Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.12.2009 10.2009.499

4 décembre 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·4,290 mots·~21 min·3

Résumé

È colpevole di omicidio colposo un capo cantiere che, anche con il consenso della vittima, predispone l'esecuzione di lavori su un terrazzamento del cantiere privo di protezioni, in dispregio delle norme di sicurezza

Texte intégral

Incarto n. 10.2009.499 DA 3661/2009

Bellinzona 4 dicembre 2009  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi Duca in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         omicidio colposo,

                                        per avere a __________ il __________, quale dipendente della ditta __________, impresa di costruzioni, appaltatrice dei lavori di edificazione di una casa bifamiliare sul fondo n. __________ RFD, in qualità di capocantiere, cagionato per imprevidenza colpevole la morte di †__________, capo ferraiolo, dipendente della ditta __________ ditta subappaltatrice dei lavori di armatura del cemento, in particolare per avere, contrariamente alle istruzioni ricevute, adibito ad area di cantiere un terrazzamento del fondo N. __________, posto ad un’altezza di circa 10 metri dallo scavo del cantiere e privo delle protezioni laterali contro le cadute, facendovi depositare i ferri di armatura che sarebbero stati utilizzati quel giorno stesso dagli operai della ditta __________ per costruire l’armatura della soletta di copertura del piano cantinato, con la conseguenza che il capo ferraiolo †__________ saliva sul terrazzamento per scegliere i ferri necessari alla realizzazione dell’armatura e, dopo avere agganciato alla gru un carico di ferri, precipitava dall’altezza di 10 metri nello scavo sottostante ferendosi mortalmente;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 117 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 19 agosto 2009 n. 3661/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 90.00 (novanta) (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                        2. Si rinvia la parte civile CIVI 1, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di fr. 500.-.

ed inoltre                           4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 agosto 2009;

indetto                               il dibattimento in data 4 dicembre 2009, al quale ha partecipato l’accusato, accompagnato dal suo difensore e la parte civile accompagnata dai propri patrocinatori, mentre il Procuratore Pubblico, con scritto del 3 dicembre 2009 ha comunicato di rinunciare ad intervenire al dibattimento, postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita                               la parte civile;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     È l’accusato autore colpevole di omicidio colposo per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?

4.Deve essere confermato il rinvio della parte civile al competente foro civile per le pretese di tale natura?

5.In caso negativo, devono essere e in quale misura ammesse le pretese fatte valere?

6.A chi vanno caricate le tasse e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti di causa;

considerato                      in fatto ed in diritto:

1.     I fatti di cui al presente decreto d’accusa si sono realizzati a __________ il __________ intorno alle ore __________, quando __________ è improvvisamente caduto da un terrazzo posto sopra il cantiere in cui stava lavorando. Egli è deceduto in seguito all’impatto con il suolo (AI 5). La vittima era un ferraiolo alle dipendenze della società __________ (AI 16); poco prima di morire stava caricando su una gru delle griglie di metallo, che erano state sistemate la mattina sul citato terrapieno, posto a circa 10 metri di altezza sopra il cantiere e privo di qualsiasi protezione. Quell’area non era utilizzabile per lavorare e la posa di materiale in quel luogo non era assolutamente consentita.

       La zona in cui si trovava il cantiere era contraddistinta da diversi livelli; una parte di fondo (il cantiere) si trovava parallelo alla strada: sopra di questa vi era l’ex vigneto, cosicché il terreno, nel suo complesso, può essere definito “a gradoni” o terrazzato (AI 8 foto 2 e 3). La parte superiore del fondo era comunque raggiungibile solo arrampicandosi sulle rocce o seguendo degli scalini preesistenti che servivano per la cura del vigneto.

       Le ditte attive quel giorno sul cantiere erano due: l’impresa __________ (AI 15), a cui era stato attribuito l’appalto generale (allegato a AI 17) e che doveva portare a tetto l’edificazione e la __________, chiamata in subappalto dalla __________ per la posa dei ferri d’armatura del cemento armato.

       Non era la prima volta che le citate società collaboravano per questo genere d’interventi: l’impresa __________, per la quale l’accusato lavorava come capo cantiere, si occupava dei muri e delle solette in cemento e la __________ effettuava la posa del metallo nel cemento fresco. La venditrice e fornitrice del materiale in ferro era invece la __________, pure nota alle due.

