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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.11.2010 10.2009.595

17 novembre 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,131 mots·~6 min·2

Résumé

Intenzionalmente commettere vie di fatto, danneggiare cose altrui, condurre un'autovettura in stato di ebrietà e intenzionalmente opposto alla prova del sangue

Texte intégral

Incarto n. 10.2009.595 DA 4164/2009

Bellinzona 17 novembre 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 (difensore,. DI 1,)  

prevenuto colpevole di        1. vie di fatto

                                        per avere, in data 2009, a, presso l’esercizio pubblico osteria, intenzionalmente commesso vie di fatto nei confronti della ex moglie CIVI 1, e meglio spintonandola dapprima con le mani sul petto verso la cucina, in seguito contro la macchina da caffè e dietro il bancone, causandole lividi sul braccio e sulla schiena;

                                         2. danneggiamento

                                        per avere, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui sub. 1, distrutto una cosa altrui e meglio, per avere rotto diversi bicchieri posti sugli scaffali dietro il bancone;

                                         3. guida in stato di inattitudine

                                        per aver condotto l'autovettura Peugeot 306 targata ____________________ essendo in stato di ubriachezza, così come risulta dagli indizi concludenti in tal senso (vedi: testimonianze della ex moglie e della cameriera, sua stessa ammissione circa le bevande alcoliche sorbite, fetore etilico, ecc.);

     4. elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida

                                        per essersi, a __________ negli uffici della Polizia cantonale, in data __________ 2009, intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1, 144 cpv. 1 CP, 91 cpv. 1 seconda frase, 91a cpv. 1 LCStr; richiamati gli artt. 42 cpv. 1 e 4, 49 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 28 settembre 2009 n. 4164/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di fr. 1'500.- (millecinquecento), corrispondente a 50 (cinquanta) aliquote da fr. 30.- (trenta) - (art. 34 e seg. CP).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).

                                 2.     Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 17 (trentaquattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.     Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

                                 4.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

                                 5.     Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), decretata nei suoi confronti da questo Ministero Pubblico in data __________ 2009, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).

                                 6.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 ottobre 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 17 novembre 2010, al quale hanno preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore ed il Procuratore pubblico;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il Procuratore pubblico, che ha chiesto la conferma del proprio decreto d’accusa, con la derubrica del reato di “danneggiamento” a “lieve danneggiamento”;

sentito                               il difensore il quale ha chiesto il proscioglimento del proprioo assistito;

sentito                               da ultimo l'accusato, che ribadisce di non avere guidato in stato di ebrietà e di essere dispiaciuto per non avere dato seguito all’ordine di sottoporsi al controllo dell’alcol impartitogli dalla Polizia;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     È l’accusato autore colpevole di:

                              1.1.     vie di fatto,

                              1.2.     danneggiamento (tenuto conto della derubrica chiesta dal Procuratore pubblico  in danneggiamento di lieve entità),

                              1.3.     guida in stato di inattitudine,

                              1.4.     elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,

                                        per i fatti descritti nel decreto d’accusa DA 4164/2009?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?

                                 3.     L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

                                 4.     Dev’essere confermato il rinvio della parte civile al competente foro civile?

                                 5.     Dev’essere revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere di fr. 30.-, decretata nei suoi confronti da questo Ministero Pubblico in data __________ 2009?

                                 6.     Chi sopporta gli oneri processuali?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 126 cpv. 1, 144 cpv. 1 in correlazione con 172ter cpv. 1 CP; 91 cpv. 1 LCS, 91a cpv. 1 LCS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dai reati di:

vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP)

guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCS)

                                        descritti nel decreto d’accusa DA 4164/2009;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

danneggiamento di lieve entità (art. 144 cpv. 1 CP in correlazione con l’art. 172ter cpv. 1 CP)

elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida (art. 91a cpv. 1 LCS)

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4164/2009 del 28 settembre 2009;

condanna                         ACCU 1

                                 1.     alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per un totale di fr. 750.00 (settecentocinquanta);

                                  §     l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

                                 2.     alla multa di fr. 500.00 (cinquecento);

                                  §     in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

                                 3.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.00.

carica                               allo Stato tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.00;

assegna                           alla difesa fr. 400.00 a titolo di ripetibili;

rinvia                               la parte civile al competente foro;

non revoca                       il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), decretata nei suoi confronti da questo Ministero Pubblico in data __________ 2009, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP);               

comunica                         che la condanna (elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida) sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio giuridico della circolazione, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                         75.00       tassa di giustizia

                                        fr.                         75.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      650.00       totale

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                         75.00       tassa di giustizia

                                        fr.                         75.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      150.00       totale

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