Incarto n. 10.2009.33 DA 4976/2008
Bellinzona 20 ottobre 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. appropriazione indebita,
per avere, nel periodo febbraio 2004 – marzo 2004, a __________, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, nella sua qualità di direttore della società LESA 1, indebitamente impiegato a proprio profitto valore patrimoniali a lui affidati, per un importo complessivo di almeno fr. 1'950.00, e meglio per avere, preso in consegna in due occasioni, trattenendole per sé, somme di denaro consegnategli direttamente dalla cliente __________ a titolo di pagamento per dei lavori di rivestimento effettuati presso la sua abitazione,
2. falsità in documenti,
per avere, a __________ e __________, nel periodo novembre 2003 – dicembre 2003, in correità con __________, alfine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, fatto uso di un documento falso, e meglio per avere, richiesto a __________, alfine di correggere la contabilità falsata da ammanchi di cassa, di allestire una falsa fattura, datata 1. dicembre 2003, per un importo di fr. 2'152.00 a favore della ditta dello stesso __________ ed a carico della LESA 1, di cui l’accusato era direttore, per dei lavori relativi ad un cantiere di __________, lavori realmente eseguiti ma già fatturati nel corso del mese di novembre 2003;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 138 cifra 1 e 251 cifra 1 CP;
richiamati gli artt. 42 cpv. 1 e 4, 49 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 15 dicembre 2008 n. 4976/2008 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.- (quattrocentocinquanta), corrispondente al 15 (quindici) aliquote da fr. 30.- (trenta) (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 29 dicembre 2008;
indetto il dibattimento 20 ottobre 2009, al quale è comparso l’accusato assistito dal difensore, DI 1; il Procuratore pubblico con lettera 30 giugno 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il difensore, il quale chiede il proscioglimento da ogni accusa nei confronti del suo assistito;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. appropriazione indebita, per avere, nel periodo febbraio 2004 – marzo 2004, a __________, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, nella sua qualità di direttore della società LESA 1, indebitamente impiegato a proprio profitto valore patrimoniali a lui affidati, per un importo complessivo di almeno fr. 1'950.00, e meglio per avere, preso in consegna in due occasioni, trattenendole per sé, somme di denaro consegnategli direttamente dalla cliente __________ a titolo di pagamento per dei lavori di rivestimento effettuati presso la sua abitazione?
1.2. falsità in documenti, per avere, a __________, nel periodo novembre 2003 – dicembre 2003, in correità con __________, alfine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, fatto uso di un documento falso, e meglio per avere, richiesto a __________, alfine di correggere la contabilità falsata da ammanchi di cassa, di allestire una falsa fattura, datata 1. dicembre 2003, per un importo di fr. 2'152.00 a favore della ditta dello stesso __________ ed a carico della LESA 1, di cui l’accusato era direttore, per dei lavori relativi ad un cantiere di __________, lavori realmente eseguiti ma già fatturati nel corso del mese di novembre 2003?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg., 251 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1.2. e 3., negativamente al quesito posto sub 1.1., come segue agli altri quesiti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4976/2008 del 15 dicembre 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 8 (otto) aliquote giornaliere di fr. 230.-- (duecentotrenta), per un totale di fr. 1'840.-- (milleottocentoquaranta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.— per complessivi fr. 200.-- (duecento);
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
proscioglie ACCU 1 dall’accusa di appropriazione indebita;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- multa
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 400.-- totale