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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 24.11.2009 10.2009.261

24 novembre 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,094 mots·~5 min·3

Résumé

Procedere alla copiatura delle bande magnetiche di almeno 7 (sette) carte di credito; circolare in stato di ebrietà (alcolemia minima 1,09/massima 1,52 grammi per mille); perdere la padronanza di guida uscendo dal parcheggio e urtare una vettura

Texte intégral

Incarto n. 10.2009.261/bep DA 1513/2009

Bellinzona 24 novembre 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di    

                                 1.    ripetuta acquisizione illecita di dati,

                                        per avere, a __________, presso il Ristorante __________, nel periodo __________, agendo durante la sua attività di cameriere presso il summenzionato ristorante, proceduto alla copiatura delle bande magnetiche di almeno 7 (sette) carte di credito utilizzate da clienti del predetto esercizio pubblico, utilizzando appositi apparecchi elettronici adatti alla copiatura dei dati memorizzati sulle bande magnetiche delle seguenti carte di credito:

·                carta di credito n. __________ emessa CIVI 1 e intestata a __________;

·                carta di credito no. __________ emessa dalla CIVI 2 e intestata a __________;

·                carta di credito no. ____________________ emessa dalla CIVI 2 e intestata a __________;

·                carta di credito no. __________ emessa dalla CIVI 2 e intestata a __________

·                carta di credito no. ____________________ emessa dalla CIVI 2 e intestata a __________;

·                carta di credito no. __________ emessa dalla CIVI 3 e intestata a __________;

·                carta di credito no. __________ emessa dalla CIVI 3 e intestata a __________;

                                         carte di credito in seguito utilizzate per svariati acquisti illeciti, per un importo totale pari a fr. 35'989.55, da terze persone non meglio identificate;

                                    2.  guida in stato di inattitudine,

                                         per avere, a __________, in data __________, circolato al volante della vettura marca __________ caravan, targata __________ in stato di ebrietà (alcolemia minima 1,09/massima 1,52 grammi per mille);

                                    3.  infrazione alle norme della circolazione,

                                         per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida uscendo dal parcheggio, urtando da tergo la vettura marca __________ quattro, targata __________, condotta da LESA 1;

                                         fatti avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;

                                         reati previsti dagli art. 143 cifra 1 CP; art. 91 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 30 marzo 2009 n.1513/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 30.- (trenta) da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 11 (undici).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        Pena interamente aggiuntiva alla pena pecuniaria di fr. 300.- (trecento) corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Bezirksstatthalteramt Sissach il __________.

                                    2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3. Si rinviano le parti civili CIVI 3, , CIVI 1, e CIVI 2, , al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

                                    4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 aprile 2009, limitatamente al punto 1 del decreto di accusa;

indetto                               il dibattimento 24 novembre 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore e il Procuratore pubblico;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto di accusa;

sentito                               il difensore, il quale  il quale chiede il proscioglimento dall’imputazione di ripetuta acquisizione illecita di dati e l’inflizione di una pena minima per il reato di ebrietà al volante, ritenuto che il reato è da valutare secondo il diritto vigente al momento dei fatti, che è stato leso il principio della celerità e che l’infrazione commessa nel __________ e già punita dallo Beziksstatthalteramt di Sissach non è particolarmente grave;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.    Se ACCU 1 è autore colpevole di:

                                        1.1.  ripetuta acquisizione illecita di dati

                                        1.2.  guida in stato di inattitudine

                                        1.3.  infrazione alle norme della circolazione

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

2.1   Se vi è stata violazione del principio di celerità.

                                 3.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di due mesi di detenzione pronunciata il __________ dal Ministero pubblico del Canton Ticino e della pena di 15 giorni di detenzione pronunciata il __________ dal Ministero pubblico del Cantone Ticino.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv.2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 49, 109, 143 CP; 90 cifra 1 LCstr, 91 cpv. 1 vLCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

proscioglie                       ACCU 1,

                                        dalle imputazioni di ripetuta acquisizione illecita di dati e di infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida in stato di ebrietà per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1513/2009 del 30 marzo 2009.

condanna                         ACCU 1

                                        a valere come pena interamente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) per complessivi fr. 300.- decretata nei suoi confronti dal Bezirksstatthalteramt Sissach il __________

                                    1.  alla pena pecuniaria di 24 (ventiquattro) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 720.- (settecentoventi), già dedotto il carcere preventivo sofferto di giorni 11 (undici);

                                        1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                    2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

carica                               tasse e spese rimanenti allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr.  2'000.- per ripetibili.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       100.-          tassa di giustizia

                                        fr.                       100.-          spese giudiziarie

                                        fr.                      200.-          totale

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       500.-          tassa di giustizia

                                        fr.                       200.-          spese giudiziarie

                                        fr.                      700.-          totale

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