Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 20.10.2010 10.2010.1

20 octobre 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·496 mots·~2 min·4

Résumé

Incutere timore e spavento ad una persona, minacciandolo con frasi dal seguente tenore "...puoi essere contento che l'altra sera non hai ricevuto le forbici nella schiena..." e "...se vuoi che mettiamo apposto la cosa, vieni fuori che ti gonfio la faccia...;

Texte intégral

Incarto n. 10.2010.1 DA 5190/2009

Bellinzona 20 ottobre 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Gabriel De Ambrogi in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difensore:DI 1,)  

prevenuto colpevole di  minaccia

                                         per avere, __________ 2009 ad __________, incusso timore e spavento a LESA 1, minacciandolo con frasi dal seguente tenore ”...puoi essere contento che l’altra sera non hai ricevuto le forbici nella schiena...” e “...se vuoi che mettiamo apposto la cosa, vieni fuori che ti gonfio la faccia...;

                                         fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 180 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 14 dicembre 2009 n. 5190/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

   1.   Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 80.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 800.-.

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                    2. Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CP).

   3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 23 dicembre 2009;

indetto                               il dibattimento 20 ottobre 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente assistito dal suo difensore e la parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 settembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita                               la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.   Se ACCU 1 è autore colpevole di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa suo carico.

                                    2.   Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 5190/2009 del 14 dicembre 2009.

carica                               tasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 800.- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

          Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.  

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico ACCU 1

                                        fr.                       400.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie                 

                                        fr.                      500.00       totale

10.2010.1 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 20.10.2010 10.2010.1 — Swissrulings