       Il luogo dei fatti e lo stadio dell’edificazione si evincono bene dalle fotografie agli atti di causa (AI 8): i ferri e le griglie per l’armatura che la vittima stava manipolando prima di morire sono quelli che figurano appoggiati al suolo. Essi dovevano essere posati nella soletta del sottostante cantiere, quella “casserata” con i rituali pannelli gialli di legno.

2.     Giunti ad un certo punto della costruzione si è resa necessaria l’ordinazione di un quantitativo di griglie e pali di ferro, affinché si potesse procedere ad inserirle nel cemento dell’edificio. L’ordinazione è così stata eseguita il __________ (allegati a AI 7) e la mattina del __________ è giunto sul cantiere un autocarro della __________, trasportante tutto il ferro necessario per quel cantiere. Come si vedrà più avanti, meglio sarebbe stato se la fornitura fosse avvenuta a tappe, così da evitare lo stoccaggio di tutto il materiale ordinato in un solo momento, siccome, in quel cantiere, vi era un’assoluta mancanza di spazio.

       Quella mattina è l’accusato che ha intrattenuto i rapporti con l’autista del camion della ditta fornitrice. In base alla sua esperienza egli si è reso conto subito che le griglie e i ferri recapitati erano troppi rispetto a quanto il cantiere poteva ospitare (verbale __________ AI 7); l’autocarro è stato tuttavia integralmente scaricato e, per sistemare il materiale, si è dovuto depositare le armature “un po’ ovunque” (v. audizione __________, AI 7), invadendo aree esterne al perimetro del cantiere, fra cui quella dove ha lavorato la vittima.                                     

       __________ quella mattina ha “dovuto fare una scelta” (verbale AI 7) e ha “sparpagliato” il ferro giunto un po’dappertutto. Si trattava, come da lui spiegato alla Polizia cantonale (verbale AI 7), di una situazione assolutamente eccezionale e comunque provvisoria, in quanto i lavori d’armatura erano in corso, sarebbero durati solo poco tempo e dunque il materiale sarebbe gradatamente diminuito, ciò che però, come visto, non ha evitato la disgrazia.

3.     L'art. 117 CP punisce chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona con la pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. Secondo l'art. 12 cpv. 3 CP, commette un crimine o un delitto per negligenza chi, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto.

       L'imprevidenza è da ritenere colpevole quando l'agente non ha usato le dovute precauzioni cui era tenuto di rispettare, secondo le circostanze e le sue condizioni personali. I doveri di prudenza sono in particolare violati quando, al momento dei fatti, l'autore, tenendo conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, avrebbe potuto (e dovuto) rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 129 IV 119 consid. 2.1; 127 IV 62 consid. 2d).

       Dopo una lunga e laboriosa istruttoria, l’accusato è stato l’unico ad essere posto in stato d’accusa e, nei suoi confronti, è stato emesso un decreto con l’imputazione di omicidio colposo. L’atto in questione formula come ipotesi accusatoria quella di non avere ossequiato le istruzioni ricevute dai suoi superiori, che gli avevano delegato la gestione del cantiere in questione.

4.     Al proposito va subito osservato che da un punto di vista personale __________ era perfettamente consapevole del fatto che la posa di quelle armature sul terrapieno dove è avvenuto l’infortunio mortale non era consentita. Egli era pure cosciente che la vittima avrebbe dovuto lavorare in quel luogo, in quanto le griglie da utilizzare al pomeriggio dovevano da lì essere spostate nel sottostante cantiere tramite una gru manovrata da suo figlio, anche lui dipendente della __________.

       Per determinare precisamente quali siano i doveri di prudenza di un dipendente nel ramo dell’edilizia occorre riferirsi alle norme specifiche del settore (DTF 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121): l’ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori, l’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni la legge sul lavoro e, in genere, tutta la normativa valida in questo contesto. Va comunque precisato che anche in mancanza di una specifica normativa (pubblica) si deve fare riferimento alla regolamentazione privata generalmente riconosciuta (DTF 126 IV 17 consid. 7a/bb): fra queste vi è dunque la norma SIA 118. Non solo. Pure se nessuna fra le disposizioni appena indicate risulta essere violata, occorre però ancora chiedersi se l’autore non abbia trasgredito i principi generali della cautela e della prudenza (DTF 126 IV 20 consid. aa) così che, in ultima analisi “le juge formera lui-même une règle en fonction des circonstances concrètes et du comportement que l’on peut raisonnablement attendre d’une personne prudente” (Bernard Corboz, Les infractions de droit Suisse, vol 1, pag. 70, no 20).

