Incarto n. 10.2009.601 DA 4338/2009
Bellinzona 2 luglio 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata, acquistato per il proprio consumo da __________ tramite __________, complessivamente ca. 5 buste dosi di eroina, a __________ dal febbraio al luglio 2009;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 19a cifra 1 LS;
perseguita con decreto d’accusa del 12 ottobre 2009 n. 4338/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (art. 106 cpv. 2 CP)
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 ottobre 2009 dall'accusata;
indetto il dibattimento 2 luglio 2010, al quale ha preso parte unicamente l’accusata, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del proprio decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
rilevata l’assenza del teste;
sentito da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È l’accusata autrice colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti?
2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3. Chi sopporta gli oneri processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dal reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4338/2009 del 12 ottobre 2009;
carica gli oneri processuali allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 75.00 tassa di giustizia
fr. 75.00 spese giudiziarie
fr. 150.00 totale