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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.03.2010 10.2009.366

30 mars 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,113 mots·~11 min·4

Résumé

Esercizio illecito della prostituzione; entrata e soggiorno illegali

Texte intégral

Incarti n. 10.2009.366 10.2009.367   DA 2708/2009 DA 2709/2009

Bellinzona 30 marzo 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

prevenute colpevoli di          1.  ACCU 1

                                             1.  esercizio illecito della prostituzione,

                                                  per avere, a __________, nel periodo 30 marzo/06 maggio 2009, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione, omettendo di notificarsi alla Polizia cantonale;

                                             2.  infrazione alla Legge federale sugli stranieri,

                                                  entrata illegale

                                                  per essere entrata illegalmente in Svizzera dal valico ferroviario di __________ in data 30 marzo 2009, priva di certificati validi di legittimazione (passaporto privo del visto richiesto) e nonostante il divieto di entrata valido sino al 10 marzo 2011 emesso nei suoi confronti con decisione 9 dicembre 2008 dell’Ufficio federale della migrazione, regolarmente intimatole;

                                                  soggiorno illegale con attività lucrativa senza autorizzazione

                                                  per avere soggiornato illegalmente a __________, nel periodo 30 marzo/6 maggio 2009, priva di certificati validi di legittimazione e nonostante il summenzionato divieto di entrata nonché svolgendo attività lucrativa senza essere in possesso del necessario permesso della Polizia degli stranieri;

                                             fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                             reati previsti dagli art. 199 CPS, 115 cpv. 1 lett. a, b nonché c LStr, richiamato l’art. 46 cpv. 1 CPS;

                                             perseguita con decreto d’accusa del 22 giugno 2009 n. 2708/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                             1.  Alla pena pecuniaria di fr. 1’200.-- (milleduecento), corrispondente a 40 aliquote da fr. 30.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 40 (quaranta) (art. 34 e 36 CPS).

                                             2.  Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                             3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                             4.  Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (15 aliquote di fr. 30.-- per aliquota), decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale di Bellinzona il 15 luglio 2008 con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 36 e 46 cpv. 1 CPS).

                                             5.  Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 900.-- (30 aliquote da fr. 30.-- per aliquota), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Lugano il 20 novembre 2008 con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (trenta) (art. 36 e 46 cpv. 1 CPS).

                                             6.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

                                        2.  ACCU 2

                                             1.  esercizio illecito della prostituzione,

                                                  per avere, a __________ per un periodo indeterminato dal 7 luglio 2007, dall’11 ottobre 2007, dal 2 aprile 2008, nonché a __________ dal 24 aprile al 6 maggio 2009, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione, omettendo di notificarsi alla Polizia cantonale;

                                             2.  infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

                                                  ripetuta entrata illegale

                                                  per essere entrata illegalmente in Svizzera, da imprecisati valichi, in data 7 luglio 2007 e 11 ottobre 2007, priva di certificati validi di legittimazione (passaporto privo del visto richiesto) e nonostante il divieto di entrata valido sino all’11 febbraio 2010 emesso nei suoi confronti con decisione 21 febbraio 2007 dell’Ufficio federale della migrazione, regolarmente intimatole;

                                                  ripetuto soggiorno illegale

                                                  per avere soggiornato illegalmente a __________ per un periodo imprecisato dal 7 luglio 2007 e dall’11 ottobre 2007, priva di certificati validi di legittimazione e nonostante il summenzionato divieto di entrata nonché svolgendo attività lucrativa senza essere in possesso del necessario permesso della Polizia degli stranieri;

                                             3.  infrazione alla Legge federale sugli stranieri

                                                  ripetuta entrata illegale

                                                  per essere entrata illegalmente in Svizzera, da imprecisati valichi, in data 2 aprile 2008 e 24 aprile 2009, priva di certificati validi di legittimazione (passaporto privo del visto richiesto) e nonostante il divieto di entrata valido sino all’11 febbraio 2010 emesso nei suoi confronti con decisione 21 febbraio 2007 dell’Ufficio federale della migrazione, regolarmente intimatole;

                                                  soggiorno illegale con attività lucrativa senza autorizzazione

                                                  per avere soggiornato illegalmente a __________ per un periodo imprecisato dal 2 aprile 2008 e a __________ dal 24 aprile al 6 maggio 2009 priva di certificati validi di legittimazione e nonostante il summenzionato divieto di entrata nonché svolgendo attività lucrativa senza essere in possesso del necessario permesso della Polizia degli stranieri;

                                             fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                             reati previsti dagli art. 199 CPS, 23 cpv. 1 LDDS, 115 cpv. 1 lett. a, b nonché c LStr, richiamato l’art. 46 cpv. 1 CPS;

                                             perseguita con decreto d’accusa del 22 giugno 2009 n. 2709/2009 del AINQ 1, Lugano, che propone la condanna:

                                             1.  Alla pena pecuniaria di fr. 1’800.-- (milleottocento), corrispondente a 60 aliquote da fr. 30.-- con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 60 (sessanta) (art. 34 e 36 CPS).