       Anche su questo punto l’istruttoria è stata chiara: la Suva, nella sua qualità di organo di controllo per la sicurezza dei cantieri, in applicazione della normativa citata al capoverso precedente, ha stabilito che il luogo da cui la vittima è caduta non solo non era sicuro, ma era a tal punto pericoloso che neppure un’adeguata istruzione degli operai avrebbe potuto scagionare chi ha creato questa situazione. Sul terrapieno è stata infatti riscontrata un’inaccettabile assenza di protezioni laterali (obbligatorie ad altezze superiori a 2 metri), aggravata dal fatto che le reti metalliche ivi depositate potevano fare “inciampare gli utilizzatori” e cadere per circa 10 metri; per di più le scale d’accesso a quella zona erano anch’esse ingombre di materiali e non adempivano ai requisiti minimi della sicurezza (AI 47).

       Il fatto che quel cantiere al momento dell’infortunio non era a norma è stato comunque confermato anche da tutti i responsabili della __________.

5.     Di fronte agli inquirenti e al dibattimento si è giustificato come segue.

5.1   In merito al terrapieno, dinanzi al Procuratore pubblico, l’accusato ha addotto delle motivazioni di tipo tecnico-logistiche: “la scelta di utilizzarlo (n.d.r. il terrazzamento) o meno dipendeva dalla necessità del caso concreto, fermo restando che era per tutti più comodo e pratico cercare di avere il materiale e l’attrezzatura nei pressi del cantiere”.

       Non occorre spendere molte parole per concludere che queste ragioni, di mera natura economica-finanziaria, non sono sufficienti per giustificare la messa in pericolo degli addetti ai lavori.

5.2   Egli si è altresì discolpato asserendo di avere fatto presente al suo superiore __________ le sue “perplessità sulla situazione”.

       Anche questo però non basta per scagionare l’accusato, in quanto, per le ragioni che verranno più avanti meglio esposte, egli non poteva limitarsi a segnalare il fatto in questione, ma avrebbe dovuto intervenire per impedire che si giungesse ad una situazione come quella riscontrata, ritenuto poi anche che, contrariamente a quanto da lui preteso, la ripresa immediata del materiale fornito da parte della __________ non era oggettivamente improponibile, visto che proprio l’accusato si era accorto che vi era merce in esubero prima che il camion fosse scaricato.

6.     Al dibattimento la difesa ha dichiarato che, da parte dell’accusato, non è stata commessa nessuna “azione” atta a causare la morte della vittima e che lo stesso non avrebbe mai contravvenuto a “istruzioni” o “ordini” della sua datrice di lavoro, ciò che renderebbe inutilizzabile l’ipotesi di reato formulata nel decreto d’accusa. Più precisamente, essa ha asserito che __________ il __________ gli avrebbe ordinato di scaricare subito tutto il materiale proferendo quanto segue: “…ormai questo ferro è qui e dobbiamo scaricarlo”.

       Nemmeno questa tesi, del tutto nuova rispetto alle sue precedenti prese di posizione, è stata dimostrata dagli atti di causa (AI 40, AI 41, AI 77, AI 78) e non permette dunque di prosciogliere l’accusato. Anzi, contrariamente a quanto preteso, l’istruttoria non ha nemmeno dimostrato che i superiori dell’accusato hanno acconsentito a depositare il materiale così come fatto, né che sia stato emanato un espresso ordine di utilizzarlo. È stato in effetti unicamente accertato che il __________ nessuno ha obiettato alcunché: da questa circostanza non si può di certo dedurre un consenso o un’autorizzazione da parte dei superiori. Men che meno un ordine.

       Non è stato nemmeno comprovato che i superiori dell’accusato fossero effettivamente a conoscenza delle modalità con cui il materiale è stato depositato ed abbiano visto il deposito di ferri sul terrazzamento. Infatti, né __________, né __________ (titolare dell’appaltatrice) hanno attivamente partecipato all’operazione di scarico del ferro avvenuta il __________: il primo è in effetti rimasto sul cantiere per soli 10 minuti ed il secondo è giunto addirittura dopo l’incidente, ciò che non permette di ritenere che essi abbiano, come preteso, chiesto di far sparpagliare il materiale dappertutto e in particolare in zone vietate.

