intenzione di contrarre matrimonio con ACCU 1 e di far riconoscere a quest’ultimo il figlio __________, nato il 25 agosto 2007;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall'art. 115 cpv. 1 lett. b LStr; richiamato l’art 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa del 8 marzo 2010 n. 1132/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 30.- (trenta) (art. 34 e seg. CP).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                 2.     Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 17 (diciassette) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

                                 4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  le opposizioni interposta tempestivamente in data 12 marzo 2010 dall'accusato;

sentiti                                da ultimo gli accusati;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     È ACCU 1 colpevole di infrazione alla legge federale sugli stranieri (incitazione soggiorno illegale) per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 1131/2010 del 8 marzo 2010?

                               1.1     In caso affermativo, quale deve essere la pena?

                               1.2     A chi vanno caricate le spese e le tasse di giudizio?

                                 2.     È ACCU 2 colpevole di infrazione alla LF sugli stranieri (soggiorno illegale) per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 1132/2010 del 8 marzo 2010?

                               2.1     In caso affermativo, quale deve essere la pena?

                               2.2     A chi vanno caricate le spese e la tasse di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 115 cpv. 1 lett. b, 116 cpv. 2 LStr; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 34 segg. CP, 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di incitazione al soggiorno illegale, art. 116 cpv. 2 LStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1131/2010 del 8 marzo 2010.

condanna                          ACCU 1

                                 1.     Alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

                                        1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 2.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.- con motivazione scritta e di fr. 150.- senza motivazione scritta.

dichiara                           ACCU 2

                                        autrice colpevole di soggiorno illegale, art. 115 cpv. 1 b LStr per i fatti compiuti

                                        nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1132/2010 del 8 marzo 2010.

condanna                         ACCU 2

                                 1.     alla multa di fr. 500.- (cinquecento) (art. 48a cpv. 2 CP);

                                        1.1.    in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 2.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.- con motivazione scritta e di fr. 150.- senza motivazione scritta.

avverte                             che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:

-    per raccomandata      Procuratore pubblico   -   alla crescita in giudicato      Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona      Comando della Polizia cantonale, Bellinzona      Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano      Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                         75.00       tassa di giustizia senza motivazione

                                        fr.                         75.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      650.00       totale

Distinta spese                    a carico di ACCU 2

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                         75.00       tassa di giustizia senza motivazione

                                        fr.                         75.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      650.00       totale

10.2010.173 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.05.2011 10.2010.173 — Swissrulings