Incarto n. 10.2009.622 4502/2009
Bellinzona 12 ottobre 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuta colpevole di 1. rissa,
per avere, a __________, all’altezza del __________, il 27 luglio 2009, unitamente a __________, CIVI 1, __________, LESA 1, __________, __________, __________, preso parte ad una rissa che ha avuto per conseguenza il ferimento di CIVI 1 e di LESA 1;
2. ripetute lesioni semplici,
per avere, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, nel corso della rissa di cui al punto 1, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, colpendola alla testa con un tubolare di alluminio provocandole diverse contusioni al viso con due piccole ferite lacere sulla fronte ed allo zigomo destro, nonché un danno corporale a LESA 1, mordendole un dito e provocandole un traumatismo alla mano destra rendendola inabile al lavoro al 100% per sei settimane (lesioni attestate dai certificati medici in atti);
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 133 cpv. 1 e 123 cifra 1 CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4, nonché 49 cpv. 1 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 26 ottobre 2009 n. 4502/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1’350.-- (milletrecentocinquanta), corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote da fr. 30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 17 (diciassette) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile, CIVI 1, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.
5. Ordina la confisca e la distruzione del tubolare d’alluminio (manico che serve per spingere un triciclo) con impugnatura in plastica blu (lungo circa 80-90 cm) (Rep. Nr. 33.2009) (art. 69 cpv. 2 CPS).
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 novembre 2009 dall’accusata;
indetto il dibattimento 12 ottobre 2010, al quale ha partecipato l’accusata, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusata, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusata;
sentita l’accusata, la quale chiede di essere prosciolta avendo agito solo per legittima difesa. Contesta inoltre recisamente d’aver morsicato un dito ad una delle contendenti;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di:
1.1. Rissa,
1.2. Ripetute lesioni semplici, subordinatamente commesse per legittima difesa esimente o discolpante,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione del tubolare d’alluminio con impugnatura in plastica blu (lungo circa 80-90 cm) sequestratole dalla Polizia il 29 luglio 2009?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 15, 16, 34 segg., 42 segg., 123 cifra 1 e 133 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
1. rissa, art. 133 CPS,
per avere, a __________, all’altezza del __________, il 27 luglio 2009, unitamente a __________, CIVI 1, __________, LESA 1, __________, __________, __________, preso parte ad una rissa che ha avuto per conseguenza il ferimento di CIVI 1 e di LESA 1;
2. lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS, commesse eccedendo i limiti della legittima difesa ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 CPS,
per avere, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, nel corso della rissa di cui al punto 1, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, colpendola alla testa con un tubolare di alluminio provocandole diverse contusioni al viso con due piccole ferite lacere sulla fronte ed allo zigomo destro (lesioni attestate dai certificati medici in atti);
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 35 (trentacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 1’050.-- (millecinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.--;
ordina la confisca e la distruzione del tubolare d’alluminio con impugnatura in plastica blu (lungo circa 80-90 cm) sequestratole dalla Polizia il 29 luglio 2009 (art. 69 CPS);
prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione:
fr. 300.00 multa
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 800.00 totale