       Anzi, dalla lettura dei verbali di queste persone si evince proprio il contrario e meglio che le due persone citate hanno espressamente ordinato di non utilizzare quel terrazzamento e questo già prima del __________ e in presenza dell’accusato, poiché quella zona non poteva essere sfruttata “in nessun modo” proprio perché, per ragioni tecniche, non poteva essere messa in sicurezza.

       Dell’esistenza di un contrordine rispetto a quanto appena indicato nell’incarto non vi è nessuna traccia. Nemmeno l’accusato è stato in grado di riferire quando un ordine in tal senso sarebbe stato impartito, infatti durante l’interrogatorio davanti al Procuratore pubblico, ha detto di non essere in grado di ricordare “cosa (il suo capo) aveva risposto in merito all’utilizzo” del terrazzamento al momento dell’arrivo del camion della __________ (verb. audizione ACCU 1 AI 42, pag. 4), così che non si può oggi ritenere che fosse stato “protetto” da un intervento coercitivo da parte di un suo superiore.

       Nemmeno il testimone __________ sentito al dibattimento, ha portato elementi nuovi; questa persona, si è infatti limitata a dichiarare quanto già appurato, ovvero che, il giorno dell’incidente, “nessuno ha detto di non mettere il ferro lì” e che, durante lo scarico del materiale, “nessuno ha detto niente”. Quel giorno ACCU 1 aveva unicamente fatto notare a __________ che “il posto era poco e che avevano esagerato con il ferro”, che però, come spiegato, non permette d’esonerarlo dalla sua responsabilità. In merito a questo testimone va comunque osservato che non è stato molto preciso e che in parte ha contraddetto le affermazioni dell’accusato

       Da quanto appena esposto si deve quindi forzatamente dedurre che all’accusato era dunque “ben chiaro” (AI 41, pag. 2 e 4) che quel terrazzamento doveva rimanere sgombero di materiale e vietato all’accesso delle persone.

7.     Questa circostanza la si evince poi anche dal fatto che l’agire di quel giorno all’accusato è costato il posto di lavoro proprio perché lo stesso ha dovuto concordare con la __________ la rescissione del contratto, siccome, a mente della datrice di lavoro, non aveva rispettato delle precise direttive: dei “chiari ordini” specificatamente impartiti in riguardo a quella zona (AI 40, pag. 2). __________ ha infatti precisato che, quella mattina, , avrebbe potuto (e dovuto) "farsi lasciare sul cantiere solo la lista ferri necessaria...e dire all'autista di riportarsi in sede i ferri in esubero", anziché farli depositare qua e là sul cantiere.

8.     Al processo la difesa si è inoltre battuta per dimostrare che ACCU 1 non può essere reso responsabile siccome, in quel cantiere, le deleghe e le nomine dei responsabili per la sicurezza non erano state correttamente impostate e dunque l’accusato non potrebbe rivestire il necessario ruolo di “garante”; inoltre la vittima lavorava per un'altra società e quindi sfuggiva alle sue competenze di controllo e protezione. Per di più l’accusato non ha obbligato nessuno a salire sul quel terrapieno avendo la vittima preso questa decisione autonomamente.

       Essa ha per finire osservato che a ACCU 1 non deve essere accollato il ruolo di “capro espiatorio” unicamente per il fatto che nessuno è stato condannato e al solo scopo d’identificare almeno un responsabile in questa disgrazia.

8.1   Ora, l’organigramma della società __________ è stato descritto dal titolare di questa azienda, __________: l’accusato fungeva da capo di del cantiere luogo dei fatti, mentre __________ non era proprio un suo superiore diretto, bensì unicamente la persona “di collegamento” fra la direzione della ditta e tutti i cantieri aperti, con l’obbligo di recarsi giornalmente a verificare quanto avveniva sui vari luoghi di lavoro. Diversamente dall’accusato __________ si fermava in loco solo per qualche istante al giorno e su quel cantiere era completamente autonomo (AI 40 e 77), specie per quanto attiene ai compiti di “responsabile della sicurezza”. Lui stesso si è definito (verb. audizione ACCU 1 AI 7) come un “punto di riferimento per tutti”” e come tale poteva procedere nella gestione di tutti i lavori (verb. audizione ACCU 1 AI 42). Per cui, indipendentemente dal fatto che vi fossero o meno dei superiori dell’accusato, a __________ il compito di sorveglianza di quel cantiere era stato attribuito essenzialmente a lui. Egli non può dunque essere esonerato dalle sue responsabilità per questo incidente.

