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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 20.05.2010 10.2009.474

20 mai 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,449 mots·~7 min·3

Résumé

Circolare alla guida di un motoveicolo, sprovvisto della licenza di condurre per la categoria, a velocità eccessiva (79-89 km/h invece di 50 km/h) ed in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.59 - max. 1.75 gr/oo), passando con il semaforo rosso e collidendo con una vettura proveniente da destra

Texte intégral

Incarto n. 10.2009.474 DA 3062/2009

Bellinzona 20 maggio 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         1.  grave infrazione alle norme della circolazione,

                                             per avere, in data 10 ottobre 2008, a __________, circolando alla guida del motoveicolo targato __________, notte tempo, nello stato psico-fisico alterato come al sub. 2, a una velocità accertata tra i 79-89 km/h, vigente il limite max di 50 km/h, passando con il semaforo rosso, colliso con la vettura Renault Mégane Scenic targata __________, e venendo quindi balzato unitamente al passeggero CIVI 1 al suolo, rimanendo feriti;

                                        2.  guida in stato di inattitudine,

                                             per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1, circolato alla guida del motoveicolo targato __________ in stato di inattitudine (alcolemia: tenore min. 1.59 - tenore max. 1.75 g/kg);

                                        3.  circolazione senza licenza di condurre o nonostante la revoca,

                                             per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1, circolato alla guida del motoveicolo targato __________ sprovvisto della richiesta licenza di condurre;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 90 cifra 2, 91 cpv. 1 seconda frase, 95 cifra 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 13 luglio 2009 n. 3062/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 6’000.-- (seimila), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 100.-- (cento) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 60 (sessanta) giorni (art. 34 e 36 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 2’000.--.

                                        3.  Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1’000.-- (mille) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 24 gennaio 2008, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 1 CPS).

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente il 27 luglio 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 20 maggio 2010, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, e la parte civile dopo la sua audizione in qualità di teste, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e del teste;

sentita                               la parte civile, la quale non ha nulla da chiedere;

sentito                               il difensore, il quale inizialmente rileva come non contesta né la guida in stato di inattitudine, né la velocità eccessiva. Per contro, egli chiede il proscioglimento del suo cliente dall’accusa di essere passato con il semaforo rosso e quella di aver circolato senza essere in possesso delle necessaria licenza di condurre. Per quanto concerne la prima accusa, vi sono due testimonianze diametralmente opposte: sia la parte lesa, sia il passeggero del motociclista hanno sostenuto di essere passati con il verde. Entrambe le versioni sono attendibili, ritenuto che il fatto che il secondo avesse bevuto non inficia la sua deposizione. Verosimilmente il Procuratore Pubblico ha fondato la propria accusa, deducendo che l’accusato sia passato con il rosso dalle risultanze peritali in base alle quali egli ha reagito e frenato quando la vettura non era ancora visibile. L’accertamento peritale non considera tuttavia un fattore importante. In effetti, grazie al fascio di luce proiettato dai fari della vettura, il suo sopraggiungere era già percettibile prima che la si potesse scorgere fisicamente. A suo avviso, la frenata d’emergenza dell’accusato non è dunque dovuta al semaforo rosso, bensì al fatto che ha visto i fari di un veicolo in avvicinamento. In virtù del principio in dubio pro reo, egli deve dunque essere prosciolto da questa accusa. Riguardo l’altra accusa contestata, il suo cliente, trascorsi i due anni dall’ottenimento della patente della categoria A, si è affidato e fidato del suo meccanico di fiducia che si è incaricato delle pratiche per sbloccare la potenza della moto. In piena buona fede egli era quindi convinto che fosse stato fatto tutto il necessario e che fosse autorizzato a condurla. Il suo assistito ha pertanto sbagliato non facendo modificare la patente, ma lo ha fatto senza alcuna consapevolezza diretta o indiretta. Nella denegata ipotesi in cui si volesse condannarlo, egli solleva l’errore di diritto. In effetti, l’accusato pensava legittimamente di essere in diritto di condurre la moto sbloccata, poiché si era affidato ad un esperto del settore.

                                        In considerazione di quanto precede, egli chiede una forte riduzione della sanzione, da quantificare il fr. 2’000.-- al massimo. In via subordinata, egli postula la riduzione della pena in virtù dell’art. 54 CPS. Egli chiede infine di concedere il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena qui in discussione e di revocare quello della pena precedente;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.       L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.    Grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        1.2.    Guida in stato di inattitudine,

                                        1.3.    Circolazione senza licenza di condurre o nonostante la revoca,

                                        1.3.1. E’ dato l’errore di diritto?

                                                  per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.       Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.       L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.       Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 100.-- cadauna per complessivi fr. 1’000.-decretata nei suoi confronti il 24 gennaio 2008 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.       A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34 segg., 42 segg. CPS; 90 cifra 2, 91 cpv. 1 e 95 cifra 1 LCStr; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        1.  grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,

                                             per avere, in data 10 ottobre 2008, a __________, circolato di notte alla guida del motoveicolo targato __________, nello stato psico-fisico alterato come al sub. 2, ad una velocità accertata tra i 79-89 km/h, malgrado il vigente limite di 50 km/h;

                                        2.  guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

                                             per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1, circolato alla guida del motoveicolo targato __________ in stato di inattitudine (alcolemia: tenore min. 1.59 - tenore max. 1.75 g/kg);

                                        3.  circolazione senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 LCStr,

                                             per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1, circolato alla guida del motoveicolo targato __________ sprovvisto della richiesta licenza di condurre;

revoca                              il beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 100.-- cadauna per complessivi fr. 1’000.-- decretata nei suoi confronti il 24 gennaio 2008 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 70 (settanta) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr. 5’600.-- (cinquemilaseicento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena pecuniaria, limitatamente a fr. 2’400.-- (duemilaquattrocento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 80.-- (ottanta), è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 43 CPS);

                                             1.2.  la pena pecuniaria di fr. 3’200.-- (tremiladuecento), corrispondente a 40 (quaranta) aliquote da fr. 80.-- (ottanta), deve essere pagata, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita da una pena detentiva di 40 (quaranta) giorni, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 34 e 36 CPS);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 2’470.--;

                                        a valere quale pena unica (art. 46 cpv. 1 CPS);

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        ,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     3200.00       pena pecuniaria

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                     2100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         70.00       testi                      

                                        fr.                     5670.00       totale

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