Incarto n. 10.2009.306 DA 2339/2009
Bellinzona 8 settembre 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1 (difesa da: DI 1)
prevenuta colpevole di 1. circolazione senza assicurazione RC
per aver condotto l'autovettura __________ senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile,
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.;
2. ripetuto abuso delle targhe
per aver ripetutamente condotto la vettura suddetta con applicate le targhe provvisorie __________ , malgrado fossero scadute dal __________;
fatti avvenuti a __________ il __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto dall'art. 97 cifra 1 cpv. 2 LCStr.;
perseguita con decreto d’accusa del 18 maggio 2009 n. 2339/2009 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 40.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 600.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 maggio 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 8 settembre 2010, al quale hanno preso parte l’accusata, accompagnata dal proprio difensore, emntre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al dibattimento postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento della propria assistita;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È l’accusata autrice colpevole di
1.1 circolazione senza assicurazione RC;
1.2 ripetuto abuso delle targhe
1.3 divieto di apporre sul veicolo le targhe conformemente alle prescrizioni imposte dalla legge (pto 2 del decreto)
per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 96 e 97 LCStr, 96 OETV; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1,
dai reati di condurre senza licenza di circolazione o targhe di controllo, art. 96 cifra 1 LCStr., e abuso della licenza e delle targhe, art. 97 cifra 1 LCStr., per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2339/2009 del 18 maggio 2009;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di divieto di apporre sul veicolo le targhe conformemente alle prescrizioni imposte dalla legge, art. 96 cifra 1 LS e 96 OETV., per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2339/2009 del 18 maggio 2009 (pto 2);
condanna ACCU 1
alla multa di fr. 140.00 (centoquaranta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
carica allo Stato le tasse e le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.00;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino
Ufficio della migrazione, Bellinzona
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 140.00 multa
fr. 140.00 totale
./. fr. 800.00 cauzione
fr. 660.00 a favore di ACCU 1
Distinta spese a carico di dello Stato,
fr. 125.00 tassa di giustizia
fr. 225.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale