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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.07.2009 10.2009.299

2 juillet 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·641 mots·~3 min·3

Résumé

Per procacciare un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto cose mobili altrui

Texte intégral

Incarto n. 10.2009.299 2098/2009

Bellinzona 2 luglio 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 alias:    

                                        detenuto dal 15 aprile 2009 al 16 aprile 2009

prevenuto colpevole di 1.    furto,

                                        per avere, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto cose mobili altrui e meglio:

                                        1.1.    a __________, presso il centro commerciale __________, in data ____________________ in danno a CIVI 2 sottratto un portafoglio contente CHF 3000.-;

                                        1.2.    a __________, presso il centro commerciale, in data 9.04.2009 in danno a CIVI 1 sottratto un borsello contente CHF 400.-;

2.    furto di poca entità,

     per avere, in data __________ a __________, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto in danno alla CIVI 3, merce per un valore di CHF 7.-;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 139 cifra 1 CP, richiamato l'art. 172ter CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 28 aprile 2009 n. 2098/2009 del che propone la condanna:

                                        1. Alla pena detentiva di 60 (sessanta) - (art. 40 e seg. CP), considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP), da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni uno (1)

                                        2. Le parti civili sono rinviate al foro civile per le pretese di corrispondente natura.

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 8 maggio 2009;

indetto                               il dibattimento 2 luglio 2009, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 16 / 17 giugno 2009, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di:

                                        1.1.  furto

                                        1.2.  furto di poca entità

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 139 cifra 1, 172ter CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di furto e di furto di poca entità per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2098/2009 del 28 aprile 2009.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena detentiva di 60 (sessanta) giorni, da dedurre il carcere preventivo sofferto di 1 (uno) giorno;

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

dà atto                             che nel decreto di accusa le parti civili sono state rinviate al competente foro civile per le loro pretese di corrispondente natura.

avverte                             le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

  nelle vie edittali,        

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi, Bellinzona;

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                  100.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  150.00            spese giudiziarie                  

                                        fr.                  250.00            totale

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