       Sull’organizzazione del lavoro e sulla ripartizione delle competenze non vi è dunque nulla da eccepire, avendo la datrice di lavoro correttamente munito quel cantiere di un preciso responsabile costantemente presente e quindi oggettivamente in grado d’espletare le mansioni ad esso attribuite.

8.2   Per quanto attiene invece alle qualifiche dell’accusato va detto che lo stesso era un capo muratore di pluriennale esperienza. ACCU 1 non può ora discolparsi adducendo che non aveva le capacità per svolgere i compiti di responsabile della sicurezza. Egli non può nemmeno asserire che la datrice di lavoro ha commesso un’imprudenza nel scegliere lui per queste mansioni. L’accusato non era infatti un semplice operaio, bensì un uomo all’epoca molto stimato dalla dirigenza, di provata esperienza, debitamente istruito, diplomato federale alla SSIC di Gordola e dunque perfettamente in grado di gestire e coordinare tutte le problematiche che un cantiere come quello poteva presentare (cura in eligendo et istruendo). Anche sotto questo profilo alla datrice di lavoro non può essere rimproverato nulla.

8.3   Stanti le condizioni di cui sopra, ACCU 1 non doveva permettere che si realizzasse una situazione come quella riscontrata dalla Suva il __________. Egli non poteva neppure tollerare l’esistenza di un deposito largo circa 3.5 m, privo di transenne a quasi 10 m d’altezza e sul quale sono state posate reti di circa 2.5 m di lunghezza, tantomeno tollerare che tale deposito fosse utilizzato dai sui collaboratori e dagli altri operai attivi sul cantiere. Non solo. Capelletti avrebbe altresì dovuto vietare l’accesso degli operai alle zone critiche e, in caso di trasgressioni “allontanare l’infortunato e i suoi colleghi dal posto di lavoro” e ciò indipendentemente dalla ditta per cui lavoravano. I principi validi in materia di sicurezza valgono infatti “erga omnes”, non potendosi evidentemente scagionare qualcuno per il solo motivo che l’infortunato non era un dipendente della ditta per cui lavora il responsabile. La società __________, nella sua qualità d’impresa generale aveva infatti il compito di garantire l’incolumità di tutti coloro che operavano sul cantiere, compresi i subappaltatori, peraltro da lei stessa chiamati.

       Riveste poi ulteriore gravità il fatto che, su quel terrapieno, non solo è stato posato il materiale, ma è stato permesso il lavoro in condizioni tutt’altro che rassicuranti, ritenuto che la vittima per muoversi aveva a disposizione meno di un metro di spazio e doveva camminare e caricare su una gru delle pesanti ed ingombranti griglie, sul ciglio di un piano posto ad un altezza di ben 5 volte superiore al consentito.

8.4   Nemmeno il fatto che ACCU 1, prima dell’incidente, abbia parlato con la vittima proponendogli “che se non la sentiva di salire sul terrazzamento” (AI 42 pag. 7) e di lavorare in quelle condizioni lo avrebbe fatto lui, migliora la sua posizione, in quanto le norme sulla sicurezza sono di natura inderogabile e non possono essere ignorate per il solo fatto che qualcuno abbia accettato di lavorare in una situazione di tale pericolo. Detto agire dimostra a contrario la piena consapevolezza del pericolo.

8.5   Sempre con riferimento alle obiezioni della difesa va precisato che se per questo reato nessun’altra persona (la dirigenza dell’impresa o la direzione dei lavori) è stata condannata non significa che il reato debba rimanere impunito.

       Con questa sentenza occorre decidere unicamente la posizione di Lazzaro Cappelletti e si è deciso per un giudizio di colpevolezza. Il fatto che nessun superiore diretto sia stato reso responsabile non significa ancora che il capo cantiere debba essere prosciolto. La presente sentenza è sorretta da validi principi dottrinali e giurisprudenziali senza che con questo si possa dunque dedurre che, come argomentato in aula dalla difesa, con la condanna si sia voluto reperire un “capro espiatorio”. Per il resto si rinvia ai decreti di non luogo a procedere emessi parallelamente dal Procuratore pubblico.

