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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.12.2009 10.2009.270

3 décembre 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·779 mots·~4 min·2

Résumé

Sorpasso a destra su sedime autostradale

Texte intégral

Incarto n. 10.2009.270 1923/2009

Bellinzona 3 dicembre 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difeso da: Avv. DI 1,)  

prevenuto colpevole di         infrazione grave alle norme della circolazione,

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pe­ricolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con la vettura Mercedes targata TI __________, dopo aver fatto cenno tramite i segnali luminosi al veicolo che lo precedeva di scansarsi dalla corsia di sorpasso poiché lui stesso voleva sorpassare, siccome l’antistante vettura procedeva a sua volta ad un sorpasso alla velocità di ca. 120 Km/h, dopo essere rimasto dietro alla stessa ad una distanza ravvicinata ed inadeguata di circa 5 metri, decideva di effettuare la manovra di sorpasso sulla destra di detto veicolo;

                                        fatti avvenuti sul tratto autostradale della __________ a __________, il __________;

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr. in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 4, 35 cpv. 2 LCStr., art. 3 cpv. 1, 10 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC;

perseguito                         con decreto d’accusa del 27 aprile 2009 n. 1923/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 390.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 5'850.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2. Alla multa di fr. 1'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 aprile 2009;

indetto                               il dibattimento 3 dicembre 2009, al quale sono presenti l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 12 ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

prospettata                        all’accusato l’infrazione all’art. 29 cpv. 1 ONC (abuso degli avvisatori) e agli art. 12 cpv. 1 ONC in relazione con l’art. 34 cpv. 4 LCStr (distanza insufficiente dal veicolo che precede) e all’art. 4 cpv. 1 ONC in relazione con l’art. 32 cpv. 1 LCStr (velocità inadeguata);

sentiti                                i testimoni;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  Se ACCU 1 è autore di infrazione grave, subordinatamente semplice, alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 106 CP; 90 cifra 1 e 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                      ACCU 1,

                                        dall’imputazione di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1923/2009 del 27 aprile 2009.

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere circolato con la vettura Mercedes targata TI __________ sul tratto autostradale della __________ in territorio di __________ il __________ abusando degli avvisatori ottici e circolando a velocità inadeguata e a distanza insufficiente dal veicolo che lo precedeva, tanto da essere costretto a una repentina manovra di spostamento a destra per evitare la collisione con lo stesso.

condanna                        ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 250.- (duecentocinquanta);

                                              1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

carica                              allo Stato tasse e spese rimanenti.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Sezione della circolazione, Camorino Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.  

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       250.-          multa

                                        fr.                         50.-          tassa di giustizia

                                        fr.                         50.-          spese giudiziarie                 

                                        fr.                      350.-          totale

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       250.-          tassa di giustizia

                                        fr.                         50.-          spese giudiziarie                 

                                        fr.                         30.-          testi                                   

                                        fr.                      330.-          totale

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