Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.03.2010 10.2009.387

16 mars 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·908 mots·~5 min·3

Résumé

Velocità eccessiva in abitato (104 km/h invece di 50 km/h) - in dubio pro reo

Texte intégral

Incarto n. 10.2009.387 DA 2724/2009

Bellinzona 16 marzo 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Prisca Claudia Renella in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 104 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;

                                        fatti avvenuti a __________ il 24 aprile 2009;

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 22 giugno 2009 n. 2724/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 260.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 5’200.--.

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 1’500.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente il 3 luglio 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 16 marzo 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale contesta la segnaletica stradale o meglio l’assenza del segnale di limite di velocità di 50 km/h subito dopo la rotonda. Afferma, inoltre, che il luogo nel quale è stato effettuato il controllo non si trova in una zona abitata, ma la strada è circondata da alti muri. Non si tratta dunque di una zona molto fabbricata. Il perito di parte ha menzionato l’ambiguità della segnaletica stradale per il tratto in questione essendo i limiti per legge interrotti alla prima intersezione (art. 16 OSStr). Per eliminare tale ambiguità, bisognerebbe aggiungere un cartello che indica la velocità massima sulla strada via San Bernardo dopo la rotonda e che rinnovi quindi il limite di 50 km/h. La base legale sulla quale si è basato il Procuratore Pubblico non è sufficiente nel nostro caso. Invoca la buona fede dell’imputato. Ricorda inoltre che il campo stradale è stato ampliato il ché induce a credere che si possa circolare ad una velocità di 80 km/h. Chiede che l’imputato venga assolto dall’accusa di grave infrazione alla LCStr. Al limite si tratta di una infrazione semplice;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di grave infrazione alle norme delle circolazione, subordinatamente infrazione semplice, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34 segg., 42 segg. CPS; 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

rilevato                              che, in mancanza dei requisiti soggettivi, valutati in base al principio in dubio pro reo, cade il reato di infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr, per cui l’imputato risulta colpevole unicamente di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr;

                                        che la competenza di questo giudice è data per attrazione;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

                                        per avere circolato, a __________ il 24 aprile 2009, con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 104 km/h malgrado egli dovesse legittimamente ritenere che sulla tratta ove è stato fatto il rilevamento radar vigesse il limite di velocità di 80 km/h;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 1’500.-- (millecinquecento);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;

comunica                         che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    ,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1500.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       250.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1950.00       totale

10.2009.387 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.03.2010 10.2009.387 — Swissrulings