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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 28.01.2010 10.2009.252

28 janvier 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·902 mots·~5 min·3

Résumé

Circolare con la vettura alla velocità di 115 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;

Texte intégral

Incarto n. 10.2009.252 DA 1617/2009

Bellinzona 28 gennaio 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Sonia Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di:        grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 115 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vi­gente limite di 80 Km/h;

                                        fatti avvenuti a __________;

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 1617/2009 di data 6 aprile 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 450.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.

                                 2.     Alla multa di fr. 700.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7.

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

                                 4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 aprile 2009 dall'accusato;

indetto                              il dibattimento 28 gennaio 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 26 ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito il teste;

preso atto                          che prima del suo interrogatorio, al prevenuto è stata prospettata, giusta l’art. 250 CPPT, la modifica del decreto d’accusa in narrativa nel seguente testo corretto:

                                        “per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 115 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante visione dei dischi dell’odocronografo, con cui era munita la sua vettura, malgrado il vi­gente limite di 80 Km/h”,

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito, subordinatamente la derubricazione del reato in infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr, ritenuto come dalla documentazione agli atti non si possa arguire in modo certo che il superamento della velocità contestata al prevenuto sia stata di 35 Km/h, mancando segnatamente una qualsivoglia documentazione attestante i risultati della lettura dei dischi dell’odocronografo, rispettivamente circa l’effettuazione del collaudo dell’apparecchio;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     È ACCU 1 autore colpevole di:

                                        grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, a __________, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 115 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante visione dei dischi dell’odocronografo, con cui era munita la sua vettura, malgrado il vi­gente limite di 80 Km/h?

                                 2.     In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

                                 3.     In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?

                                 4.     Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 90 cifra 1 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, a __________, violato le norme della circolazione, in particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 109 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante visione dei dischi dell’odocronografo, con cui era munita la sua vettura, malgrado il vi­gente limite di 80 Km/h;

condanna                         ACCU 1

                                 1.     alla multa di fr. 1’200.- (milleduecento);

                              1.1.     in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 2.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 440.—(quattrocentoquaranta), già comprese quelle del decreto d’accusa.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

                                        Sezione della circolazione, Camorino

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1200.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         40.00       testi                                                                   

                                        fr.                     1640.00       totale

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