Incarto n. 10.2009.455 DA 3288/2009
Bellinzona 23 marzo 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca
per aver condotto il motoveicolo __________ targato TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data __________ per il periodo __________ – __________;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 3 agosto 2009 n. 3288/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 750.- (settecentocinquanta), corrispondenti a 15 (quindici) aliquote da fr. 50.- (cinquanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 110.- (centodieci) ciascuna per complessivi fr. 1'650.- (milleseicentocinquanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 15 (quindici) giorni.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta);
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 12 agosto 2009;
indetto il dibattimento in data 23 marzo 2010, al quale è comparso l’accusato; il Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale postula una riduzione della pena e che non sia revocata la precedente pena decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa del __________;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca, per avere, a __________ il 27 maggio 2009, condotto il motoveicolo __________ targato TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data __________ per il periodo __________ – __________?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 110.-- ciascuna per complessivi fr. 1'650.-decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa del __________?
4.1. In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1. e 3., negativamente al quesito posto sub 4., come segue ai quesiti posti sub 2., 4.1. e 5.;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (art. 95 cifra 2 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3288/2009 del 3 agosto 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr. 750.-- (settecentocinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.— (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.— (cento) per complessivi fr. 200.— (duecento);
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 110.- (centodieci) ciascuna per complessivi fr. 1'650.- (milleseicentocinquanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (un) anno;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- multa
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 400.-- totale