Incarto n. 10.2009.337 DA 2490/2009
Bellinzona 17 dicembre 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Sonia Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo:
in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.17 - max. 1.45 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2006 per analogo reato;
sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del __________ risultata positiva per la cannabis e per la cocaina;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 e 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 2490/2009 di data 2 giugno 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 9'000.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni. 2. Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15. 3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 giorni, decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il __________. 4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-. 5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 giugno 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 17 dicembre 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente, con il difensore DI 1;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non contesta i fatti accertati in sede preliminare, né contesta la pena principale proposta con il decreto d’accusa, limitandosi a chiedere che non venga revocata la sospensione condizionale della precedente condanna, atteso come la prognosi possa essere ritenuta ancora positiva, l’accusato avendo compreso, dovendosi presentare oggi davanti al giudice, la gravità dei fatti commessi e il destino futuro in caso di recidiva;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1, autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine
per aver condotto, a __________ il __________, l'autovettura __________ targata __________ essendo:
in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.17 - max. 1.45 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2006 per analogo reato;
- sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del __________ risultata positiva per la cannabis e per la cocaina?
2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?
4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________ __________ __________ (art. 46 cpv. 1 CPS);
5. Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 e 2 LCStr ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine
per aver condotto, a __________ il __________, l'autovettura __________ targata __________ essendo:
in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.17 - max. 1.45 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel __________ per analogo reato;
- sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del __________ risultata positiva per la cannabis e per la cocaina;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 7’500.- (settemilacinquecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento).
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 anno (art. 46 cpv. 2 CPS).
Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione della circolazione, Camorino
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
r. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr. 2200.00 totale