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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.10.2010 10.2009.709

21 octobre 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·542 mots·~3 min·4

Résumé

Non ottemperare alla risoluzione municipale che ordina di sospendere immediatamente l'esercizio della prostituzione in un albergo

Texte intégral

Incarto n. 10.2009.709 DA 5165/2009

Bellinzona 21 ottobre 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di         disobbedienza a decisioni dell’autorità,

                                        per non avere ottemperato, dal 19 maggio 2008 in poi (data della crescita in giudicato della sentenza 15 aprile 2008 del Tribunale cantonale amministrativo), alla risoluzione emanata il 21 gennaio 2008 dal Municipio di __________, secondo la quale le fu fatto ordine, nella sua veste di barista e gerente (di fatto) ai sensi della Legge sugli esercizi pubblici, di sospendere immediatamente l’esercizio della prostituzione nello stabile denominato __________ sito sulla part. __________ del Comune di __________ e di ripristinare l’uso dell’immobile a scopo alberghiero, conformemente alla destinazione approvata con licenza edilizia del 28 dicembre 1981;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 292 CPS, richiamato l’art. 106 CPS;

perseguita                         con decreto d’accusa del 7 dicembre 2009 n. 5165/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 800.-- (ottocento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        3.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 dicembre 2009 dall’accusata;

indetto                               il dibattimento 21 ottobre 2010, al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento della sua assistita in quanto non aveva nessun ruolo gestionale nel periodo indicato nel decreto d’accusa;;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 106, 292 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di:

                                        disobbedienza a decisioni dell’autorità, art. 292 CPS,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 5165/2009 del 7 dicembre 2009;

carica                               la tassa e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    ,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato:

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      400.00       totale

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