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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.06.2010 10.2009.565

17 juin 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·552 mots·~3 min·4

Résumé

Guida in stato di ubriachezza

Texte intégral

Incarto n. 10.2009.565 DA 3719/2009

Bellinzona 17 giugno 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Vera Ferretti in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di        guida in stato di inattitudine

                                         per aver condotto l'autofurgone targato __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.07 - max. 1.58 grammi per mille);

                                        fatti avvenuti a __________;

                                        reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 31 agosto 2009 n. 3719/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

   1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 600.-;

       L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

   2. Alla multa di fr. 1'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10.

                                    3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 settembre 2009;

indetto                               il dibattimento 17 giugno 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 7 aprile 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3719/2009 del 31 agosto 2009.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 600.- (seicento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 1000.- (mille);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.-.

comunica                        che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    Sezione della Circolazione, Camorino, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Lugano, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.  

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1000.00       multa

                                        fr.                       350.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       350.00       spese giudiziarie                 

                                        fr.                     1700.00       totale

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