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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 11.10.2010 10.2009.604

11 octobre 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·716 mots·~4 min·3

Résumé

Omettere di trattenere l'imposta alla fonte sugli stipendi dei dipendenti non domiciliati e omesso di riversare alla competente Autoriâ

Texte intégral

Incarto n. 10.2009.604 DA 3933/2009

Bellinzona 11 ottobre 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con la segretaria Dusca Schindler per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di         appropriazione indebita d'imposta alla fonte

                                        per avere, nel 1996, a __________, in qualità di datore di lavoro, in quanto amministratrice unica della __________, __________, ed in tale veste tenuta a trattenere l’imposta alla fonte sugli stipendi dei dipendenti non domiciliati, omesso di riversare CIVI 1, , l'importo di frs. 18'166.20, dedotto dagli stipendi dei suddetti dipendenti, conformemente a quanto previsto dalla risoluzione __________1997 del citato ufficio, impiegando tale somma a profitto proprio e di terzi;

                                        fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall'art. 270 Legge Tributaria; richiamato l’art. art. 42 cpv. 1 CP, art. 47 CP per il lungo tempo trascorso;

perseguita                         con decreto d’accusa del 14 settembre 2009 n. 3933/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di fr. 240.- (duecentoquaranta), corrispondente a 8 (otto) aliquote da fr. 30.- (trenta) (art. 34 e seg. CP).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).

                                        Pena interamente aggiuntiva alla pena di 9 (nove) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di 2 (due) anni decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Lugano il __________2003.

                                 2.     Al versamento alla parte civile CIVI 1, , dell’importo di fr. 18'166.20 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

                                 4.     La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 ottobre 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 11 ottobre 2010, al quale l'accusata, regolarmente citata, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     È l’accusata autrice colpevole di appropriazione indebita di imposte alla fonte?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale dev’essere la pena?

                                 3.     L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

                                 4.     Dev’essere confermata la condanna al versamento del risarcimento alla parte civile?

                                 5.     Chi sopporta gli oneri processuali?

visti                                   gli artt. 270 LT; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di appropriazione indebita d'imposta alla fonte, ex art. 270 LT, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3933/2009 del 14 settembre 2009;

condanna                         ACCU 1

                                 1.     alla pena pecuniaria di 8 (otto) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 240.- (duecentoquaranta);

                                  §     l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

                                §§     pena interamente aggiuntiva alla pena di 9 (nove) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di 2 (due) anni decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Lugano il __________2003;

                                 2.     al versamento alla parte civile CIVI 1, , dell’importo di fr. 18'166.20 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT);

                                 3.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avverte                             le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio della migrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                  150.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  150.00            spese giudiziarie

                                        fr.                  300.00            totale

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