8.6   Per completezza va comunque rilevato che anche se qualcuno avesse espressamente imposto a ACCU 1 d’utilizzare quel terrapieno, nella sua qualità di responsabile per la sicurezza avrebbe dovuto rifiutarsi di eseguire un ordine così gravemente lesivo della normativa sopra citata .

9.     Occorre per finire stabilire se __________, salendo su quel terrapieno e lavorando a quell’altezza abbia commesso una colpa al punto grave da interrompere il nesso di causalità adeguata.

9.1   Orbene. Tra il comportamento colpevole contrario ad una dovere di prudenza e il risultato della morte deve sussistere un rapporto di causalità naturale e adeguata. Nella fattispecie non vi sono problemi di sorta per dimostrare il nesso naturale, in quanto dall’istruttoria è chiaramente emerso che se il materiale non fosse stato depositato in quel luogo e se quel terrapieno fosse stato munito di parapetto __________ non sarebbe salito, caduto e dunque nemmeno deceduto. Questo è un fatto.

9.2   Ai fini penali occorre però ancora che sussista una nesso di causalità adeguato. Si tratta, questa, invece, di una questione di diritto. È necessario dunque stabilire se il comportamento dell’accusato fosse potenzialmente idoneo, secondo l’usuale andamento delle cose e l’esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire l’evento, il risultato dell’infrazione, quindi la morte di __________. Il rapporto di causalità adeguata viene meno nel caso in cui l’evento è provocato (senza poter essere previsto) da un’altra causa concomitante come la colpa della vittima. Per rimanere impuniti non basta però che la causa concomitante sia stata imprevedibile, ma occorre altresì che la concolpa della vittima sia di una tale gravità da dovere essere qualificata come l’origine principale del pregiudizio, in modo da relegare in second’ordine il comportamento dell’agente.

       Ciò che però nella fattispecie non è il caso. In primo luogo siccome l’evento non era assolutamente imprevedibile: infatti, l’accusato sapeva benissimo che la vittima avrebbe lavorato in quel luogo al pomeriggio e dunque non poteva escludere che in quelle condizioni si realizzasse un incidente. In secondo luogo siccome __________ è salito su quel terrazzamento perchè è  quel luogo che erano state posate le griglie, ciò che non permette dunque di relegare in secondo piano quanto commesso dall’accusato alla mattina.

10.   ACCU 1 deve dunque essere considerato colpevole per imprudenza per i fatti di cui al decreto d’accusa; la pena va comunque commisurata tenuto conto del suo comportamento dopo i fatti, del suo visibile dispiacere e del turbamento per quanto accaduto, del fatto che per questi accadimenti è apparso in aula, dopo quasi 7 anni, ancora profondamente turbato e del lungo tempo trascorso dal quel __________, ciò che costituisce un attenuante specifica. Per questo motivo si prescinde dal comminare la multa nonostante la concessione del beneficio della condizionale.

       Le pretese pecuniarie fatte valere dalla parte civile, di difficile calcolazione, non possono essere riconosciute in questa sede penale, dovendo le parti al proposito avvalersi dell’intervento di un’Autorità civile, meglio posta per la valutazione dell’esatto pregiudizio economico patito dagli eredi della vittima tenuto conto dell’eventuale coinvolgimento degli Istituti assicurativi contro gli infortuni.

Visti                                  gli art. 117 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di omicidio colposo per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3661/2009 del 19 agosto 2009.

Condanna                        ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr. 2'700.-- (duemilasettecento);

                                             §.    l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.    al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr.1'800.-- .

Conferma il rinvio           della parte civile al foro civile per tutte le sue pretese di tale natura. 

Comunica                        che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      ,  

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

                                        Ufficio della migrazione, Bellinzona.

Il giudice:                                                                                 La Segretaria:

Distinta spese               a carico di ACCU 1,

                                    fr.                         1'000.--         tassa di giustizia

                                    fr.                            760.--         spese giudiziarie

                                    fr.                             40.--         testi                                                                   

                                    fr.                         1'800.--         totale

Il giudice:                                                                                 La Segretaria:

10.2009.499 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.12.2009 10.2009.499 — Swissrulings