                                             2.  Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 24 (quattordici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                             3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                             4.  Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 900.-- (30 aliquote di fr. 30.-- per aliquota), decretata nei suoi confronti dalla Ministero pubblico di Lugano il 12 gennaio 2007 con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (trenta).

                                             5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

viste                                  le opposizioni ai decreti d’accusa interposte dalle accusate tempestivamente in data 23 giugno 2009;

indetto                               il dibattimento 30 marzo 2010, al quale le accusate, regolarmente citate a mezzo raccomandata del 21 gennaio 2010, non sono comparse, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma dei decreti d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura dei decreti d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.1.    E’ la signora ACCU 1 autrice colpevole di:

                                        1.1.1. Esercizio illecito della prostituzione,

                                        1.1.2. Infrazione alla Legge federale sugli stranieri (entrata illegale e soggiorno illegale con attività lucrativa senza autorizzazione),

                                                  per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 2708/2009 del 22 giugno 2009?

                                        1.2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        1.3.    L’imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        1.4.    Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr. 450.-- decretata nei suoi confronti il 15 luglio 2008 da questa Pretura penale, e, se sì, a quali condizioni?

                                        1.5.    Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr. 900.-- decretata nei suoi confronti il 20 novembre 2008 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

                                        1.6.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

                                        2.1.    E’ la signora ACCU 2 autrice colpevole di:

                                        2.1.1. Esercizio illecito della prostituzione,

                                        2.1.2. Infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (ripetuta entrata illegale e ripetuto soggiorno illegale),

                                        2.1.3  Infrazione alla Legge federale sugli stranieri (ripetuta entrata illegale e soggiorno illegale con attività lucrativa senza autorizzazione),

                                                  per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 2709/2009 del 22 giugno 2009?

                                        2.2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        2.3.    L’imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        2.4.    Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr. 900.-- decretata nei suoi confronti il 12 gennaio 2007 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

                                        2.5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 34 segg., 42 segg., 199 CPS; 23 cpv. 1 LDDS; 115 cpv. 1 lett. a-c LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti:

dichiara                    1.     ACCU 1

                                        autrice colpevole di:

                                        1.  esercizio illecito della prostituzione, art. 199 CPS,

                                        2.  infrazione alla Legge federale sugli stranieri (entrata illegale e soggiorno illegale con attività lucrativa senza autorizzazione), art. 115 cpv. 1 lett. a, b nonché c LStr,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2708/2009 del 22 giugno 2009;

condanna                 1.     ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 1’200.-- (milleduecento);

                                             1.1.  l’accusata è avvertita che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);

                                        2.  alla multa di fr. 200.-- (duecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

revoca                              il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) decretata nei suoi confronti da questa Pretura penale il 15 luglio 2008, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di 15 (quindici) giorni (art. 46 cpv. 1 e 36 CPS);

revoca                              il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 900.-- (novecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 20 novembre 2008, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta) giorni (art. 46 cpv. 1 e 36 CPS);

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

dichiara                    2.     ACCU 2

                                        autrice colpevole di:

                                        1.  esercizio illecito della prostituzione, art. 199 CPS,

                                        2.  infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS (ripetuta entrata illegale e ripetuto soggiorno illegale),

                                        3.  infrazione alla Legge sugli stranieri (ripetuta entrata illegale e soggiorno illegale con attività lucrativa senza autorizzazione), art. 115 cpv. 1 lett. a, b, nonché c LStr,

                                             per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2709/2009 del 22 giugno 2009;

condanna                 2.     ACCU 2

                                        1.  alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 1’800.-- (milleottocento);

                                             1.1.  l’accusata è avvertita che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);

                                        2.  alla multa di fr. 400.-- (quattrocento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 14 (quattordici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

revoca                              il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 900.-- (novecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 12 gennaio 2007, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta) giorni (art. 46 cpv. 1 e 36 CPS);

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Le condannate possono solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte                             le condannate della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio federale della migrazione, Berna,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1,

                                        fr.                 1200.00            pena pecuniaria

                                        fr.                  200.00            multa

                                        fr.                  200.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  200.00            spese giudiziarie

                                        fr.                1800.00            totale

Distinta spese                    a carico di ACCU 2,

                                        fr.                 1800.00            pena pecuniaria

                                        fr.                  400.00            multa

                                        fr.                  200.00            spese giudiziarie

                                        fr.                  200.00            spese di inchiesta

                                        fr.                2600.00            totale

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