Incarto n. 10.2009.194 DA 99/2009
Bellinzona 17 settembre 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di vie di fatto,
per avere, a __________, l’11.11.2007, schiaffeggiato CIVI 1;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 126 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 99/2009 di data 19 gennaio 2009 del che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di
2 (due)
giorni. 2. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese
dinatura civile. 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 50.--.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 febbraio 2009 dalla parte civile;
indetto il dibattimento 17 settembre 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente; mentre il Procuratore pubblico con lettera 17 agosto 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3 . Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il pagamento della somma di € 781.40 a titolo di risarcimento.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 106, 126 cpv. 1 CP; 41 e segg. CO; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 99/2009 del 19 gennaio 2009.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.- (duecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.
rinvia la parte civile al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.- multa
fr. 50.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 300.- totale